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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 15, comma 1, della L.R. 26/87.

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1985, n. 9

G.U.R.S. 5 gennaio 1985, n. 1

Provvedimenti nel settore della pesca.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 15, comma 1, della L.R. 26/87.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 15, comma 1, della L.R. 26/87.

Art. 1

Al fine di favorire nel settore della pesca l'adattamento delle capacità di produzione della flotta alle possibilità di cattura, a partire dal 1985, possono essere concessi ai soggetti beneficiari di cui all'art. 2 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, premi di fermo temporaneo, sulla base del 12 per cento del valore reale di mercato dei natanti, riferito all'anno precedente nel quale il premio viene concesso, purchè, esercitata l'attività di pesca per non meno di 120 giorni l'anno, i natanti osservino periodi di fermo continuativo o saltuario di almeno 45 giorni annui oltre ad un periodo di fermo tecnico corrispondente a 52 giorni per l'anno 1985, a 82 giorni per l'anno 1986 e a 115 giorni per gli anni 1987 e successivi.

Per i giorni di fermo effettivamente prestati è corrisposto ai componenti l'equipaggio dei natanti, non avviati alla frequenza di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, un'indennità giornaliera di lire 25.000.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1985 al 1987, la spesa di lire 25.000 milioni.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 15, comma 1, della L.R. 26/87.

Art. 2

L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emanerà le direttive per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, sentita la competente commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 15, comma 1, della L.R. 26/87.

Art. 3

Le somme stanziate saranno ripartite fra le camere di commercio della Regione in relazione ai dati forniti dalle capitanerie di porto della Sicilia.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 15, comma 1, della L.R. 26/87.

Art. 4

Per il completamento delle attrezzature e delle dotazioni occorrenti per l'affidamento in esercizio dei natanti acquistati ai sensi della legge regionale 12 giugno 1978, n. 11, per potenziare la disciplina e la vigilanza sull'attività di pesca in Sicilia, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1985, la spesa di lire 100 milioni.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 15, comma 1, della L.R. 26/87.

Art. 5

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per complessive lire 75.100 milioni, di cui lire 25.100 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1985, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78: "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 15, comma 1, della L.R. 26/87.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, 3 gennaio 1985.

SARDO