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LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1985, n. 46

G.U.R.S. 10 dicembre 1985, n. 55

Integrazione delle disposizioni della legge regionale 4 giugno 1980, n. 54 e successive modifiche, concernenti la S.I.T.A.S. S.p.a. collegata dell'Ente minerario siciliano.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 24/1986)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il fondo a gestione separata, istituito presso l'Ente minerario siciliano a norma degli articoli 5 e 6 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 54, per l'erogazione di mutui integrativi e prefinanziamenti alla collegata S.I.T.A.S. S.p.a., è incrementato di lire 120.000 milioni.

I mutui integrativi, oltre che a copertura dei prefinanziamenti erogati e degli interessi addebitati sugli stessi a partire dall'entrata in vigore della citata legge 4 giugno 1980, n. 54, potranno essere concessi anche a copertura dei prefinanziamenti da erogare a fronte dei costi finanziari sopportati dalla S.I.T.A.S. S.p.a. fino al 30 giugno 1985 e fino all'ammontare di lire 69.000 milioni.

I prefinanziamenti come sopra previsti per la copertura dei costi finanziari dovranno essere effettuati insieme a quelli, in lire 51.000 milioni, occorrenti per far fronte ai debiti contratti per la costruzione, l'arredamento e l'attrezzatura dei complessi alberghiero-termali già in attività e per il completamento degli altri in corso di costruzione, ivi compresi l'arredamento e le attrezzature.

Per la somma di lire 69.000 milioni a copertura dei costi finanziari e per le somme erogate a tale titolo a norma della legge regionale 4 giugno 1980, n. 54 e successive modificazioni, l'ammortamento avrà inizio allorchè sarà compiuto il rimborso dei mutui agevolati concessi alla S.I.T.A.S. S.p.a. a norma della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modificazioni, con l'integrazione di lire 51.000 milioni concesse dalla presente legge.

Il rendiconto annuale sulla gestione del fondo dovrà essere trasmesso all'Assessorato regionale dell'industria, insieme al bilancio dell'Ente minerario siciliano e accompagnato da una relazione del Collegio dei revisori dell'Ente stesso.

I prefinanziamenti e i mutui, da concedere alla S.I.T.A.S. S.p.a. ai sensi della legge regionale 4 giugno 1980, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni, sono gravati del tasso di interesse previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31.

Entro 120 giorni dalla data di erogazione dei prefinanziamenti e dei mutui integrativi di cui al presente articolo, il comitato istituito con l'art. 6 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 54 e successive modifiche, presenterà al Governo della Regione, che la depositerà all'Assemblea regionale siciliana insieme con eventuali osservazioni, una relazione dalla quale risulti che i debiti contratti e i costi finanziari da coprire discendono esclusivamente dalle necessità nascenti dalla realizzazione degli alberghi già in attività e in via di completamento.

Art. 2

(modificato dall'art. 22 della L.R. 24/86)

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente minerario siciliano è tenuto a promuovere le procedure per la convocazione straordinaria dell'assemblea dei partecipanti alla S.I.T.A.S. S.p.a. al fine di deliberare la esclusione dall'oggetto sociale di qualsiasi attività di gestione di complessi turistico-alberghiero-termali a decorrere dal primo gennaio 1987.

L'attività di gestione turistico-alberghiero-termale della SITAS continua anche per la corrente stagione fino al 31 ottobre 1986.

La gestione delle attività alberghiero-termali della S.I.T.A.S. S.p.a. è affidata mediante concessione, ai sensi della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, dando preferenza a parità di offerta a società od organismi cui partecipano i soggetti privati che fanno parte della stessa S.I.T.A.S. S.p.a.

L'Ente minerario siciliano non può, nè direttamente nè avvalendosi di società collegate, svolgere attività di gestione alberghiero-termale.

Art. 3

L'erogazione dei prefinanziamenti di cui all'art. 1 è altresì subordinata alla preventiva formale deliberazione della S.I.T.A.S. S.p.a. per l'aumento del capitale sociale mediante delega agli amministratori, ed in conformità di quanto previsto all'art. 4, nonchè alla modifica dello statuto e dei patti para-sociali per assicurare la partecipazione del socio di maggioranza alla gestione della Società ed al preventivo rinnovo delle cariche sociali della S.I.T.A.S. S.p.a.

Art. 4

La stipula dei mutui integrativi previsti dall'art. 1 è subordinata alla progressiva sottoscrizione del capitale sociale della S.I.T.A.S. S.p.a.:

- da lire 9.000 milioni a lire 18.000 milioni entro il 1985;

- da lire 18.000 milioni a lire 30.000 milioni entro il 1986;

- da lire 30.000 milioni a lire 50.000 milioni entro il 1987.

La copertura con mutui integrativi dei prefinanziamenti erogati e da erogare potrà pertanto avvenire nelle proporzioni suindicate per l'aumento di capitale e sempre che esso sia di volta in volta realmente avvenuto. Al fine di agevolare l'esecuzione di quest'ultimo, l'Ente minerario siciliano è autorizzato ad effettuare in anticipo i versamenti di sua competenza, fruendo gli interessi previsti dallo statuto sociale.

Nell'eventualità che il ritardo dei soci di parte privata, in uno o più aumenti di capitale di cui ai precedenti commi, si protragga oltre un anno rispetto a ciascuno di quelli indicati al primo comma, l'Ente minerario siciliano è autorizzato a partecipare all'aumento del capitale per la parte non coperta da detti soci. Se, in conseguenza della mancata sottoscrizione del capitale in aumento, la quota azionaria della parte privata si riduca in misura inferiore al 35 per cento, detta parte privata dovrà rinunziare al potere di nomina del consigliere delegato della Società ad essa riservato dallo statuto sociale.

Agli oneri derivanti all'Ente minerario siciliano dall'applicazione del presente articolo, nonchè agli eventuali maggiori oneri scaturenti dalla mancata sottoscrizione dell'aumento del capitale da parte dei soci di parte privata, si provvede:

a) quanto a lire 9.000 milioni a carico dell'esercizio 1985, per lire 5.000 milioni con la somma già versata all'Ente minerario siciliano a norma dell'art. 5, lett. a, della legge regionale 18 agosto 1978, n. 43, e per lire 4.000 milioni con assegnazione a carico del bilancio della Regione per l'esercizio in corso;

b) quanto a lire 12.000 milioni a carico dell'esercizio 1986 e quanto a lire 20.000 milioni a carico dell'esercizio 1987, con assegnazione a valere sul bilancio della Regione per gli esercizi medesimi.

L'erogazione delle somme a favore dell'Ente minerario siciliano è subordinata alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale della S.I.T.A.S. S.p.a. da parte dell'Ente stesso per la quota di competenza o per le quote a carico dei soci privati nel caso in cui si verifichi l'eventualità prevista dal terzo comma.

L'erogazione dei prefinanziamenti di cui all'art. 1 è altresì subordinata alla preventiva accettazione nei patti parasociali e nello statuto della S.I.T.A.S. S.p.a. delle condizioni poste nel terzo comma.

Art. 5

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 104, è così sostituito:

"Il fondo a gestione separata, istituito presso l'Ente minerario siciliano ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 100, è incrementato di lire 12.000 milioni da destinare alla realizzazione delle opere di sostegno e di difesa considerate, dall'ufficio del genio civile per le opere marittime, necessarie per la protezione del complesso alberghiero".

Art. 6

All'onere di lire 124.000 milioni, derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 4 a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

L'onere di cui al precedente comma e gli oneri ricadenti negli esercizi 1986 e 1987 a norma dell'art. 4 trovano altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.79 - Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 dicembre 1985.

NICOLOSI