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LEGGE REGIONALE 26 luglio 1985, n. 33

G.U.R.S. 30 luglio 1985, n. 32

Norme per l'integrazione della quota del Fondo nazionale trasporti per l'anno 1984.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici di trasporto di persone in relazione al disposto di cui all'art. 4 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 è autorizzata, per l'anno finanziario in corso e per la copertura degli oneri derivanti dal decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 21 dicembre 1984, n. 250, la spesa di lire 36.500 milioni, ad integrazione dei finanziamenti di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Le somme che saranno assegnate alla Regione, a seguito della revisione del Fondo nazionale trasporti per l'anno finanziario 1984, entro i limiti dell'autorizzazione di spesa del precedente comma, saranno acquisite al bilancio regionale.

Art. 2

Per ogni tipo di servizio di linea di cui all'art. 9 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, deve essere determinato un solo costo economico standardizzato da valere per tutte le aziende di trasporto operanti nell'ambito della Regione Siciliana, tenendo conto dei coefficienti di adattamento previsti dalla tabella C allegata alla predetta legge.

Per la determinazione del costo di cui al punto 1 della tabella A allegata alla legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, non si tiene conto delle prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 3

Il quinto comma dell'art. 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 è sostituito dal seguente:

"A partire dall'anno 1986 l'importo del contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi determinati ai sensi degli articoli precedenti superi la quota attribuita alla Regione Siciliana sul fondo di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151".

Art. 4

Alla spesa di cui all'art. 1, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.79: "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 luglio 1985.

NICOLOSI