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LEGGE REGIONALE 26 luglio 1985, n. 27

G.U.R.S. 30 luglio 1985, n. 32

Abrogazione dell'art. 3, lett. e, e dell'art. 6 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 10, concernente provvedimenti intesi a razionalizzare il comparto industriale del trattamento dei prodotti agrumari e la commercializzazione degli stessi.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 2

L'art. 21 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, modificato dall'art. 6 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 10, relativo alla concessione dei contributi per le finalità di cui agli articoli 56 e 57 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

Art. 3

Sono fatte salve dagli effetti delle norme di cui agli articoli 1 e 2 le istanze già presentate entro il 31 dicembre 1982 e nei limiti proporzionali e di destinazione delle disponibilità a suo tempo assegnate e rimaste residue rispettivamente sui capitoli 75403, 75404, 75414 del bilancio della Regione relativo all'esercizio finanziario 1982.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 luglio 1985.

NICOLOSI