
LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1984, n. 3
G.U.R.S. 21 gennaio 1984, n. 3
Disposizioni integrative ed urgenti per l'inserimento delle giovani leve del lavoro nella pubblica amministrazione.
Testo con annotazioni alla data 11 gennaio 1985
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I soggetti utilizzati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, ed i soggetti di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 79, che abbiano utilmente frequentato i corsi, iniziati entro il 31 agosto 1983, sono inclusi, previo superamento dell'esame finale di cui all'art. 8 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, in un contingente unico regionale distinto per qualifiche.
Dal 1° gennaio 1984 e fino alla formazione del contingente di cui all'art. 1 della presente legge, i soggetti nello stesso articolo individuati sono mantenuti in servizio presso le amministrazioni ove erano utilizzati alla data del 31 dicembre 1983 o presso quelle ove effettueranno il periodo di utilizzazione, ferma restando la mobilità per esigenze di servizio.
Fino all'immissione nei ruoli organici della pubblica amministrazione i soggetti di cui ai precedenti articoli continuano ad essere utilizzati presso le amministrazioni ove prestano servizio e sarà loro applicato il trattamento giuridico, previdenziale ed assistenziale dei dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale nonchè il trattamento economico base minimo previsto per gli stessi dipendenti addetti a mansioni identiche od analoghe.
Il termine previsto dall'art. 2 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 79, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1984. (1)
Per effetto dell'art. 4, penultimo comma, della L.R. 15/85 il termine annotato è stato prorogato sino al 31 dicembre 1985.
Il termine indicato al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 79, è ulteriormente prorogato dal 31 dicembre 1982 al 31 dicembre 1983.
I termini indicati al terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 79, sono ulteriormente prorogati dal 31 dicembre 1982 al 31 dicembre 1984.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 79, i soggetti ammessi a partecipare all'esame di idoneità previsto dalla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere ammessi a prestare servizio presso le amministrazioni nella quali sono stati utilizzati in sostituzione, purchè le sostituzioni siano avvenute entro il 20 marzo 1982.
Le disposizioni del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 79, sono da intendersi applicabili sempre nei limiti del numero massimo di addetti previsto da ciascuna convenzione stipulata con gli enti locali territoriali di cui al primo comma dello stesso articolo.
Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 48.500 milioni, di cui lire 48.000 milioni per le finalità dell'art. 2 e lire 500 milioni per le finalità dell'art. 5.
Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, codice pluriennale 06.78 "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".