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LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1985, n. 43

G.U.R.S. 10 dicembre 1985, n. 55

Provvedimenti finanziari urgenti a favore della ricerca applicata in agricoltura.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per le finalità di cui all'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, modificato dall'art. 10 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 116, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di lire 200 milioni.

Art. 2

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare per l'anno 1986 un contributo di lire 150 milioni a favore del Centro ricerche e studi per lo sviluppo dell'agricoltura meridionale (CE.R.S.A.M.) di Catania.

Art. 3

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere per l'anno 1986 all'Associazione siciliana dei consorzi ed enti di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario (ASCEBEN) un sussidio di lire 30 milioni per le spese di funzionamento.

Art. 4

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, a parziale deroga di quanto previsto negli articoli 10 e 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 50, è autorizzato a utilizzare lo stanziamento previsto dagli articoli medesimi e dalle norme dagli stessi richiamate solo per la redazione della carta delle utilizzazioni agricole e forestali dei suoli siciliani relativa alle situazioni attuali.

Art. 5

All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'applicazione dell'art. 1 e ricadente nell'esercizio finanziario 1985, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni successivi al 1985 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 06.79 - Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi.

Per le finalità degli articoli 1 e 3 le spese relative agli esercizi finanziari successivi rispettivamente al 1985 ed al 1986 saranno determinati a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 dicembre 1985.

NICOLOSI