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LEGGE REGIONALE 8 agosto 1985, n. 35

G.U.R.S. 10 agosto 1985, n. 34

Norme transitorie in materia di determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private e per il convenzionamento.

Testo con annotazioni alla data 18 gennaio 1988

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

 

Nelle more dell'approvazione della legge regionale di determinazione dei requisiti tecnici per l'autorizzazione e il convenzionamento delle case di cura private il termine previsto dall'art. 44 del decreto ministeriale 5 agosto 1977 è prorogato al 31 dicembre 1986. (1)

Sino all'approvazione della legge regionale di cui al comma precedente continuano ad applicarsi le norme di cui al decreto ministeriale 30 giugno 1975.

(1)

Il termine annotato è stato prorogato al 31 dicembre 1987 con l'art. 45 della L.R. 36/86 e successivamente fino al 30 giugno 1988 con l'art. 4 della L.R. 1/88.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 agosto 1985.

NICOLOSI