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LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1985, n. 14

G.U.R.S. 5 gennaio 1985, n. 1

Rifinanziamento per l'anno 1984 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 160 ed integrazione della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 57/1985)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(modificato dall'art. 92 della L.R. 57/85)

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a concedere per le finalità e con le modalità di cui alla legge regionale 30 dicembre 1980, n. 160, un contributo straordinario di lire 200 milioni.

Detto contributo è destinato a coprire le spese di gestione dei servizi di rilevamento sostenute dagli istituti interessati durante l'anno 1985.

Art. 2

All'art. 3 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, è aggiunto il seguente comma:

"I commissari di cui al precedente comma, qualora anteriormente all'entrata in vigore della presente legge abbiano adottato gli strumenti urbanistici per i quali hanno avuto nomina assessoriale ad acta, continuano a svolgere le proprie funzioni con la normativa vigente all'atto della nomina, fino alla definitiva approvazione dei predetti strumenti urbanistici".

Art. 3

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ricadente nell'esercizio finanziario 1985, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78: "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, 3 gennaio 1985.

SARDO