
LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1985, n. 14
G.U.R.S. 5 gennaio 1985, n. 1
Rifinanziamento per l'anno 1984 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 160 ed integrazione della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 57/1985)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
(modificato dall'art. 92 della L.R. 57/85)
L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a concedere per le finalità e con le modalità di cui alla legge regionale 30 dicembre 1980, n. 160, un contributo straordinario di lire 200 milioni.
Detto contributo è destinato a coprire le spese di gestione dei servizi di rilevamento sostenute dagli istituti interessati durante l'anno 1985.
All'art. 3 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, è aggiunto il seguente comma:
"I commissari di cui al precedente comma, qualora anteriormente all'entrata in vigore della presente legge abbiano adottato gli strumenti urbanistici per i quali hanno avuto nomina assessoriale ad acta, continuano a svolgere le proprie funzioni con la normativa vigente all'atto della nomina, fino alla definitiva approvazione dei predetti strumenti urbanistici".