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LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1985, n. 50

G.U.R.S. 10 dicembre 1985, n. 55

Integrazione alla legge regionale 28 aprile 1981, n. 76, concernente norme per l'istituzione del ruolo nominativo del personale addetto alle unità sanitarie locali. Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 1985, n. 49.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La disposizione dell'art. 12, primo comma, della legge regionale 28 aprile 1981, n. 76, si applica altresì agli operatori psichiatrici già inquadrati al quinto livello retributivo funzionale previsto dall'accordo relativo alla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191 e successivamente inquadrati, alla data di entrata in vigore della citata legge regionale 28 aprile 1981, n. 76, al quarto livello previsto dall'accordo nazionale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810.

Art. 2

Alla legge regionale 10 dicembre 1985, n. 49, concernente norme in materia di personale delle unità sanitarie locali, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- l'art. 1 è sostituito con il seguente: (1)

"Nella prima applicazione della presente legge, i medici assistenti di ruolo che, nell'ambito dei servizi delle unità sanitarie locali, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono inquadrati nel posto di aiuto corresponsabile o di vice direttore sanitario, in applicazione dell'art. 17, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le unità sanitarie locali provvedono a deliberare la trasformazione, senza aumento delle piante organiche, dei posti ricoperti dagli assistenti in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sino a realizzare la parità fra le dotazioni organiche dei posti di assistente e di aiuto corresponsabile e vice direttore prevista dal richiamato art. 17. In caso di posti dispari, il posto in più è assegnato alla dotazione organica prevista per i posti di assistente.

L'inquadramento nei posti trasformati avviene mediante concorso per titoli ed esami, espletato secondo le procedure previste dalla normativa vigente, e riservato al personale di cui al primo comma, avente titolo all'iscrizione nel ruolo nominativo della Regione.

Gli assistenti di ruolo di cui al primo comma che non trovano collocazione nei posti trasformati ai sensi del presente articolo sono mantenuti, anche in soprannumero, nell'ambito del medesimo servizio dell'unità sanitaria locale di appartenenza. Le posizioni soprannumerarie saranno riassorbite in sede di determinazione delle piante organiche definitive.

Ai fini delle conseguenti modifiche del ruolo nominativo, le unità sanitarie locali trasmettono all'Assessore regionale per la sanità copia autentica delle deliberazioni adottate ai sensi della presente legge, entro dieci giorni dalla data in cui le medesime sono divenute esecutive";

- l'art. 2 è sostituito con il seguente:

"Nella prima applicazione della presente legge, al fine di garantire il proseguimento dell'erogazione dei servizi nelle unità sanitarie locali di destinazione, l'Assessore regionale per la sanità può - sentite le unità sanitarie locali interessate - assegnare, a domanda, il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1985, n. 207, prestava servizio in posizione di comando, alla unità sanitaria locale ove l'interessato presta servizio, nella medesima qualifica e posizione funzionale rivestita presso l'unità sanitaria locale di provenienza, anche in mancanza di posto vacante nella pianta organica, intendendosi istituito il posto presso l'unità sanitaria locale dove l'interessato presta servizio";

- all'art. 3 sono premesse le parole: "Nella prima applicazione della presente legge";

- all'art. 7 è soppressa la parola: "veterinari".

(1)

Vedi l'art. 1 della L.R. 49/85 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di falra osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 dicembre 1985.

NICOLOSI