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LEGGE REGIONALE 26 luglio 1985, n. 29

G.U.R.S. 30 luglio 1985, n. 32

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 38, recante provvidenze a favore delle popolazioni della provincia di Messina colpite dal terremoto dell'aprile 1978.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

All'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 38 sono aggiunti i seguenti commi:

"Il ripristino delle opere pubbliche deve mirare all'eliminazione dei danni arrecati dal terremoto sotto il profilo della tutela della pubblica incolumità nonchè sotto quello del ripristino della razionale funzionalità delle opere esistenti.

Nel ripristino possono altresì comprendersi interventi atti ad eliminare eventuali carenze ed inconvenienti preesistenti al sisma da qualunque causa dipendenti.

La ricostruzione in altro sito delle opere pubbliche danneggiate può essere realizzata tenendo conto di nuove intervenute esigenze e delle nuove normative sopraggiunte, fermo restando il limite del contributo, che viene commisurato all'entità dell'opera danneggiata".

Art. 2

I contributi previsti dall'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 38 sono corrisposti in favore di coloro che, pur non essendo in grado di dimostrare la piena od esclusiva proprietà dell'immobile distrutto o danneggiato, ne abbiano tuttavia il materiale possesso.

Detto possesso è dimostrato mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, che debbono essere pubblicati immediatamente nell'albo pretorio del comune per la durata di venti giorni consecutivi.

Art. 3

La previsione del quinto comma dell'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 38 si applica per la ricostruzione e la riparazione della prima unità immobiliare per ciascun nucleo familiare, anche se questo, per qualunque causa, non utilizzava direttamente, al tempo del terremoto, l'immobile distrutto o danneggiato. Sono fatte salve e restano confermate le previsioni del citato quinto comma della legge regionale 18 agosto 1978, n. 38, per la ricostruzione e la riparazione dell'immobile destinato ad attività produttive ed economiche di lavoratori autonomi.

Art. 4

I commi sesto, settimo ed ottavo dell'art. 7 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 38 sono sostituiti dai seguenti:

"La commissione di cui al primo comma, sulla base delle domande ritualmente presentate entro lo stesso termine di cui al precedente comma, determina per ciascun progetto la spesa da ammettersi a contributo contestualmente all'approvazione dei progetti delle opere da eseguirsi.

La commissione delibera su tutti i progetti presentati, pur se ammissibili solo parzialmente al contributo.

La deliberazione della commissione di approvazione dei progetti e determinazione della spesa da ammettersi a contributo sostituisce ogni parere e determinazione degli organi di amministrazione locale o statale, anche se previsti da leggi speciali, nonchè il parere della commissione edilizia comunale, anche nel caso in cui il progetto presentato dal titolare dell'edificio danneggiato differisca in estensione planimetrica o volumetrica, ma sempre entro i limiti degli strumenti urbanistici vigenti, dal fabbricato ammissibile al contributo di cui alla presente legge.

La commissione esaurisce i suoi compiti per ciascun progetto una volta ottemperato al disposto di cui ai precedenti commi.

Eventuali variazioni tecniche dipendenti da eventi non prevedibili all'atto della presentazione del progetto originario saranno prese in esame dagli organi istituzionalmente competenti.

La misura di ciascun contributo è determinata dalla giunta municipale sulla base del deliberato del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 5 della presente legge".

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 luglio 1985.

NICOLOSI