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LEGGE 13 giugno 1985, n. 296

G.U.R.I. 22 giugno 1985, n. 146

Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte delle ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea.

TESTO COORDINATO (al D.L.vo 8 luglio 2003, n. 277)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Disposizioni relative al diritto di stabilimento

Art. 1

Ai cittadini degli Stati membri della CEE che nei Paesi di origine o di provenienza hanno una delle qualifiche professionali di cui all'allegato A della presente legge ed in possesso dei diplomi e certificati di cui all'allegato B è riconosciuto il titolo di ostetrica ed è consentito l'esercizio della relativa attività professionale. (1)

L'uso di tale titolo e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze del titolo stesso enunciate nell'allegato A. (1)

Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, in conformità alle direttive comunitarie.

(1)

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del D.L.vo 8 luglio 2003, n. 277, tutti i richiami all'allegato A e all'allegato B sono da intendersi riferiti all'allegato A, come introdotto dallo stesso D.L.vo n. 277/2003.

Art. 2

Per l'esercizio dell'attività di ostetrica, l'interessato deve presentare al Ministero della sanità una domanda in carta da bollo, redatta in lingua italiana, corredata dai seguenti documenti:

a) uno dei diplomi o certificati previsti dall'allegato B, in originale o in copia autenticata; (1)

b) un certificato rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro della CEE che attesti che il richiedente possiede uno dei seguenti requisiti:

1) formazione a tempo pieno di ostetrica di durata almeno triennale ottenuta dopo il conseguimento di un titolo di studio che dia accesso agli studi universitari;

2) formazione a tempo pieno di ostetrica di durata almeno triennale seguita da una specifica pratica professionale di almeno due anni, esercitata in modo soddisfacente in un ospedale o in un centro sanitario autorizzato;

3) formazione a tempo pieno di ostetrica di durata almeno biennale, o di 3.600 ore, ottenuta dopo il conseguimento, ai sensi dell'allegato B della legge 18 dicembre 1980, n. 905, del diploma di infermiere professionale;

4) formazione a tempo pieno di ostetrica di durata non inferiore a 18 mesi, od a 3.000 ore, ottenuta dopo il conseguimento, ai sensi dell'allegato B della legge 18 dicembre 1980, n. 905, del diploma di infermiere professionale e seguita da una specifica pratica professionale di almeno un anno, esercitata in modo soddisfacente in un ospedale o in un centro sanitario autorizzato;

c) un certificato di buona condotta od altro certificato che dichiari le condizioni di moralità o di onorabilità, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza o, qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario, ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato stesso.

La documentazione di cui alla lettera c) del precedente comma deve essere di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

(1)

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del D.L.vo 8 luglio 2003, n. 277, tutti i richiami all'allegato A e all'allegato B sono da intendersi riferiti all'allegato A, come introdotto dallo stesso D.L.vo n. 277/2003.

Art. 3

Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro due mesi dalla ricezione, accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione al collegio delle ostetriche della provincia nel cui albo l'interessato intenda chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione allo stesso.

Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi e dei certificati, chiede conferma dell'autenticità degli stessi alla competente autorità dello Stato membro, nonché conferma del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive della CEE.

Qualora il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale, che possono influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, richiede informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.

Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni, il termine di cui al primo comma è sospeso per non più di tre mesi.

La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.

Le informazioni sono coperte dal segreto.

Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità deve essere motivato.

Il collegio delle ostetriche nel termine di un mese dalla data di ricezione delle domande, corredate dalla documentazione inviata dal Ministero della sanità, provvede all'iscrizione all'albo ai sensi delle leggi vigenti.

Il cittadino di altri Stati membri della Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per le ostetriche di cittadinanza italiana.

Art. 3

(introdotto dall'art. 6, comma 1, lett. a), del D.L.vo 8 luglio 2003, n. 277)

1. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente legge.

Art. 3

(introdotto dall'art. 6, comma 1, lett. a), del D.L.vo 8 luglio 2003, n. 277)

1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro nell'allegato della presente legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente legge e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa legge.

Art. 3

(introdotto dall'art. 6, comma 1, lett. a), del D.L.vo 8 luglio 2003, n. 277)

1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'articolo 1, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro.

2. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro.

3. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

4. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente può ricorrere all'autorità giudiziale.

Art. 4

Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni alle ostetriche di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

Art. 5

Il Ministero della sanità comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell'articolo 4, nonché quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.

A tal fine il collegio delle ostetriche dà comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidano sull'esercizio professionale.

Le informazioni sono coperte dal segreto.

Art. 6

Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche alle ostetriche che intendano svolgere la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

L'istituzione del rapporto di lavoro tra le ostetriche di cui all'articolo 1 della presente legge e le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale è disciplinata ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 7

Per le ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri è istituito un servizio informazioni sulla legislazione sanitaria e sociale e sulla deontologia professionale presso il Ministero della sanità.

Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché la Federazione dei collegi delle ostetriche, promuove, ove ne ravvisi l'opportunità, corsi facoltativi di deontologia professionale e di legislazione sanitaria nazionale e regionale, preordinati a consentire, alle ostetriche che ne facciano richiesta, anche l'acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione.

TITOLO II

Disposizioni relative alla prestazione dei servizI

Art. 8

I cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea sono ammessi alla prestazione temporanea di servizi inerenti alla professione di ostetrica nel territorio dello Stato italiano, senza essere tenuti all'iscrizione nell'albo professionale.

Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanità:

a) una dichiarazione sottoscritta redatta in lingua italiana, dalla quale risulti la natura della prestazione che l'interessato intende effettuare ed il luogo dell'esecuzione della stessa;

b) un certificato della competente autorità dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica professione in detto Stato;

c) un certificato attestante che l'interessato è in possesso del diploma, certificato od altro titolo di cui all'allegato B della presente legge.

In caso di urgenza, la dichiarazione, unitamente alla documentazione suindicata, può essere presentata successivamente all'effettuazione della prestazione, entro il termine di quindici giorni.

La documentazione prevista nei commi precedenti deve essere di data non anteriore a dodici mesi da quella di presentazione. Il Ministero della sanità dà comunicazione delle prestazioni al collegio delle ostetriche della provincia interessata.

Art. 9

(integrato dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D.L.vo 2 maggio 1994, n. 353)

Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attività di cui al precedente articolo, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per le ostetriche di cittadinanza italiana. A tal fine il Ministero della sanità comunica le necessarie informazioni al collegio delle ostetriche competente per l'iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato.

Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da ostetriche di cittadinanza italiana, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'albo professionale, il collegio delle ostetriche competente per territorio comunica immediatamente i fatti al Ministero della sanità che, con decreto motivato, proibisce all'ostetrica cittadina di uno degli altri Stati membri di effettuare ulteriori prestazioni.

Del provvedimento è data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, tramite il Ministero degli affari esteri.

TITOLO III

Esercizio della professione di ostetrica presso altri Stati della Comunità economica europea da parte di ostetriche di cittadinanza Italiana

Art. 10

Le ostetriche di cittadinanza italiana che si trasferiscono in uno dei Paesi membri della Comunità economica europea possono, a domanda, conservare l'iscrizione nel collegio provinciale di appartenenza ovvero chiedere l'iscrizione nell'albo del collegio delle ostetriche di Roma.

Art. 11

Le autorità che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino italiano per essere ammesso alla professione di ostetrica in un altro Stato membro della CEE sono tenute a confermarne l'autenticità a richiesta del Ministero della sanità.

Il Ministero della sanità, per il tramite del Ministero degli affari esteri, provvede a fornire entro breve tempo, e comunque non oltre tre mesi, le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti il cittadino italiano, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati ed i documenti rilasciati dalle autorità nazionali.

A tal fine i collegi delle ostetriche devono dare comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 12

I documenti richiesti dalla presente legge, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo originario dalle autorità diplomatiche o consolari italiane presso il Paese in cui il documento è stato fatto, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 13

I cittadini degli Stati membri della CEE, in possesso di diplomi o certificati di ostetrica, di cui all'allegato B della presente legge, non rispondenti all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per l'esercizio della professione di ostetrica e rilasciati dagli Stati di origine o provenienza, possono ottenere, entro il 23 gennaio 1986, il riconoscimento del titolo di ostetrica in Italia ed il conseguente esercizio della relativa attività professionale a condizione che presentino un attestato rilasciato dalle autorità competenti comprovante che essi hanno effettivamente e lecitamente svolto la specifica attività professionale per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.

Nel caso che i cittadini degli Stati membri della CEE siano in possesso di diplomi o certificati di ostetrica rispondenti all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalle direttive comunitarie, ma che possono essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale, e rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento del titolo di ostetrica in Italia e l'esercizio dell'attività professionale possono essere ottenuti a condizione che gli interessati presentino un attestato rilasciato dalle autorità competenti comprovante che essi hanno effettivamente e lecitamente svolto la specifica attività professionale per un periodo di almeno due anni nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato.

Art. 13

(introdotto dall'art. 7, comma 1, lett. b), del D.L.vo 2 maggio 1994, n. 353)

1. Fatti salvi i requisiti prescritti per il rilascio dei titoli di cui all'art. 1, i diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica che non corrispondono alle denominazioni che figurano nell'allegato sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti attestante che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni comunitarie e sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui denominazione figura nell'allegato.

2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di ostetrica acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a quelli che le soddisfano se:

a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;

b) danno diritto all'esercizio dell'attività di ostetrica su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità tedesche specificati negli allegati;

c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania all'attività di ostetrica per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

Art. 14

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DEGAN, Ministro della Sanità

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

(1)

Allegato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 maggio 1994, n. 353 e sostituito dall'allegato VII al D.L.vo 8 luglio 2003, n. 277, a sensi dall'art. 6, comma 1, lett. b), dello stesso D.L.vo.

ALLEGATO B (1)

(1)

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del D.L.vo 8 luglio 2003, n. 277, tutti i richiami all'allegato A e all'allegato B sono da intendersi riferiti all'allegato A, come introdotto dallo stesso D.L.vo n. 277/2003.