Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1985, n. 26

G.U.R.S. 30 luglio 1985, n. 32

Modifiche alle leggi regionali 1 agosto 1977, n. 80 e 7 novembre 1980, n. 116, per l'istituzione delle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali nelle province di Caltanissetta, Enna e Ragusa.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A modifica dell'art. 11 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e della tabella A allegata alla stessa legge, le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali sono istituite in ciascuna provincia della Sicilia, con sede nel capoluogo delle singole province e con circoscrizione corrispondente all'ambito provinciale.

Art. 2

Le tabelle A, B e B/3, allegate alla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, sono adeguate al numero delle soprintendenze previste nell'articolo precedente, con la conseguente elevazione numerica delle dotazioni di personale per ogni singola qualifica.

Art. 3

Agli oneri derivanti dalla presente legge, determinati in lire 993 milioni per l'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri relativi agli anni successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.79: "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 luglio 1985.

NICOLOSI