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LEGGE 23 dicembre 1986, n. 909

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 123 G.U.R.I. 29 dicembre 1986, n. 300

Ratifica ed esecuzione dell'atto unico europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17 febbraio 1986, con atto finale e dichiarazioni ad esso allegate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'atto unico europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17 febbraio 1986, con atto finale e dichiarazioni ad esso allegate.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione è data all'atto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 33, comma 2, dell'atto stesso.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli

affari esteri

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI