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LEGGE 13 dicembre 1986, n. 874

G.U.R.I. 19 dicembre 1986, n. 294

Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici.

TESTO COORDINATO (al D.Lvo 11 aprile 2006, n. 198)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(abrogato dall'art. 57, comma 1, lett. d, del D.Lvo 11 aprile 2006, n. 198)

[1. L'altezza delle persone non costituisce motivo alcuno di discriminazione per la partecipazione ai concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici, salvo i casi previsti dall'articolo 2.]

Art. 2

(abrogato dall'art. 57, comma 1, lett. d, del D.Lvo 11 aprile 2006, n. 198)

[1. Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri può stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite.

2. La norma di cui all'articolo 1 non si applica ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.]

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI