
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 12 della Dir. 2008/105/CE a decorrere dal 22 dicembre 2012.
DIRETTIVA 84/156/CEE DEL CONSIGLIO, 8 marzo 1984
G.U.C.E. 17 marzo 1984, n. L 74
Direttiva concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.
TESTO COORDINATO (alla Dir. 2008/105/CE)
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 12 della Dir. 2008/105/CE a decorrere dal 22 dicembre 2012.
Note sul recepimento
Adottata il: 8 marzo 1984
Entrata in vigore il: 12 marzo 1984
Termine per il recepimento: 12 marzo 1986
Provvedimenti nazionali di recepimento
- D.Lgs. 27 gennaio 1982, n. 133
- D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152
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N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 12 della Dir. 2008/105/CE a decorrere dal 22 dicembre 2012.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,
vista la direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (1) in particolare gli articoli 6 e 12,
vista la proposta della Commissione (2),
visto il parere del Parlamento europeo (3),
visto il parere del Comitato economico e sociale (4),
considerando che, per proteggere l'ambiente idrico della Comunità dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, l'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE stabilisce un regime di autorizzazioni preventive che fissa norme di emissione per gli scarichi delle sostanze dell'elenco I del suo allegato e che l'articolo 6 di detta direttiva prevede la fissazione di valori limite delle norme di emissione, ma anche la fissazione di obiettivi di qualità per l'ambiente idrico interessato dagli scarichi di queste sostanze;
considerando che il mercurio e i suoi composti sono inclusi nell'elenco I;
considerando che gli Stati membri sono tenuti ad applicare i valori limite, salvo i casi in cui possono far ricorso agli obiettivi di qualità;
considerando che l'inquinamento delle acque ad opera degli scarichi di mercurio è provocato da un gran numero di industrie e che è quindi necessario fissare valori limite specifici in funzione del tipo di industria e obiettivi di qualità per l'ambiente idrico in cui vengono immessi gli scarichi di mercurio di tali industrie;
considerando che scopo degli obiettivi di qualità deve essere l'eliminazione dell'inquinamento da mercurio delle varie parti dell'ambiente idrico che possono essere influenzate dagli scarichi di mercurio;
considerando che questi obiettivi di qualità devono essere stabiliti espressamente per tale scopo e non nell'intento di fissare norme riguardanti la tutela dei consumatori o la commercializzazione di prodotti provenienti dall'ambiente idrico;
considerando che è opportuno prevedere una specifica procedura di controllo per consentire agli Stati membri di dimostrare che gli obiettivi di qualità sono rispettati;
considerando che occorre prevedere la sorveglianza, da parte degli Stati membri, dell'ambiente idrico interessato dagli scarichi di mercurio di cui sopra, per un'efficace applicazione della presente direttiva; che i poteri per l'instaurazione di tale sorveglianza non sono
previsti all'articolo 6 della direttiva 76/464/CEE; che, dato che i poteri d'azione specifici per questo fine non sono contemplati dal trattato, è opportuno far ricorso all'articolo 235 del medesimo;
considerando che per gli scarichi di determinate categorie di stabilimenti non è possibile, a causa della dispersione delle fonti, né fissare, né controllare regolarmente le norme di emissione; che è quindi necessario stabilire programmi specifici per la prevenzione o l'eliminazione dell'inquinamento da mercurio dovuto a tali stabilimenti; che i poteri d'azione all'uopo necessari non sono previsti né dall'articolo 6 della direttiva 76/464/CEE né dalle disposizioni specifiche del trattamento e che è dunque opportuno far ricorso all'articolo 235 del medesimo;
considerando che la direttiva 82/176/CEE (5) fissa i valori limite per gli scarichi di mercurio nell'ambiente idrico da parte degli stabilimenti di elettrolisi dei cloruri alcalini, nonché gli obiettivi di qualità per l'ambiente idrico in cui vengono immessi detti scarichi;
considerando che è necessario che la Commissione presenti una relazione ogni quattro anni, in merito all'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri;
considerando che le acque sotterranee sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva in quanto formano oggetto della direttiva 80/68/CEE (6);
considerando che il livello di industrializzazione è estremamente basso nella Groenlandia a causa della situazione generale e soprattutto della scarsa popolazione, nonché della notevole estensione e della particolare posizione geografica dell'isola; che pertanto non occorre applicare la presente direttiva alla Groenlandia,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
GU n. L 129 del 18. 5. 1976.
GU n. C 20 del 25. 1. 1983.
GU n. C 10 del 16. 1. 1984.
GU n. C 286 del 24. 10. 1983.
GU n. L 81 del 27. 3. 1982.
GU n. L 20 del 26. 1. 1980.
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1. La presente direttiva
- fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 76/464/CEE, i valori limite per le norme di emissione del mercurio per gli scarichi provenienti da stabilimenti industriali, ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della presente direttiva;
- fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 76/464/CEE, gli obiettivi di qualità per quanto concerne il mercurio per l'ambiente idrico;
- fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 76/464/CEE, i termini entro i quali devono essere rispettate le condizioni dell'autorizzazione accordata dalle competenti autorità degli Stati membri per gli scarichi esistenti;
- fissa, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 76/464/CEE, i metodi di misura di riferimento applicabili per determinare il tenore di mercurio negli scarichi e nell'ambiente idrico;
- stabilisce, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, una procedura di controllo;
- prescrive agli Stati membri di collaborare in caso di scarichi aventi conseguenze sulle acque di più Stati membri;
- prescrive agli Stati membri di stabilire programmi per evitare o eliminare l'inquinamento provocato dagli scarichi di cui all'articolo 4.
2. La presente direttiva si applica alle acque di cui all'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE, ad eccezione delle acque sotterranee.
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Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a) "mercurio";
- il mercurio allo stato elementare,
- il mercurio in un composto;
b) "valori limite":
i valori indicati nell'allegato I;
c) "obiettivi di qualità":
le esigenze indicate nell'allegato II;
d) "trattamento del mercurio";
il processo industriale che comporta la produzione o l'utilizzazione del mercurio, oppure ogni altro processo industriale in cui il mercurio sia presente;
e) "stabilimento industriale":
ogni stabilimento in cui è effettuato il trattamento del mercurio o di qualsiasi altra sostanza contenente mercurio, tranne lo stabilimento industriale di cui all'articolo 2, lettera d), della direttiva 82/176/CEE;
f) "stabilimento esistente":
ogni stabilimento industriale che sia in funzione alla data di notifica della presente direttiva;
g) "nuovo stabilimento":
- ogni stabilimento industriale che entri in funzione dopo la data di notifica della presente direttiva,
- ogni stabilimento industriale esistente la cui capacità di trattamento del mercurio sia significativamente aumentata dopo la data di notifica della presente direttiva.
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1. I valori limite, i termini fissati per l'osservanza dei valori limite e la procedura di sorveglianza e di controllo da applicare agli scarichi figurano nell'allegato I.
2. I valori limite si applicano normalmente al punto in cui le acque di scarico contenenti mercurio escono dallo stabilimento industriale.
Se le acque di scarico contenenti mercurio sono trattate fuori dallo stabilimento industriale in un impianto di trattamento destinato a eliminare il mercurio, lo Stato membro può consentire che i valori limite siano applicati al punto in cui le acque di scarico escono dall'impianto di trattamento.
3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE debbono contenere prescrizioni almeno tanto rigorose quanto quelle contenute nell'allegato I della presente direttiva, tranne nei casi in cui uno Stato membro ottemperi all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, in base all'allegato II della presente direttiva e all'allegato IV della direttiva 82/176/CEE.
Le autorizzazioni sono riesaminate almeno ogni quattro anni.
4. Fermi restando gli obblighi che loro derivano dai paragrafi 1, 2 e 3 nonché dalle disposizioni della direttiva 76/464/CEE, gli Stati membri possono concedere autorizzazioni per gli stabilimenti nuovi solo qualora questi ultimi applichino le norme corrispondenti ai migliori mezzi tecnici disponibili ove ciò sia necessario per eliminare l'inquinamento conformemente all'articolo 2 di detta direttiva o per prevenire le distorsioni di concorrenza.
Nei casi in cui per motivi tecnici le norme previste non corrispondono ai migliori mezzi tecnici disponibili, lo Stato membro, indipendentemente dal metodo che esso adotta, fornisce alla Commissione, prima di qualsiasi autorizzazione, le giustificazioni di tali motivi.
La Commissione trasmette immediatamente tali giustificazioni agli altri Stati membri e invia quanto prima a tutti gli Stati membri una relazione contenente il suo parere sulla deroga di cui al secondo comma. Se necessario, presenta contemporaneamente adeguate proposte al Consiglio.
5. Il metodo di analisi di riferimento da utilizzare per determinare la presenza del mercurio figura nell'allegato III, punto 1, della direttiva 82/176/CEE. Possono essere usati altri metodi purché i limiti di rilevamento, la precisione e l'esattezza di tali metodi siano almeno tanto validi quanto quelli definiti nell'allegato III, punto 1, della direttiva 82/176/CEE. L'esattezza richiesta per misurare il flusso degli effluenti è precisata nell'allegato III, punto 2, della direttiva 82/176/CEE.
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1. GLi Stati membri stabiliscono programmi specifici per gli scarichi di mercurio effettuati da fonti multiple che non sono stabilimenti industriali e per le quali le norme di emissione di cui all'articolo 3 non possono in pratica essere applicate.
2. L'obiettivo di tali programmi è di prevenire o eliminare l'inquinamento. Essi comportano in particolare le misure e le tecniche più adeguate per assicurare la sostituzione, la ritenzione e il riciclo del mercurio. L'eliminazione dei rifiuti contenenti mercurio è effettuata conformemente alla direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi (1), modificata dall'atto di adesione del 1979.
3. I programmi specifici sono applicabili a decorrere dal 1° luglio 1989 e sono comunicati alla Commissione.
GU n. L 84 del 31. 3. 1978.
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Gli Stati membri interessati garantiscono la sorveglianza dell'ambiente idrico interessato dagli scarichi degli stabilimenti industriali.
Nel caso di scarichi che interessano le acque di più Stati membri, gli Stati membri interessati collaborano per armonizzare i metodi di sorveglianza.
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(modificato dall'allegato I della Dir. 91/692/CEE)
1. Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti.
Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE (*). Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.
La prima relazione contempla il periodo dal 1993 al 1995 compreso.
La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.
2. In caso di modifica delle conoscenze scientifiche relative, principalmente, alla tossicità, alla persistenza ed all'accumulazione del mercurio negli organismi viventi e nei sedimenti o in caso di miglioramento dei migliori mezzi tecnici disponibili, la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate per rafforzare, se necessario, i valori limite e gli obiettivi di qualità o per fissare valori limite complementari o obiettivi di qualità complementari.
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(*) GU n. L 377 del 31. 12. 1991.
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1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla notifica della direttiva stessa. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 12 della Dir. 2008/105/CE a decorrere dal 22 dicembre 2012.
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 12 della Dir. 2008/105/CE a decorrere dal 22 dicembre 2012.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 1984.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. LALUMIE'RE
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 12 della Dir. 2008/105/CE a decorrere dal 22 dicembre 2012.
ALLEGATO I
Valori limite, termini per la loro osservanza e procedura di sorveglianza e controllo da applicare agli scarichi
1. I valori limite per i settori industriali in questione e i relativi termini d'applicazione sono indicati nella seguente tabella:
Settore industriale [1] |
Valori limite da osservare a decorrere dal |
Unità di misura |
|
1° luglio 1986 |
1° luglio 1989 |
||
1. Industrie chimiche che impiegano catalizzatori al mercurio a) per la produzione di cloruro di vinile |
0,1 |
0,05 |
mg/l di acqua scaricata |
. |
0,2 |
0,1 |
g/t capacità di produzione di cloruro di vinile |
b) per altre produzioni |
0,1 |
0,05 |
mg/l di acqua scaricata |
10 |
5 |
g/kg di mercurio trattato |
|
2. Fabbricazione dei catalizzatori contenenti mercurio utilizzati per la produzione di cloruro di vinile |
0,1 |
1,4 |
mg/l di acqua scaricata |
0,05 |
0,7 |
g/kg di mercurio trattato |
|
3. Fabbricazione dei composti organici e inorganici del mercurio (esclusi i prodotti di cui al punto 2) |
0,1 |
0,05 |
mg/l di acqua scaricata |
0,1 |
0,05 |
g/kg di mercurio trattato |
|
4. Fabbricazione di batterie primarie contenenti mercurio |
0,1 |
0,05 |
mg/l di acqua scaricata |
0,05 |
0,03 |
g/kg di mercurio trattato |
|
5. Industrie dei metalli non ferrosi [2] 5.1. Stabilimenti di ricupero del mercurio |
0,1 |
0,05 |
mg/l di acqua scaricata |
5.2. Estrazione e raffinazione di metalli non ferrosi |
0,1 |
0,05 |
mg/l di acqua scaricata |
6. Stabilimenti di trattamento dei rifiuti tossici contenenti mercurio |
0,1 |
0,05 |
mg/l di acqua scaricata |
[1] Per i settori industriali diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini, che non figurano nella presente tabella, quali le industrie della carta e dell'acciaio o le centrali termiche a carbone, i valori limite sono fissati, in caso di necessità, dal Consiglio in una fase successiva. Nel frattempo gli Stati membri fissano in modo autonomo, conformemente alla direttiva 76/464/CEE, le norme di emissione per gli scarichi di mercurio. Le norme di emissione devono tener conto dei mezzi tecnici più perfezionati disponibili e non devono essere meno rigorose del valore limite stabilito nel presente allegato ad esse meglio corrispondente. [2] Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva, la Commissione presenta al Consiglio, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, proposte volte a fissare valori limite più restrittivi in vista della loro entrata in vigore dieci anni dopo la notifica della presente direttiva. |
I valori limite indicati nella tabella corrispondono a una concentrazione media mensile massima o a un carico mensile massimo.
Le quantità di mercurio scaricato sono espresse in funzione della quantità di mercurio trattato dallo stabilimento industriale nello stesso periodo o in funzione della effettiva capacità di produzione di cloruro di vinile.
2. I valori limite espressi in termini di concentrazione, che in linea di massima non devono essere superati, sono riportati nella precedente tabella per i settori industriali da 1 a 4. I valori limite espressi in concentrazione massima non devono in ogni caso essere superiori a quelli espressi in quantità massima divisa per il fabbisogno d'acqua per chilogrammo di mercurio trattato o per tonnellata di capacità effettiva di produzione di cloruro di vinile.
Tuttavia, poiché la concentrazione di mercurio negli effluenti dipende dal volume di acqua necessario, che varia secondo i procedimenti e gli stabilimenti, si devono rispettare in ogni caso i valori limite indicati nella precedente tabella, espressi in quantità di mercurio scaricato rispetto alla quantità di mercurio trattato o alla capacità effettiva di produzione di cloruro di vinile.
3. I valori limite delle medie giornaliere sono pari al doppio dei corrispondenti valori limite delle medie mensili di cui alla precedente tabella.
4. Per verificare se gli scarichi soddisfano alle norme di emissione fissate conformemente ai valori limite definiti nel presente allegato, deve essere istituita una procedura di controllo.
Tale procedura di controllo deve prevedere il prelevamento e l'analisi di campioni, la misurazione del flusso degli scarichi e se necessario della quantità di mercurio trattato.
Qualora sia impossibile determinare la quantità di mercurio trattato, la procedura di controllo può basarsi sulla quantità di mercurio che può essere impiegato in funzione della capacità di produzione su cui l'autorizzazione è fondata.
5. E' prelevato un campione rappresentativo dello scarico per un periodo di 24 ore. Il quantitativo di mercurio scaricato nel corso di un mese è calcolato in base ai quantitativi di mercurio scaricati giornalmente.
Per gli stabilimenti industriali che non scaricano più di 7,5 kg di mercurio all'anno può tuttavia essere istituita una procedura di controllo semplificata.
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 12 della Dir. 2008/105/CE a decorrere dal 22 dicembre 2012.
ALLEGATO II
(soppresso dall'art. 11 della Dir. 2008/105/CE)
Obiettivi di qualità
[Per gli Stati membri che applicano l'eccezione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, le norme di emissione che essi devono stabilire e far applicare in conformità dell'articolo 5 della predetta direttiva sono fissate in modo che, nella zona interessata dagli scarichi di mercurio, sia (siano) rispettato(i) lo (gli) obiettivo(i) di qualità appropriato(i) tra quelli elencati ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato II della direttiva 82/176/CEE.
L'autorità competente designa la zona interessata in ciascun caso e sceglie tra gli obiettivi di qualità elencati al punto 1 dell'allegato II della direttiva 82/176/CEE quello (quelli) da essa ritenuto(i) adeguato(i) in considerazione dello scopo cui è destinata la zona interessata, tenendo conto del fatto che l'obiettivo della presente direttiva consiste nel prevenire o eliminare qualsiasi inquinamento.
Eccezionalmente, qualora si riveli necessario per ragioni tecniche, previa notifica alla Commissione, i valori numerici degli obiettivi di qualità indicati ai punti 1.2, 1.3 e 1.4 dell'allegato II della direttiva 82/176/CEE possono essere moltiplicati per 1,5 fino al 1° luglio 1989.]