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LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1985, n. 6

G.U.R.S. 5 gennaio 1985, n. 1

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, recante: "Nuove disposizioni per la lotta contro la sofisticazione dei vini e per il potenziamento del servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Alla legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

All'art. 2:

- alla lett. r del secondo comma le parole "da tre rappresentanti" sono sostituite con le seguenti altre: "da quattro rappresentanti".

All'art. 10:

- dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

"Nella spesa di cui al comma precedente sono compresi gli oneri occorrenti per la stampa delle schede anagrafiche aziendali, redatte in conformità del modello elaborato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, e per la pubblicizzazione dell'istituzione dell'albo comunale dei vigneti e dell'anagrafe vitivinicola.

Le somme versate ai comuni con mandati diretti di pagamento, per le finalità di cui al presente articolo, sono iscritte nei bilanci comunali in appositi capitoli di entrata e di spesa, distinti da quelli relativi all'esercizio delle funzioni proprie".

All'art. 12:

- al quarto comma, le parole da "il quale provvede" fino alla fine del comma sono sostituite con il seguente comma:

"L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione dell'avviso di cui al precedente comma, emana le direttive concernenti le modalità per la compilazione dell'albo comunale dei vigneti".

All'art. 14:

- dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"I comuni che non sono tenuti, ai sensi dell'articolo 10, ad istituire il servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura, provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento dell'anagrafe vitivinicola mediante i propri uffici".

- Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

"L'anagrafe vitivinicola deve essere istituita entro il 1° aprile 1985.

I comuni devono dare pubblico avviso dell'istituzione dell'anagrafe vitivinicola, oltre che mediante affissione della delibera all'albo comunale, con manifesti murali ed ogni altra opportuna forma di pubblicità, dandone altresì comunicazione al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, agli ispettorati provinciali dell'agricoltura ed agli organismi di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste operanti in Sicilia, competenti per territorio".

All'art. 15:

- il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Le imprese individuate dalla presente legge devono chiedere l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola entro 90 giorni dall'istituzione presso ogni comune, ai sensi dell'art. 14, dell'anagrafe stessa o comunque dalla relativa costituzione, se successiva a tale data. Le imprese devono altresì comunicare all'anagrafe vitivinicola qualsiasi variazione degli elementi oggetto dell'anagrafe rispetto alla prima iscrizione".

All'art. 16:

- l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"I documenti di accompagnamento relativi alle uve da tavola destinate alla vinificazione, ai mosti di uva da tavola ed ai succhi di uva concentrati provenienti da uva da tavola, devono contenere la dizione: "Uva destinata alla produzione di vino per distilleria" , ovvero: "Destinazione per produzione di succhi di uva", o le diverse specifiche dizioni riguardanti le altre destinazioni consentite dai regolamenti comunitari e dalle leggi nazionali".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, 3 gennaio 1985.

SARDO