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LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1986, n. 34

G.U.R.S. 30 dicembre 1986, n. 63

Interventi finanziari per il comparto sanitario.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per sopperire alle urgenti ed indifferibili esigenze connesse alla prosecuzione delle prestazioni sanitarie in Sicilia e nelle more degli interventi finanziari ancora dovuti dallo Stato è autorizzata, a titolo di anticipazione della Regione, per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di lire 320.000 milioni.

2. I comitati di gestione delle unità sanitarie locali sono autorizzati, in condormità delle disposizioni vincolanti emanate dall'Assessorato regionale della sanità, ad apportare variazioni ai propri bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1986 entro il 15 gennaio 1987 e ad assumere i relativi impegni entro il 31 gennaio 1987.

Art. 2

1. All'onere di lire 320.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte:

a) quanto a lire 261.841 milioni con le somme che perverranno alla Regione Siciliana dalla rideterminazione del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1986;

b) quanto a lire 58.159 milioni utilizzando parte delle somme eliminate per perenzione amministrativa nei capitoli di parte corrente del Fondo sanitario regionale alla chiusura degli esercizi finanziari 1985 e precedenti, per le quali è stata disposta la revoca dei relativi finanziamenti per insussistenza di obbligazioni e la conseguente cancellazione dal conto patrimoniale della Regione.

Art. 3

1. In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono apportate al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1986 le seguenti variazioni:

Entrata

Titolo II - Entrate extratributarie

Categoria X - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato e di altri enti

Capitolo 3822 - "Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti", + 261.841 milioni;

Spesa

Titolo I - Spese correnti

Assessorato del bilancio e delle finanze

Rubrica 2 - Bilancio e tesoro

Categoria VIII - Somme non attribuibili

Capitolo 21255 "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente" (Fondo sanitario regionale), - 58.159 milioni;

Assessorato alla sanità

Rubrica 6 - Fondo sanitario regionale

Categoria IV - Trasferimenti

Capitolo 42840 - "Finanziamento delle spese correnti delle unità sanitarie locali", + 320.000 milioni.

Art. 4

1. Il personale che ha svolto mansioni di insegnante di sostegno di cui al titolo "Qualificazione professionale dei soggetti portatori di handicap" dell'allegato all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, può continuare, a richiesta, a svolgere tale attività, con l'obbligo di partecipare agli specifici corsi istituiti dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in esecuzione di quanto previsto nel titolo suddetto.

2. Per il suddetto personale si prescinde dai limiti percentuali indicati nel titolo medesimo.

3. L'attestato rilasciato al termine dei corsi per operatori sociali assistenza handicappati finanziati dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione ai sensi delle leggi regionali vigenti è titolo idoneo per svolgere l'attività di insegnamento di sostegno nei corsi di formazione professionale per handicappati.

Art. 5

1. All'ultimo comma dell'art. 4 ter della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, nel testo introdotto con l'art. 27 della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6, sono aggiunte le seguenti parole:

"con esclusione del numero minimo di candidature prescritto dall'art. 20, quinto comma, del testo unico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3".

Art. 6

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entratà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Acireale, 30 dicembre 1986.

NICOLOSI