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DECRETO PRESIDENZIALE 2 luglio 1986

G.U.R.S. 19 luglio 1986, n. 38

Approvazione del piano regionale di risanamento delle acque della Sicilia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo modificato dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

Visto l'art. 6 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, nel testo sostituito dall'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181;

Visto lo schema di piano regionale di risanamento delle acque predisposto dal Comitato regionale per la tutela dell'ambiente in applicazione dell'art. 4 della citata legge regionale n. 39 del 1977 e proposto dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;

Visto il parere favorevole espresso dalla VI Commissione legislativa permanente "Pubblica istruzione, beni culturali, ecologia, lavoro e cooperazione" dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta dell'8 maggio 1986;

Visto l'atto n. 173 del 3 giugno 1986 della Giunta regionale, con il quale è stato deliberato il piano regionale di risanamento delle acque;

Considerato che il piano regionale di risanamento delle acque è uno strumento di programmazione regionale con caratteristiche di dinamicità che implicano il suo aggiornamento in base alla evoluzione di situazioni ambientali, agli approfondimenti svolti con gli studi in corso, alle innovazioni tecnologiche e scientifiche intervenute, alle eventuali modifiche della legislazione nazionale e comunitaria di tutela dell'ambiente;

Considerato che il piano regionale di risanamento delle acque della Sicilia è soggetto, per motivate esigenze di tutela dell'ambiente, alle modifiche apportate alle soluzioni fognarie e di depurazione in sede di approvazione dei programmi comunali di attuazione della rete fognante in applicazione dell'art. 16 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e dell'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27;

Considerato che sono stati svolti tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 4 e 6 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche, ed in particolare, sono stati sentiti tutti gli enti locali siciliani secondo le previsioni dell'art. 4 della legge regionale n. 39/1977 citata e dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

Ritenuto di dover procedere all'adozione del piano di risanamento delle acque anche in considerazione della scadenza del termine previsto dall'art. 5 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 67;

Decreta:

Art. 1

E' approvato, in applicazione dell'art. 6 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche, il piano di risanamento delle acque della Regione Sicilia.

Art. 2

Il piano regionale di risanamento delle acque si compone dei seguenti elaborati:

1) relazione generale;

2) soluzione fognaria e di depurazione per tutti i comuni dell'Isola;

3) soluzione fognaria e di depurazione - cartografia;

4) valutazione della domanda idrica per gli usi civili;

5) valutazione della domanda idrica per gli usi irrigui e zootecnici;

6) valutazione della domanda idrica per gli usi industriali;

7) censimento dei corpi idrici;

8) censimento dei corpi idrici - cartografia.

Art. 3

Il piano regionale di risanamento delle acque della Sicilia verrà aggiornato per adeguarne i contenuti alla evoluzione di situazioni ambientali, agli approfondimenti svolti, alle innovazioni tecnologiche e scientifiche intervenute, alle nuove leggi nazionali e comunitarie in materia di tutela dell'ambiente.

Art. 4

Il piano regionale di risanamento delle acque della Sicilia è soggetto alle modifiche delle soluzioni fognarie e di depurazione apportate in sede di approvazione dei programmi di attuazione della rete fognante, in applicazione dell'art. 16 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e dell'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27.

Art. 5

Il piano regionale di risanamento delle acque della Sicilia verrà trasmesso al Ministro dell'ecologia competente, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 29 maggio 1984, n. 176, nel testo convertito con legge 25 luglio 1984, n. 381, per la redazione del piano generale di risanamento delle acque.

Art. 6

Una copia del piano regionale di risanamento delle acque della Regione Sicilia verrà tenuta a disposizione del pubblico presso i locali dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, viale Regione Siciliana, n. 2226, piano settimo.

Art. 7

Il piano regionale di risanamento delle acque verrà trasmesso ai Ministeri, agli enti e organismi statali e regionali che svolgono attività in materia di tutela dell'ambiente e di gestione delle acque nonchè agli enti locali siciliani, anche per le finalità previste dall'art. 54 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Palermo, 2 luglio 1986.

NICOLOSI