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LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1985, n. 4

G.U.R.S. 5 gennaio 1985, n. 1

Integrazioni alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, recante: "Norme per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Presidenza della Regione è autorizzata a versare al gestore di impianti di dissalamento di acque marine di cui all'art. 7 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, le somme anticipate dallo stesso per la produzione e la fornitura di acqua dissalata nell'anno 1982 per le esigenze civili, sulla base delle risultanze del conto consuntivo riferito all'esercizio finanziario predetto.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di lire 8.800 milioni.

Art. 2

La Presidenza della Regione è autorizzata a provvedere alle esigenze di manutenzione e di gestione delle opere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno trasferite alla Regione in applicazione dell'art. 139 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione in consistenza al demanio della Regione.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di lire 5.000 milioni.

Art. 3

Per la realizzazione di un impianto di trattamento finale dell'acqua dissalata per l'approvvigionamento igienico-potabile delle popolazioni servite dal dissalatore di Gela, al fine di rendere la qualità dell'acqua conforme alle vigenti prescrizioni del Ministero della sanità ed alle direttive CEE, l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad erogare la spesa di lire 350 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1985.

La realizzazione dell'opera è affidata all'Ente acquedotti siciliani (EAS).

Art. 4

Per il completamento della condotta idrica realizzata, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, per il trasporto dell'acqua dissalata da Licata ad Agrigento nonchè per consentire l'automazione dei relativi impianti e la loro provvisoria gestione è stanziata la somma di lire 2.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1985.

Art. 5

Per le finalità dell'art. 9, lett. b della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1985.

Per le finalità della lett. a dello stesso articolo, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1985.

Art. 6

Gli eventuali contributi della Cassa per il Mezzogiorno, in applicazione del secondo comma dell'art. 139 del testo unico sugli interventi nel Mezzogiorno 6 marzo 1978, n. 218, saranno versati all'erario della Regione.

Art. 7

Gli oneri di lire 21.350 milioni, autorizzati per le finalità della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario 1985, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.64 - Fondi speciali destinati al finanziamento del progetto prioritario "Piano delle acque, completamento dei grandi invasi, irrigazione, ricerche idriche, reti idriche".

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, 3 gennaio 1985.

SARDO