
LEGGE REGIONALE 26 luglio 1985, n. 32
G.U.R.S. 30 luglio 1985, n. 32
Diritto allo studio per gli allievi che frequentano i corsi di formazione di cui alla legge regionale 24 luglio 1978, n. 22.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Per un periodo di cinque anni, a decorrere dallo anno scolastico 1985-86, sono prorogati, con gli stessi limiti e con le medesime modalità, gli assegni di studio e le indennità previsti dall'art. 10 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, così come modificato e integrato dalle leggi regionali 6 gennaio 1981, n. 7 e 13 giugno 1984, n. 40, da corrispondere agli allievi che frequentano i corsi di formazione.
I benefici di cui all'art. 1 sono estesi agli allievi che già frequentano nel corrente anno scolastico 1984-85 il primo anno dei corsi di formazione di cui alla citata legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, con effetto dall'inizio dello stesso anno scolastico.