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LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1985, n. 48

G.U.R.S. 10 dicembre 1985, n. 55

Modifiche alla legge regionale 21 febbraio 1976, n. 9, concernente provvidenze straordinarie per fronteggiare la disoccupazione. Proroga del termine di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 128.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il termine di 90 giorni, previsto dal secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 9 per l'inizio dei lavori nei cantieri di cui alla medesima legge regionale può essere prorogato, per un massimo di ulteriori 90 giorni, con provvedimento dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, su istanza motivata dell'ente gestore dei cantieri.

Nella prima applicazione della presente legge la proroga deve intendersi concessa nella misura massima prevista dal precedente comma e senza l'osservanza delle formalità di cui al comma medesimo, purchè i lavori siano stati effettivamente iniziati entro il nuovo termine.

Art. 2

Il termine del 30 giugno 1984, previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 128, è prorogato al 31 dicembre 1985 anche per i rendiconti riferiti ad aperture di credito emesse negli esercizi 1983 e 1984, comunque non resi.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 dicembre 1985.

NICOLOSI