
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 26 giugno 1984
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.I. 25 agosto 1984, n. 234
Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.
TESTO COORDINATO (al D.M. Interno 14 ottobre 2022)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;
Vista la legge 26 luglio 1965, art. 2;
Vista la circolare del Ministero dell'interno del 17 maggio 1980, n. 12 avente per oggetto la reazione al fuoco dei materiali impiegati nell'edilizia - Specifiche e modalità di prova e classificazione;
Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni contenute nella predetta circolare, al fine di armonizzarle con la evoluzione della normativa tecnica sul comportamento al fuoco dei materiali;
Viste le norme aggiornate dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577 sulla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Decreta:
Scopo
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.M. Interno 14 ottobre 2022)
1. Il presente decreto ha lo scopo di stabilire criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l'omologazione dei materiali ai fini del loro utilizzo nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ricorrendo all'utilizzo di prove al fuoco normalizzate riferite a scenari d'incendio all'interno dell'opera da costruzione.
2. Nelle more dell'emanazione di un dedicato sistema armonizzato di classificazione europeo per la valutazione delle prestazioni relative al comportamento al fuoco delle facciate, risulta utilizzabile la classificazione europea secondo la norma EN 13501-1.
Definizioni
(modificato dall'art. 1, commi 1 e 2, del D.M. Interno 3 settembre 2001 e dall'art. 2 del D.M. Interno 14 ottobre 2022)
2.1. - Materiale.
Il componente (o i componenti variamente associati) che può (o possono) partecipare alla combustione in dipendenza della propria natura chimica e delle effettive condizioni di messa in opera per l'utilizzazione.
2.2. - Reazione al fuoco.
Grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto. In relazione a ciò i materiali sono assegnati alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 sono non combustibili.
2.3. - Omologazione di materiale ai fini della prevenzione incendi. Procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provato il prototipo di materiale, certificata la sua classe di reazione al fuoco ed emesso da parte del Ministero dell'Interno il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso prima della immissione del materiale sul mercato per la utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi.
2.4. - Certificato di prova.
Rapporto rilasciato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno (C.S.E.), o da altro Laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero stesso, nel quale si certifica la classe di reazione al fuoco del campione sottoposto ad esame.
2.5 - Produttore.
Fabbricante del materiale, nonchè ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul materiale, si presenti come produttore dello stesso. Si considera altresì produttore chi importa e/o commercializza un materiale d'importazione. E' parimenti ritenuto produttore, il produttore estero avente sede legale nell'Unione europea ovvero, in uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE.
2.6 - Marchio di conformità.
Indicazione permanente e indelebile apposta dal produttore sul materiale riportante i seguenti dati:
denominazione o altro segno distintivo del produttore;
denominazione commerciale univoca del prodotto omologato o certificato ai sensi dell'art. 10;
anno di produzione;
classe di reazione al fuoco;
estremi dell'omologazione o del certificato rilasciato ai sensi dell'art. 10.
Il produttore non può individuare altri prodotti con la denominazione commerciale utilizzata per l'omologazione o per la certificazione ai sensi dell'art. 10.
2.7. - Dichiarazione di conformità.
Dichiarazione del produttore con cui attesta la conformità del materiale al prototipo omologato. Tale dichiarazione dovrà riportare tra l'altro gli estremi dell'omologazione.
2.8. - Campionatura testimone.
Materiale opportunamente contrassegnato e conservato presso il laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero dell'interno in quantità tale da permettere l'esecuzione delle prove necessarie per la loro classificazione.
La campionatura testimone può essere eliminata dopo tre anni dal rilascio della certificazione di prova.
Metodi di prova
(sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.M. Interno 3 settembre 2001 e integrato dall'art. 3, comma 1, del D.M. Interno 14 ottobre 2022)
I metodi di prova per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali sono i seguenti:
UNI ISO 1182 (dicembre 1995) - Prove al fuoco - Prodotti edilizi - Prove di non combustibilità;
UNI 8456 (ottobre 1987) - Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su entrambe le facce. Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma;
UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1 (maggio 1996) Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su una sola faccia - Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma;
UNI 9174 (ottobre 1987) e UNI 9174/A1 (maggio 1996) - Reazione al fuoco dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante;
UNI 9175 (ottobre 1987) e UNI 9175/FA1 (luglio 1994) - Reazione al fuoco di mobili imbottiti sottoposti all'azione di una piccola fiamma.
In relazione alle conclusioni alle quali perverranno gli studi, le ricerche e le sperimentazioni in corso a livello nazionale ed internazionale, saranno definiti i metodi di prova per la valutazione della opacità e della tossicità dei prodotti della combustione.
I metodi di preparazione dei materiali per l'accertamento delle caratteristiche di reazione al fuoco a seguito delle operazioni di manutenzione sono riportati nella norma UNI 9176 (seconda edizione - gennaio 1998).
L'elenco dei materiali di classe 0 che sono considerati tali senza essere sottoposti a prova è riportato nel decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio 1985 "Attribuzione ad alcuni materiali della classe di reazione al fuoco 0 (zero) prevista dall'allegato A1.1 al decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984.
Per i suddetti materiali non viene rilasciato alcun atto di omologazione.
L'aggiornamento dei riferimenti ai metodi di prova per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali è stabilito con decreto del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Tale decreto stabilisce i tempi transitori necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte.
Materiali e relativi metodi di prova
Nell'elenco allegato A2.1. sono riportati i materiali con a fianco di ciascuno di essi i relativi metodi di prova atti a classificarli. Ulteriori specificazioni sono riportate per i materiali isolanti nell'allegato A2.2.
Classificazione dei materiali
(sostituito dall'art. 1, comma 4, del D.M. Interno 3 settembre 2001 e integrato dall'art. 4, comma 1, del D.M. Interno 14 ottobre 2022)
I criteri per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali combustibili sulla base dei risultati ottenuti dalle prove effettuate sono riportati nelle norme UNI 9177 (ottobre 1987), UNI 9175 (ottobre 1987) e UNI 9175/FA1 (luglio 1994).
I criteri per l'attribuzione della classe 0 di reazione al fuoco sulla base dei risultati ottenuti dalle prove effettuate secondo la norma UNI ISO 1182 (dicembre 1995) sono i seguenti:
l'incremento medio di temperatura della termocoppia del forno come calcolato al punto 8.1.2 della norma UNI ISO 1182 (dicembre 1995) non deve superare i 50oC;
la durata media di fiamma persistente come calcolata al punto 8.2.2 della norma UNI ISO 1182 (dicembre 1995) non deve superare i 20 secondi;
la perdita di massa media non deve superare il 50% della massa originale media dopo il raffreddamento.
L'aggiornamento dei riferimenti ai criteri per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali è stabilito con decreto del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139. Tale decreto stabilisce i tempi transitori necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte.
Impiego dei materiali
La classe di reazione al fuoco richiesta per l'impiego dei suddetti materiali in relazione alla specifica destinazione degli edifici ed all'uso dei materiali stessi, sarà prescritta dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinati le singole attività soggette.
Le suddette norme dovranno fissare le prescrizioni transitorie in ordine all'impiego dei materiali e prevedere, nel caso di materiali per i quali è richiesto l'obbligo della omologazione, l'apposizione sui materiali stessi e/o sulle relative schede tecniche nonché sugli opuscoli pubblicitari della dicitura: «é stata presentata istanza di omologazione per questo materiale al Ministero dell'interno il...»
Certificazione
(sostituito dall'art. 1, comma 5, del D.M. Interno 3 settembre 2001)
Il C.S.E. ed i laboratori legalmente riconosciuti dal Ministero dell'interno in base ai requisiti stabiliti con il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985 "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 provvedono alla emissione dei certificati di prova. I modelli occorrenti per le certificazioni debbono essere conformi a quelli predisposti dal C.S.E.
Procedure per l'omologazione dei materiali
(modificato dall'art. 1, commi 6 e 7, del D.M. Interno 3 settembre 2001)
8.1 - Classificazione dei materiali ai fini dell'omologazione.
Per la classificazione dei materiali ai fini dell'omologazione del prototipo il produttore deve inoltrare al C.S.E. o ad altro laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero dell'interno domanda corredata di relativa scheda tecnica.
8.1.1 - Qualora la classificazione venga effettuata dal C.S.E. si adotterà la seguente procedura:
entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza il C.S.E. richiederà la campionatura necessaria per la esecuzione delle prove e quella "testimone" nonché gli importi previsti dalle vigenti disposizioni per l'esecuzione delle prove medesime. L'interessato deve inviare le campionature richieste e la ricevuta del versamento di cui sopra entro 60 giorni dalla data della comunicazione da parte del C.S.E., il quale ricevuto quanto specificato, iscriverà la pratica entro i successivi 15 giorni nello specifico elenco cronologico contraddistinguendola con una sigla, che costituirà il riferimento di omologazione e che dovrà essere riportata su tutti i documenti relativi alla pratica e sui campioni ricevuti.
Decorsi i 60 giorni senza che l'interessato abbia provveduto in merito, la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini.
Entro 90 giorni dall'iscrizione della pratica C.S.E. provvede al rilascio del certificato di prova.
8.1.2 - Qualora la classificazione per l'omologazione sia effettuata dai laboratori legalmente riconosciuti, questi seguiranno le procedure stabilite dal C.S.E. Detti laboratori invieranno al C.S.E., contestualmente al rilascio del certificato di prova al richiedente, copia della scheda tecnica e del certificato di prova.
8.2 - Domanda di omologazione.
Per ottenere la omologazione di un materiale, il produttore deve inoltrare al Ministero dell'interno apposita domanda corredata della scheda tecnica e del certificato di prova del materiale medesimo.
8.3 - Autorizzazione ministeriale.
Il Ministero dell'interno, valutata la documentazione presentata, provvederà a rilasciare, entro i termini finali previsti dal regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a partire dalla data di ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione a riprodurre il prototipo prima della immissione del materiale sul mercato.
L'intestatario della autorizzazione è responsabile civilmente e penalmente della conformità della produzione al prototipo omologato.
8.4 - Marchio e dichiarazione di conformità.
I materiali prodotti devono essere provvisti di un marchio di conformità al prototipo omologato. Qualora non sia possibile apporre sul materiale il suddetto marchio, il produttore deve attestare con apposito certificato i dati di conformità.
Ciascun venditore dovrà sotto la propria responsabilità civile e penale dichiarare che il materiale venduto sia provvisto della dichiarazione di conformità di cui al precedente comma, specificando gli estremi dell'omologazione.
Validità, rinnovo e revoca dell'omologazione
9.1 - Durata.
L'omologazione ha validità 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza su domanda del produttore.
9.2 - Rinnovo e decadenza.
Il rinnovo non comporta la ripetizione delle prove, qualora queste non siano variate nel frattempo ed il produttore dichiari che il materiale non ha subito modifiche rispetto a quello precedentemente omologato, a meno che i materiali predetti non siano incorsi in provvedimenti di revoca dell'omologazione. Negli altri casi il rinnovo comporterà la ripetizione della procedura in conformità con quanto specificato all'art. 8.1 e l'effettuazione, in tutto o in parte, delle prove di cui all'art. 4 secondo quanto stabilito dal C.S.E. in relazione alle variazioni di normative o alle modifiche apportate ai materiali.
L'omologazione decade automaticamente se il materiale subisce una qualsiasi modifica.
L'omologazione decade pure automaticamente, ai soli fini della produzione, con l'entrata in vigore di una nuova normativa di classificazione che annulla o modifica anche solo parzialmente quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione stessa. La nuova normativa stabilirà i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte. Il materiale in opera se conforme alla normativa vigente al momento della posa in opera è ammesso per i tempi e con le modalità che saranno stabiliti dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività soggette.
I tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte dovranno essere compatibili con quelli che saranno stabiliti per i materiali posti in opera dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività soggette.
9.3 - Revoca.
Il Ministero dell'Interno revoca l'omologazione qualora a seguito degli accertamenti di cui al seguente art. 11 riscontri una errata attribuzione della classe di reazione al fuoco o difformità del materiale di produzione rispetto al prototipo omologato. La revoca comporta il divieto di apposizione del marchio di conformità dell'omologazione.
9.4 - Pubblicazione.
Il Ministero dell'interno pubblica periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale l'elenco aggiornato dei materiali omologati.
Indipendentemente da ciò, anche ai fini di permettere l'effettuazione dei controlli di cui al seguente art. 11 il Ministero stesso comunica tempestivamente ai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le nuove omologazioni, gli aggiornamenti nonché i provvedimenti di revoca delle omologazioni.
Procedure di classificazione e certificazione dei materiali non ai fini dell'omologazione
(sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.M. Interno 14 ottobre 2022)
1. Il presente articolo si applica per la classificazione e la certificazione dei materiali ai fini diversi dall'omologazione, come di seguito specificati:
a) prodotti da costruzione per cui non si applica la procedura ai fini della marcatura CE di cui al regolamento (UE) n. 305/2011;
b) materiali già in opera;
c) materiali per usi specifici;
d) materiali per usi limitati nel tempo;
e) materiali di limitata produzione.
2. La validità della certificazione rilasciata ai sensi del presente articolo, lettere a), b) e c), decade qualora il materiale subisca una qualsiasi modifica rispetto al prototipo certificato o con l'entrata in vigore di una nuova normativa di prova o classificazione che annulla o modifica, anche solo parzialmente, quella vigente all'atto del rilascio della certificazione stessa. I casi di cui alle lettere c), d) ed e) non si applicano ai prodotti da costruzione.
3. Per la classificazione dei materiali ai fini diversi dall'omologazione si seguono le stesse procedure di cui all'art. 8, punto 8.1, sostituendo alla scheda tecnica, nel caso di materiali in opera di cui alla lettera b), una scheda descrittiva redatta in conformità alle indicazioni fornite dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, riportante anche le planimetrie dei locali in cui il materiale o prodotto è stato installato.
4. Per i materiali di cui al comma 1 del presente articolo si prescrive quanto segue:
a) per la classificazione di reazione al fuoco di cui al sistema europeo secondo EN 13501-1 dei prodotti da costruzione ricadenti di cui al comma 1, lettera a), il laboratorio legalmente autorizzato deve possedere, al momento del rilascio del certificato di classificazione, la qualifica di organismo notificato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011; il fabbricante redige, per ogni prodotto, la dichiarazione di conformità di cui al precedente art. 2, punto 2.7, indicando il codice di riferimento al correlato certificato di classificazione al posto del previsto codice di omologazione;
b) nel caso di materiali in opera di cui al comma 1, lettera b), i prelievi di detti materiali sono effettuati alla presenza di personale del laboratorio legalmente autorizzato o di un professionista antincendio, iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che firma la scheda descrittiva e le planimetrie dei locali interessati, congiuntamente al richiedente la certificazione. Nel caso di istanza rivolta al centro studi ed esperienze della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, il prelievo sarà effettuato, a titolo oneroso, dal laboratorio del medesimo centro che si potrà avvalere del personale delle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) per materiali per usi specifici di cui al comma 1, lettera c), si intendono prodotti di varie tipologie anche sottoposti, ai fini della commercializzazione, ad altri regimi di regolamentazione che prescrivono la sicurezza in caso d'incendio, senza individuare le corrispondenti modalità di valutazione delle prestazioni;
d) per i materiali per usi limitati nel tempo di cui al comma 1, lettera d), è indicato il riferimento all'impiego ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno 6 luglio 1983. La validità del certificato di classificazione di tali prodotti è di sei mesi;
e) per i materiali di limitata produzione di cui al comma 1, lettera e), si intendono produzioni non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installate in un'attività singola ed identificata.
5. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure tecnico-amministrative attinenti alla certificazione, con decreto del direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica è istituito il tavolo tecnico consultivo a cui partecipano rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei laboratori legalmente autorizzati.
Accertamenti e controlli
(sostituito dall'art. 1, comma 8, del D.M. Interno 3 settembre 2001 e dall'art. 6, comma 1, del D.M. Interno 14 ottobre 2022)
1. Il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile effettua accertamenti e controlli a campione sui materiali provvisti di marchio o dichiarazione di conformità al prodotto omologato o certificato ai sensi dell'art. 10, presso le sedi di produzione o deposito o distribuzione, prima e dopo la commercializzazione.
2. Il numero dei campioni prelevati nel corso delle attività di vigilanza e controllo, che saranno presi in consegna dall'organo di controllo, dovrà essere sufficiente a consentire l'esecuzione di due serie di prove previste per la certificazione di reazione al fuoco. Ai fini del prelievo, per campione si intende il materiale provvisto di marchio o dichiarazione di conformità al prototipo omologato o certificato ai sensi dell'art. 10.
3. La Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica effettua accertamenti e controlli sui laboratori legalmente riconosciuti a rilasciare certificati di prova di cui agli articoli 8 e 10 del presente decreto. Tali controlli riguardano:
a) la verifica, mediante sopralluoghi, dell'idoneità delle apparecchiature di prova e della regolarità degli adempimenti previsti nella presente norma;
b) la verifica della riproducibilità dei risultati di prova, mediante sperimentazione interlaboratorio in base alle modalità fissate dalla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica;
c) la verifica dei certificati di laboratorio mediante la ripetizione delle prove effettuate dalla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica sulla campionatura testimone di cui all'art. 2, punto 2.8.
4. La Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica può effettuare altre verifiche e controlli periodici in ordine alle certificazioni di prova dei laboratori legalmente riconosciuti.
Invio delle domande e documentazione
Le domande ed i relativi allegati di cui ai precedenti articoli 8 e 9, nonché le ricevute di versamento di cui all'art. 8.1 debbono essere presentate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
ALLEGATO A 2.1
(modificato dall'art. 1, comma 9, del D.M. Interno 3 settembre 2001 e sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.M. Interno 14 ottobre 2022)
Materiali e relativi metodi di prova
Nel seguente elenco di materiali e metodi di prova europei, questi ultimi devono considerarsi riferiti alla norma europea vigente al momento della certificazione:
A) Elementi strutturali;
A.1 - Elementi di chiusura verticali esterni e interni, portanti e non portanti (EN 13501-1);
A.2 - Pilastri: (EN 13501-1);
A.3 - Travi: (EN 13501-1);
A.4 - Scale: (EN 13501-1);
A.5 - Solai: (EN 13501-1);
A.6 - Coperture: (EN 13501-1, EN 13501-5);
A.7 - Strutture pressostatiche e tendoni: UNI 8456 (1987) - UNI 9174 (1987) e UNI 9174/A1 (1996);
B) Materiali di completamento;
B.1 - Materiali di completamento degli elementi di chiusura verticali esterni e interni, portanti e non portanti;
B.1.1 - Rivestimenti: (EN 13501-1);
B.1.2 - Serramenti: (EN 13501-1);
B.1.3 - Isolanti: (EN 13501-1);
B.2 - Materiali di completamento di pilastri e travi;
B.2.1 - Rivestimenti: (EN 13501-1);
B.2.2 - Isolanti: (EN 13501-1);
B.3 - Materiali di completamento delle scale;
B.3.1 - Rivestimenti scale: (EN 13501-1);
B.3.2 - Rivestimenti vano scale: (EN 13501-1);
B.3.3 - Parapetti: (EN 13501-1);
B.4 - Materiali di completamento dei solai;
B.4.1 - Pavimenti: (EN 13501-1);
B.4.2 - Soffitti: (EN 13501-1);
B.4.3 - Controsoffitti: (EN 13501-1);
B.4.4 - Isolanti: (EN 13501-1);
B.5 - Materiali di completamento delle coperture;
B.5.1 - Impermeabilizzanti: (EN 13501-1);
B.5.2 - Isolanti: (EN 13501-1);
B.5.3 - Lucernari: (EN 13501-1);
C) Installazioni tecniche;
C.1 - Tubazioni di scarico: ISO/DIS 1181.2 / UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1 (1996) / UNI 9174 (1987) e UNI 9174/A1 (1996);
C.2 - Condotte di ventilazione e riscaldamento: (EN 13501-1);
C.3 - Canalizzazioni per vani: ISO DIS 1182.2 / UNI 8456 (1987) / UNI 9174 (1987) e UNI 9174/A1 (1996);
C.4 - Apparecchi sanitari: (EN 13501-1);
C.5 - Isolamenti di tubazioni e serbatoi: (EN 13501-1);
C.6 - Cabina ascensori e montacarichi, porte di piano e di cabina: (EN 13501-1);
C.7 - Nastri trasportatori e scale mobili: (EN 13501-1);
D) Materiali di arredamento;
D.1 - Sipari, drappeggi, tendaggi (Come A.7);
D.2 - Mobili imbottiti, materassi: UNI 9175 (1987) e UNI 9175/FA1 (1994);
D.3 - Mobili fissati agli elementi strutturali (Come C.1);
E) Materiale scenico;
ISO/DIS 1182.2 - UNI 8456 (1987) / UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1 (1996) / UNI 9174 (1987) e UNI 9174/A1 (1996) (In dipendenza dalla messa in opera del materiale).
Nota: nel caso di materiali non combustibili, con esclusione dei prodotti da costruzione, vengono considerati ininfluenti gli strati di finitura superficiali composti da vernici e/o pitture di spessore non superiore a 0,6 mm. Nel caso di materiale le cui dimensioni e/o forma non permettano il prelievo delle provette previste dai singoli metodi, queste dovranno essere ricavate da lastre piane di natura equivalente e di appropriate dimensioni o con altri criteri che saranno stabiliti dal Centro studi ed esperienze della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica.
ALLEGATO A 2.2
(modificato dall'art. 1, comma 10, del D.M. Interno 3 settembre 2001)
Metodi di prova per i materiali isolanti
Definizioni
Materiale isolante: è il manufatto commercializzato come tale individuabile tramite la sua denominazione commerciale.
Componente isolante: nei materiali isolanti è l'elemento, o l'insieme di elementi, che hanno come funzione specifica quella di isolare.
Materiale isolante in vista: il materiale isolante suscettibile una volta in opera, di essere direttamente investito dalla fiamma; il materiale è considerato in vista pure se, una volta posato, viene ricoperto da tappezzeria o da tinteggiatura.
Materiale isolante non in vista: il materiale isolante inserito in una intercapedine integralmente delimitata da strutture di adeguata resistenza al fuoco e, pertanto, non suscettibile, una volta in opera, di essere direttamente investito dalla fiamma; anche il cosiddetto "isolamento a cappotto" è considerato materiale isolante non in vista.
A 2.2.1 Materiale isolante in vista
A 2.2.1.1 Componente isolante esposto direttamente alle fiamme.
Il materiale è provato e classificato secondo i metodi UNI-ISO 1182 (dicembre 1995), UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1 (maggio 1996) e RF 3/77 (All. A1.1, A1.3, A1.4) esponendo quella che, messa in opera, sarà la superficie in vista, come specificato nella relativa scheda tecnica.
Qualora detta superficie non risulti definita a priori, si prova il materiale su entrambe le facce: nel caso esse presentino reazione al fuoco diversa, al materiale verrà attribuita la classe peggiore determinata.
In assenza di specifiche precisazioni, la prova secondo il metodo CSE 3/77 è eseguita ponendo la provetta in posizione "parete".
A 2.2.1.2 Componente isolante non esposto direttamente alle fiamme
Si prova e si classifica, secondo i metodi di cui al punto precedente, sia il componente isolante a se stante sia il materiale nel suo complesso, quale commercializzato: il materiale risulta così caratterizzato da una doppia classificazione.
In assenza di specifiche precisazioni, la prova secondo il metodo CSE J/TT è eseguita con la provetta in posizione di "parete".
Classificazione del componente.
Il componente isolante è provato e classificato a se stante, cioè senza le superfici esterne di rivestimenti; qualora le sue facce siano diverse si provano entrambe ed al componente stesso è attribuita la classe peggiore.
Classificazione del materiale.
l materiale come commercializzato è provato e classificato in relazione a quella che, messa in opera, sarà la superficie effettivamente in vista, come specificato dalla relativa scheda tecnica.
Se detta superficie non è definita a priori, si prova il materiale su entrambe le facce: nel caso esse presentino reazione al fuoco diversa, al materiale verrà attribuita la classe peggiore determinata.
Nota:
Qualora tutte le superfici esterne del materiale come commercializzato siano non combustibili ed offrano adeguate garanzie di stabilità e continuità, anche nel tempo, risulta superfluo eseguire la prova sul materiale nel suo complesso: il materiale è considerato di classe 0.
A 2.2.2 Materiale isolante non in vista
A 2.2.2.1 Materiale compatto
Il solo componente isolante è provato e classificato secondi i metodi UNI-ISO 1182 (dicembre 1995), UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1 (maggio 1996) e UNI 9174 (ottobre 1987) e UNI 9174/A1 (maggio 1996).
La prova secondo il metodo CSE 3/77 deve essere eseguita ponendo la provetta in posizione "parete".
A. 2.2.2.2 Materiale sfuso
Il materiale è provato e classificato secondo i metodi specificati al punto precedente, eseguendo la prova secondo il metodo UNI 9174 (ottobre 1987) e UNI 9174/A1 (maggio 1996) con la provetta in posizione "parete".
Il criterio di preparazione della provetta deve essere definito caso per caso, in base alla natura del materiale, del Laboratorio di prova in accordo con il Produttore.
A. 2.2.3 Materiale isolante per impianti tecnici
Il materiale è provato e classificato come sopra specificato per quello in vista (A 2.2.1) eseguendo la prova secondo il metodo UNI 9174 (ottobre 1987) e UNI 9174/A1 (maggio 1996) con la provetta in posizione "parete".