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REGOLAMENTO (CEE) N. 3644/85 DEL CONSIGLIO, 19 dicembre 1985

G.U.C.E. 24 dicembre 1985, n. L 348

Modifica al regolamento n. 79/65/CEE relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 1° gennaio 1986

Applicabile dal: 1° gennaio 1986

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il regolamento n. 79/65/CEE (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2143/81 (2), deve, oltre alle modifiche previste nel suddetto atto di adesione, essere adattato per tener conto della nuova situazione determinata dall'adesione; che questi adattamenti interessano l'elenco delle circoscrizioni figurante nell'allegato del suddetto regolamento;

Considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione e che queste misure prendono effetto soltanto con riserva e alla data dell'entrata in vigore di detto trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 23 giugno 1965, n. 109.

(2)

G.U. 30 luglio 1981, n. L 210.

Art. 1

L'allegato del regolamento n. 79/65/CEE è completato come segue:

"Spagna:

1. Galicia

2. Asturias

3. Cantabria

4. País Vasco

5. Navarra

6. La Rioja

7. Aragón

8. Cataluña

9. Baleares

10. Castilla-León

11. Madrid

12. Castilla-La Mancha

13. Comunidad Valenciana

14. Murcia

15. Extremadura

16. Andalucía

17. Canarias

Portogallo:

1. Entre-Douro-e-Minho e Beira Litoral

2. Tras-os-Montes e Beira Interior

3. Ribatejo-Oeste

4. Alentejo e Algarve

5. Açores e Madeira".

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Esso è applicabile a decorrere dall'esercizio contabile 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH