
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 3813/1992.
REGOLAMENTO (CEE) n. 1678/85 DEL CONSIGLIO, 11 giugno 1985
G.U.C.E. 24 giugno 1985, n. L 164
Tassi di conversione da applicare nel settore agricolo.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 3813/1992.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 1° gennaio 1986
Applicabile dal: 1° gennaio 1986
Nota
Da tenere presente che anche il Reg. (CE) n. 3813/1992 è stato a sua volta abrogato dal Reg. (CE) n. 2799/98, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999.
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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 3813/1992.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 2,
Vista la proposta della Commissione (2),
Visto il parere del comitato monetario,
Considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85 prevede la fissazione di tassi di conversione agricoli; che detti tassi di conversione devono essere ripubblicati in un nuovo testo; che occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1223/83 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1297/85 (4);
Considerando che è auspicabile semplificare la situazione attuale, precisando i tassi di conversione agricoli che saranno applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento;
Considerando che se i tassi devono essere adattati, l'adattamento deve essere fatto tenendo conto dell'effetto, in particolare sui prezzi e sulla situazione degli Stati membri interessati; che, in particolare per questo motivo, occorre prevedere che i nuovi tassi siano applicati entro un termine ragionevole, connesso, in linea di massima, all'inizio della campagna o ad una modifica dei prezzi;
Considerando che, onde evitare disparità di trattamento tra prodotti interdipendenti, è necessario disporre che i nuovi tassi si applichino a decorrere dalla stessa data nel settore dei cereali, esclusi il frumento duro, le semole e i semolini di frumento duro, nonché nei settori delle uova, del pollame, dell'ovoalbumina, della lattoalbumina e delle carni suine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 24 giugno 1985, n. L 164.
G.U. 14 marzo 1985, n. C 67.
G.U. 21 maggio 1983, n. L 132.
G.U. 27 maggio 1985, n. L 137.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 3813/1992.
I tassi di conversione agricoli e le date dalle quali decorre la loro applicazione figurano negli allegati.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 3813/1992.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 3813/1992.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per il Consiglio
Il Presidente
F. M. PANDOLFI
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 3813/1992.