
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1985, n. 52
G.U.R.S. 28 dicembre 1985, n. 58
Disposizioni transitorie per la gestione e nuove norme per i controlli sugli atti delle unità sanitarie locali. Normativa concorsuale e trasferimenti del personale.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 44/1991 e con annotazioni alla data 3 novembre 1993)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
(modificato dall'art. 6 della L.R. 8/86, dall'art. 17 della L.R. 16/86 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 20/86)
Le deliberazioni concernenti bilanci preventivi, conti consuntivi, piante organiche e relative modifiche, contrastanti, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, con il piano sanitario regionale nonché ogni altra deliberazione per la quale non sia indicata idonea copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche, sono nulle di diritto, salva la responsabilità solidale di coloro che hanno adottato l'atto, del collegio dei revisori e di chiunque abbia concorso a darne eventuale attuazione.
L'art. 38 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 69, è sostituito con il seguente: (1)
"Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'unità sanitaria locale, è istituito, con decreto del presidente della Regione, il collegio dei revisori dell'unità sanitaria locale.
Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è così composto:
un membro designato dall'assessore regionale per il bilancio e le finanze, con funzioni di presidente, scelto fra gli iscritti da almeno tre anni nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
un membro designato dall'assessore regionale per la sanità, scelto fra gli iscritti da almeno tre anni nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
un funzionario del Ministero del tesoro, designato dal Ministro".
Vedi l'art. 38 della L.R. 69/81 come oggi riformulato a seguito della sostituzione operata dall'art. 14 della L.R. 20/86.
Salvo quanto previsto dalla legislazione regionale per i compiti del collegio dei revisori dell'unità sanitaria locale, lo stesso esercita altresì ogni altro compito ed attività previsti dalla legislazione statale.
Al collegio dei revisori è trasmessa copia di ogni delibera comportante spesa. Il collegio dei revisori può sottoporre al competente organo di controllo eventuali osservazioni sulle delibere suindicate.
I collegi dei revisori delle unità sanitarie locali devono essere rinnovati in conformità delle disposizioni della presente legge entro trenta giorni dalla relativa entrata in vigore.
In attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6, è istituito presso ciascuna unità sanitaria locale il comitato di direzione, composto dal coordinatore amministrativo e dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale.
Il comitato di direzione cura il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal comitato di gestione, tra l'altro, eseguendo le deliberazioni adottate dallo stesso comitato e sovraintendendo, nel rispetto dell'autonomia tecnico-gestionale dei servizi, all'attività dell'unità sanitaria locale in conformità delle direttive del comitato di gestione.
Il comitato di direzione può altresì deliberare l'acquisto di beni mobili ed attrezzature, nonché spese per riparazioni urgenti e manutenzione di attrezzature, allorché tali provvedimenti si rendano indispensabili e non possano essere rinviati senza pregiudizio per la continuità e l'efficienza dei servizi, e purché in ogni caso non si tratti di spesa eccedente i cento milioni.
I provvedimenti adottati dal comitato di direzione ai sensi del precedente comma sono soggetti a ratifica del comitato di gestione, al quale devono essere sottoposti nella prima seduta successiva alla relativa adozione. In ogni caso, gli stessi provvedimenti perdono efficacia se non sono ratificati entro trenta giorni dalla relativa adozione, restando salvi, in caso di mancata ratifica, gli effetti dell'atto già prodottisi.
Gli atti del comitato di direzione sono emanati a firma di entrambi i coordinatori.
Il sindaco, ferme restando le sue attribuzioni di autorità sanitaria locale quali previste dalla legislazione vigente, con propria determinazione, nonché il consiglio comunale, con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, per motivate esigenze concernenti la tutela della salute dei cittadini, in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione erogate dall'unità sanitaria locale territorialmente competente, possono richiedere all'unità sanitaria locale l'emanazione di specifici provvedimenti.
Gli organi dell'unità sanitaria locale sono tenuti ad assumere le proprie determinazioni entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, dandone apposita comunicazione, rispettivamente al sindaco o al consiglio comunale. Qualora decidano per il non accoglimento della richiesta, sono tenuti a motivare adeguatamente la determinazione.
Il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale periodicamente, e comunque almeno ogni trimestre, trasmette ai comuni compresi nel relativo ambito territoriale una relazione sulla gestione dei servizi sanitari interessanti la circoscrizione di ciascun comune.
Per la nomina dei componenti dei comitati di gestione e dei collegi dei revisori previsti dalla presente legge non si applicano le disposizioni della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, e successive modifiche.
Nelle more della disciplina, su base regionale, dei concorsi di ammissione all'impiego nelle unità sanitarie locali, le disposizioni della legge 20 maggio 1985, n. 207, si applicano nel territorio della Regione con le modificazioni ed integrazioni di cui agli articoli seguenti.
Le unità sanitarie locali indicono ed espletano i concorsi di ammissione all'impiego previsti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, relativamente ai posti delle posizioni funzionali comprese nelle tabelle di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con esclusione delle assunzioni previste all'art. 15.
Le unità sanitarie locali sono tenute ad indire i concorsi entro i trenta giorni successivi alla data di ricezione dell'autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, dell'assessore regionale per la sanità.
I concorsi di cui alla presente legge devono essere definiti entro centottanta giorni dalla data di inizio delle prove di esame. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'assessore regionale per la sanità interviene per accertare i motivi del ritardo, adottando ogni idonea iniziativa prevista dalla legislazione vigente.
Per le procedure e le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, si osservano, salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali.
La rappresentanza del Ministero della sanità è prescritta esclusivamente nelle commissioni esaminatrici dei concorsi alle posizioni funzionali apicali del personale laureato.
Il presidente ed i componenti del comitato di gestione possono svolgere le funzioni di presidente per non più di un quinto delle commissioni esaminatrici istituite presso ciascuna unità sanitaria locale.
La data di svolgimento delle prove di concorso scritte o pratiche per ciascuna categoria di personale di ogni posizione funzionale è fissata dall'assessore regionale per la sanità, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, con un calendario-programma da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione ed al quale le unità sanitarie locali sono tenute a dare la massima pubblicizzazione.
I vincitori dei concorsi di ammissione all'impiego di cui alla presente legge non possono chiedere trasferimenti per un periodo di anni tre dalla nomina.
Limitatamente ai posti vacanti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali relativi al personale del ruolo sanitario, tabella I, quadro 2° - profilo professionale: operatori professionali di seconda categoria, l'assessore regionale per la sanità è tenuto a non rilasciare autorizzazioni, ove richieste, all'espletamento delle prove di selezione e a disporre, altresì, che le unità sanitarie locali interessate provvedano alla loro trasformazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'assessore regionale per la sanità, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, provvede alla soppressione dei posti vacanti non trasformati.
(integrato dall'art. 11 della L.R. 20/86 e abrogato dall'art. 13, comma 15, della L.R. 2/88) (1)
L'art. 13 della L.R. 2/88, a sua volta, è stato abrogato dall'art. 16 della L.R. 12/91.
Le selezioni previste dall'articolo precedente sono espletate con le modalità di cui al presente articolo.
Per i profili professionali di operatore professionale di seconda categoria, di operatore tecnico, di agente tecnico e di coadiutore amministrativo, la selezione ha luogo mediante:
l'espletamento di una prova preliminare selettiva a mezzo di quiz bilanciati, da attuare con la collaborazione di enti o istituti specializzati, volta ad accertare i requisiti culturali e specifici necessari all'espletamento delle mansioni relative ai posti messi a concorso. Il risultato conseguito nella prova preliminare sarà altresì oggetto di specifica valutazione;
una prova scritta o pratica;
la valutazione di titoli.
La commissione esaminatrice dispone di 100 punti così ripartiti:
30 punti per la valutazione dei risultati della prova preliminare a mezzo di quiz;
40 punti per la prova scritta o pratica;
30 punti per i titoli.
Per il profilo professionale di commesso, la selezione si attua mediante la valutazione delle seguenti categorie di titoli:
titoli di studio;
carichi familiari;
stato di disoccupazione;
altri titoli previsti dalla legislazione vigente.
La commissione giudicatrice dispone di 100 punti così ripartiti:
40 punti per i titoli di studio;
20 punti per i carichi familiari, attribuiti in ragione di punti 2 per ogni familiare a carico;
10 punti per lo stato di disoccupazione, attribuiti in ragione di punti 1 per ogni semestre intero di disoccupazione;
30 punti per gli altri titoli previsti dalla legislazione vigente.
Ai fini del presente articolo non si valutano i titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione alla selezione.
Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge concernenti l'espletamento dei concorsi organizzati dall'assessorato regionale della sanità, è istituito presso lo stesso assessorato, nell'ambito della direzione regionale "Assistenza sanitaria ed ospedaliera - Igiene pubblica", un apposito ufficio con la seguente dotazione organica:
tre dirigenti amministrativi in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche;
tre assistenti amministrativi, in possesso di diploma di scuola media di secondo grado;
due operatori archivisti;
due dattilografi.
Il presidente della Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e di quant'altro necessario per il funzionamento del predetto ufficio.
Si rimanda all'art. 15 della L.R. 20/86 e all'art. 48 della L.R. 30/93.
I concorsi previsti dall'art. 1 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 121, concernenti posti per i quali non sussistono i presupposti di applicabilità della legge 20 maggio 1985, n. 207, devono essere iniziati dalle unità sanitarie locali, in conformità delle previsioni del citato art. 1, entro il 28 febbraio 1986 ed ultimati entro i successivi centottanta giorni. Trascorsi infruttuosamente tali termini si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 13.
Le graduatorie dei concorsi suindicati rimangono valide per un biennio dalla data di approvazione, ai fini della loro utilizzazione secondo le disposizioni dei commi 15, 16, 17, 18 e 19 dell'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207.
(modificato dall'art. 15 della L.R. 12/91)
Ai fini dell'applicazione del comma 15 dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, per posti che si renderanno vacanti devono intendersi tutti i posti comunque vacanti e disponibili. Non si considerano disponibili i posti per la cui copertura hanno avuto inizio le procedure concorsuali o di mobilità.
Il conferimento degli incarichi per la temporanea copertura di posti vacanti di cui al comma 17 dell'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'assessore regionale per la sanità.
Ai fini del conferimento degli incarichi di cui allo art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, attinenti a posti di assistente medico nelle discipline di radiologia, anestesia e medicina nucleare, è comunque richiesta la specializzazione nella relativa disciplina, la libera docenza o un servizio continuativo nella disciplina medesima per almeno un anno. In mancanza di candidati idonei in possesso dei predetti requisiti specifici, l'incarico è conferito, fermi restando i requisiti di cui al presente articolo, secondo le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 121, e successive integrazioni e modifiche.
Fino all'emanazione della legge istitutiva dell'albo professionale degli psicologi e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi pubblici del profilo professionale degli psicologi è utile come requisito specifico d'ammissione oltre al diploma di laurea in psicologia anche il diploma di laurea in altra disciplina, con l'aggiunta del diploma universitario di specializzazione in psicologia.
Tutte le procedure relative agli inquadramenti straordinari di cui agli articoli 1 e 2 dell legge 20 maggio 1985, n. 207, devono essere definite entro il 31 gennaio 1986. I conseguenti provvedimenti di inquadramento dovranno essere comunicati all'assessorato regionale della sanità entro i successivi otto giorni.
I trasferimenti di cui all'art. 10 della citata legge 20 maggio 1985, n. 207, devono essere autorizzati dall'assessore regionale per la sanità.
Nell'ipotesi di più aspiranti al trasferimento per il medesimo posto il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale dovrà provvedere mediante selezione per titoli da valutare con i criteri fissati nel decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni.