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LEGGE REGIONALE 26 luglio 1985, n. 32

G.U.R.S. 30 luglio 1985, n. 32

Diritto allo studio per gli allievi che frequentano i corsi di formazione di cui alla legge regionale 24 luglio 1978, n. 22.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per un periodo di cinque anni, a decorrere dallo anno scolastico 1985-86, sono prorogati, con gli stessi limiti e con le medesime modalità, gli assegni di studio e le indennità previsti dall'art. 10 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, così come modificato e integrato dalle leggi regionali 6 gennaio 1981, n. 7 e 13 giugno 1984, n. 40, da corrispondere agli allievi che frequentano i corsi di formazione.

Art. 2

I benefici di cui all'art. 1 sono estesi agli allievi che già frequentano nel corrente anno scolastico 1984-85 il primo anno dei corsi di formazione di cui alla citata legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, con effetto dall'inizio dello stesso anno scolastico.

Art. 3

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le assegnazioni dello Stato per il Fondo sanitario regionale.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 luglio 1985.

NICOLOSI