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LEGGE REGIONALE 3 novembre 1986, n. 29

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA 11 novembre 1986, n. 75

Norme di attuazione della Legge 15 gennaio 1986, n. 4 ad oggetto: Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle Unità Sanitarie Locali.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

L'Assemblea generale prevista dall'art. 14 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, è soppressa.

Le relative competenze, così come attribuite dall'art. 5 della presente legge, sono svolte:

a) dal Consiglio comunale, qualora l'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria Locale coincida con quello del Comune o parte di esso;

b) dall'Assemblea generale della Comunità Montana, qualora l'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria Locale coincida con quello della Comunità Montana;

c) dall'Assemblea dell'Associazione intercomunale costituita ai sensi dell'art. 25 DPR 24 luglio 1977, n. 616, con legge regionale 8 agosto 1979, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora l'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria Locale coincida con quello di più Comuni, ovvero comprenda, oltre al territorio di una Comunità Montana, quello di uno o più Comuni non facenti parte della stessa, oppure nel caso in cui l'ambito territoriale comprenda, oltre il territorio di uno o più Comuni, quello di parte di altro Comune.

Art. 2

L'Assemblea dell'Associazione intercomunale, di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della presente legge, è composta di:

a) 30 membri, quando la popolazione dei Comuni associati non superi il limite dei 70.000 abitanti;

b) 40 membri, quando la popolazione stessa superi tale limite.

La consistenza demografica del territorio è determinata in base all'ultimo censimento.

Art. 3

I componenti dell'Assemblea dell'Associazione intercomunale sono eletti, nel proprio seno ed a scrutinio segreto, dai Consiglieri Comunali dell'Associazione dei Comuni riuniti in unica adunanza.

Ciascun Consigliere comunale rappresenta nella adunanza un numero di voti pari al rapporto tra gli abitanti del Comune di appartenenza ed il numero dei Consiglieri comunali assegnati al Comune medesimo.

Per i Comuni associati il cui territorio è compreso soltanto parzialmente nell'ambito di una Unità Sanitaria Locale, il rapporto di cui al comma precedente è determinato rispetto al numero degli abitanti del territorio compreso nella USL medesima.

Nel caso che il rapporto di cui ai commi precedenti è espresso da una cifra comprensiva di valori decimali, questi si arrotondano alla cifra immediatamente inferiore se risultano minori o uguali allo zero cinquanta, alla cifra immediatamente superiore, nell'altro caso.

L'adunanza è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato.

Detta convocazione sarà notificata ai Consiglieri comunali in carica, a cura del Sindaco del Comune di rispettiva appartenenza.

La seduta dell'adunanza è valida allorchè sia presente la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione la stessa è valida qualora sia presente un quinto dei componenti.

All'atto dell'insediamento viene costituito il seggio elettorale composto, oltre che dal Presidente dell'adunanza, da due scrutatori nominati dal Presidente stesso.

La votazione avverrà sulla base di liste concorrenti comprendenti un numero di candidati non superiore ai quattro quinti degli eleggibili.

Le liste devono essere presentate al seggio entro un'ora dalla costituzione di esso e devono essere sottoscritte da almeno due Consiglieri.

La qualità di presentatore non esclude quella di candidato.

Nessuno può presentare nè essere candidato in più di una lista.

Per quant'altro non previsto dalla presente legge si fa riferimento alle norme riguardanti l'elezione dei Consigli comunali, in quanto applicabili.

Sono ammesse le preferenze, all'interno di ciascuna lista, in ragione di un decimo degli eleggibili.

Il riparto avverrà tra le liste in proporzione ai voti riportati secondo il metodo di cui all'articolo 72, comma quinto, del DPR 16 maggio 1960, n. 570.

Se ad una lista spetta un numero di seggi superiore ai quattro quinti del totale da assegnare, i seggi eccedenti sono attribuiti alle liste che non hanno fuito dei resti, secondo l'ordine decrescente di questi.

Art. 4

L'Assemblea dell'Associazione intercomunale dura in carica 5 anni ed è comunque rinnovata entro 90 giorni dalle elezioni amministrative per il rinnovo in turno generale dei Consigli comunali, ovvero nel caso in cui la maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati alla stessa perda tale qualifica.

Art. 5

Il Consiglio Comunale o l'Assemblea dell'Associazione intercomunale o l'Assemblea generale della Comunità Montana, in relazione all'ambito territoriale di ciascuna Unità Sanitaria Locale:

- controlla l'attività del Comitato di Gestione e procede alla revoca dello stesso, sulla base di motivata mozione da votarsi a maggioranza assoluta dei Componenti assegnati all'Assemblea, in caso di persistenti violazioni di leggi, regolamenti, piani sanitari o indirizzi e direttive vincolanti;

- delibera, su proposta del Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale, in materia di:

a) bilancio preventivo, suo assestamento e conto consuntivo;

b) spese che vincolano il bilancio oltre l'anno;

c) adozione complessiva delle piante organiche;

d) convenzioni di cui all'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

e) articolazione dei distretti di base.

L'approvazione, anche con modifiche degli atti citati, deve intervenire nel termine di 45 giorni dalla trasmissione delle proposte.

Le deliberazioni relative alla materia di cui al punto c) sono soggette all'autorizzazione regionale secondo le modalità previste dalla legislazione vigente; quelle invece relative alla materia di cui al punto d) sono soggette all'autorizzazione della Giunta Regionale in base agli indirizzi ed alle direttive emanati dalla competente Commissione Consiliare.

Il Consiglio Comunale o l'Assemblea dell'Associazione intercomunale o l'Assemblea generale della Comunità Montana si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta un quarto dei suoi Componenti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato di Gestione che la presiede.

In caso di richiesta da parte di un quarto dei Componenti, il Presidente convoca l'Assemblea entro dieci giorni dalla richiesta stessa.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Le sedute dell'Assemblea di cui al primo comma del presente articolo con convocate in prima e in seconda convocazione e sono valide allorchè sia presente la metà più uno dei suoi Componenti in prima convocazione e un quinto degli stessi in seconda.

In caso di votazione le decisioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Ai Consiglieri Comunali, ovvero ai Componenti dell'Assemblea Generale della Comunità Montana, ovvero ai Componenti dell'Assemblea della Associazione intercomunale, è garantita la visione di tutti gli atti inerenti l'attività del Comitato di Gestione e degli Uffici delle UUSSLL e la possibilità di ottenerne copia dietro semplice richiesta.

Art. 6

Il Comitato di Gestione è costituito dal Presidente e da quattro Componenti nelle Unità Sanitarie Locali la cui popolazione è inferiore o pari a 70.000 abitanti, dal Presidente e da sei Componenti nelle Unità Sanitarie Locali la cui popolazione è superiore a 70.000 abitanti.

Art. 7

Il Presidente ed i Componenti del Comitato di Gestione sono eletti dal Consiglio comunale o dall'Assemblea dell'Associazione intercomunale, anche fuori del proprio seno, tra i cittadini aventi esperienza di amministrazione e direzione, documentata da apposito "curriculum".

Almeno cinque giorni prima dell'elezione del Comitato di Gestione, a cura di uno o più gruppi presenti nel Consiglio Comunale o nell'Assemblea dell'Associazione intercomunale, devono essere depositati presso la Segreteria della USL i curricula relativi ai singoli candidati che devono contenere l'esposizione dei motivi che ne giustificano la candidatura, una biografia dell'interessato relativa agli incarichi che ha ricoperto o ricopre ed i requisiti di esperienza di amministrazione e/ o direzione di cui è in possesso.

L'elenco dei nominativi candidati e relativi curricula è soggetto alla visione di tutti i cittadini che ne facciano richiesta ed è pubblicizzato con i mezzi che la USL ritiene più opportuni.

Qualora l'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria Locale coincida con quello della Comunità Montana, le funzioni del Presidente e del Comitato di Gestione sono svolte rispettivamente dal Presidente e dalla Giunta della Comunità Montana.

Art. 8

L'elezione del Presidente del Comitato di Gestione avviene a scrutinio segreto, con l'intervento di almeno i due terzi dei Consiglieri comunali in carica o dei Componenti dell'Assemblea dell'Associazione intercomunale ed a maggioranza assoluta dei voti.

Qualora l'Assemblea sia andata deserta, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro e non oltre il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione purchè sia presente la metà dei Componenti ed il Presidente del Comitato di Gestione è eletto a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

Art. 9

L'elezione dei Componenti del Comitato di Gestione deve essere effettuata a maggioranza, con votazione separata rispetto a quella prevista dall'articolo precedente.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e con l'intervento di almeno la metà dei Conglieri Comunali in carica o dei Componenti l'Assemblea dell'Associazione intercomunale.

Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida purchè sia presente almeno un quinto dei suoi componenti; risulteranno eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Art. 10

Il Comitato di Gestione, nella prima seduta, elegge, a maggioranza di voti e nel proprio seno, un Vice Presidente, il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita tutte le funzioni.

In caso di parità di voti, viene eletto il Componente più anziano di età.

Art. 11

Il Comitato di Gestione:

a) predispone il bilancio preventivo, il suo assestamento ed il conto consuntivo, provvedimenti relativi a spese che vincolano il bilancio oltre l'anno, l'adozione complessiva delle piante organiche, le convenzioni di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'articolazione dei distretti sanitari di base, al fine di sottoporli all'approvazione del Consiglio comunale o dell'Assemnblea dell'Associazione intercomunale o dell'Assemblea Generale della Comunità Montana;

b) nomina, nell'ambito dell'Ufficio di Direzione, i Coordinatori Sanitario e Amministrativo;

c) compie ogni altro atto di amministrazione dell'Unità Sanitaria Locale demandatogli da leggi e regolamenti.

Art. 12

L'elezione del Presidente e dei Componenti del Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale avviene, da parte dell'Assemblea dell'Associazione intercomunale, convocata dal Presidente della Giunta Regionale entro 15 giorni dalla sua costituzione, con le stesse modalità di cui al precedente articolo 3.

Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi di gestione delle Unità Sanitarie Locali devono essere rinnovati in conformità ai principi contenuti nella stessa.

In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo da parte dei Consigli Comunali, delle Assemblee delle Comunità Montane e delle Assemblee delle Associazioni intercomunali, nello espletamento delle funzioni di competenza ai fini dell'attuazione della presente legge saranno nominati, secondo la normativa vigente, Commissari ad acta per l'adozione dei provvedimenti omessi.

Art. 13

Per tutto quanto non previsto e non in contrasto con la presente legge si rinvia alle norme dettate dalla legge regionale 9 giugno 1980, n. 57.

Art. 14

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 3 novembre 1986

Fantini