
DIRETTIVA (CEE) 86/278 DEL CONSIGLIO, 12 giugno 1986
G.U.C.E. 4 luglio 1986, n. L 181
Protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2019/1010)
Note sul recepimento
Adottata il: 12 giugno 1986
Entrata in vigore il: 18 giugno 1986
Termine per il recepimento: 18 giugno 1986
Recepita il: 27 gennaio 1992
Provvedimenti nazionali di recepimento
- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99
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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che la presente direttiva è intesa a disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiando nel contempo la corretta utilizzazione di questi fanghi;
Considerando che disparità tra le disposizioni dei vari Stati membri in materia di utilizzazione di detti fanghi in agricoltura potrebbero avere un'incidenza sul funzionamento del mercato comune; che è perciò necessario procedere in questo campo al ravvicinamento delle legislazioni previsto all'articolo 100 del trattato;
Considerando che i fanghi di depurazione utilizzati nel quadro delle attività agricole non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (4);
Considerando che le misure previste nella direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativo ai rifiuti tossici e nocivi (5), si applicano anche ai fanghi di depurazione, ove questi contengano o siano stati contaminati dalle sostanze o materie elencate nell'allegato della direttiva, di natura, in quantità o in concentrazioni tali da presentare un pericolo per la salute dell'uomo o per l'ambiente;
Considerando che è opportuno prevedere un regime speciale che garantisca la protezione dell'uomo, degli animali, dei vegetali e dell'ambiente contro gli effetti nocivi dell'utilizzazione incontrollata dei fanghi;
Considerando che la presente direttiva è inoltre intesa a stabilire alcune prime misure comunitarie nel quadro della protezione del suolo;
Considerando che i fanghi possono avere delle utilizzazioni agronomiche e che, pertanto, è giustificato incoraggiarne la valorizzazione in agricoltura, a condizione che vengano utilizzati correttamente; che l'applicazione dei fanghi non deve nuocere alla qualità del suolo e della produzione agricola;
Considerando che certi metalli pesanti possono essere tossici per le piante e/o per l'uomo per la loro presenza nei raccolti e che occorre stabilire valori limite vincolanti per questi elementi nel suolo;
Considerando che occorre vietare l'utilizzazione dei fanghi quando la concentrazione nel suolo di tali metalli supera detti valori limite;
Considerando inoltre che occorre evitare che tali valori limite vengano superati a seguito dell'utilizzazione dei fanghi; che, a tal fine, occorre limitare l'immissione di metalli pesanti nel suolo coltivato, stabilendo i quantitativi massimi di immissione annua, di fanghi, avendo cura di non superare i valori limite di concentrazione di questi metalli nei fanghi utilizzati, oppure avendo cura che non vengano superati valori limite per i quantitativi di metalli pesanti che possono essere immessi nel suolo nell'arco medio di dieci anni;
Considerando che i fanghi devono essere trattati prima di essere utilizzati in agricoltura; che tuttavia gli Stati membri possono autorizzare, sotto certe condizioni, l'utilizzazione di fanghi non trattati, senza rischio per la salute dell'uomo e degli animali, qualora vengano iniettati o interrati nel suolo;
Considerando che va rispettato un certo lasso di tempo tra l'utilizzazione dei fanghi e la messa a pascolo dei prati, il raccolto dei foraggi o di talune colture che si trovano normalmente a diretto contatto col suolo e vengono consumate crude; che l'utilizzazione dei fanghi deve essere vietata su orticolture e frutticolture durante il periodo vegetativo, ad eccezione delle colture di alberi da frutto;
Considerando che, in conformità delle direttive 75/440/CEE (4) e 80/68/CEE (6), l'utilizzazione dei fanghi deve effettuarsi in modo da assicurare la protezione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee;
Considerando che è necessario a tal fine controllare la qualità dei fanghi e del suolo su cui vengono utilizzati, effettuando analisi alcuni risultati delle quali devono essere comunicati agli utilizzatori;
Considerando che è necessario che talune informazioni essenziali siano conservate per garantire una migliore conoscenza dell'utilizzazione dei fanghi in agricoltura; che tali informazioni siano trasmesse in relazioni periodiche alla Commissione; che la Commissione, tenuto conto di tali relazioni, presenterà se necessario proposte per garantire una maggiore protezione del suolo e dell'ambiente;
Considerando che i fanghi provenienti da impianti di depurazione di piccole dimensioni che trattano essenzialmente acque di rifiuto di origine domestica presentano rischi limitati per la salute dell'uomo, degli animali, dei vegetali e per l'ambiente e che pertanto occorre esentare questi fanghi da alcuni degli obblighi previsti in materia di informazione ed analisi;
Considerando che agli Stati membri deve essere data la possibilità di adottare disposizioni più severe di quelle previste dalle presente direttiva; che occorre che tali disposizioni siano comunicate alla Commissione;
Considerando che il progresso tecnico e scientifico può rendere necessario un rapido adeguamento di alcune delle disposizioni contenute nella presente direttiva; che, per facilitare l'attuazione dei provvedimenti a tal fine necessari, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione; che detta cooperazione deve essere realizzata in seno ad un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico;
Considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, diversi da quelli dell'articolo 235,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
G.U. 8 ottobre 1982, n. C 264; G.U. 14 giugno 1984, n. C 154.
G.U. 19 marzo 1984, n. C 77.
G.U. 5 aprile 1983, n. C 90.
G.U. 25 luglio 1975, n. L 194.
G.U. 31 marzo 1978, n. L 84.
G.U. 26 gennaio 1980, n. L 20.
La presente direttiva è intesa a disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiando nel contempo la corretta utilizzazione di questi fanghi.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1010)
Ai sensi della presente direttiva, si intendono per:
a) "fanghi" :
i) i fanghi residui provenienti dagli impianti di depurazione di acque reflue domestiche o urbane e da altri impianti di depurazione delle acque reflue che presentano una composizione analoga a quella delle acque reflue domestiche e urbane;
ii) i fanghi residui delle fosse settiche e di altri dispositivi analoghi per il trattamento delle acque reflue;
iii) i fanghi residui provenienti da impianti di depurazione diversi da quelli di cui ai punti i) e ii);
b) "fanghi trattati":
i fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentescibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione;
c) "agricoltura":
qualsiasi tipo di coltivazione a scopo commerciale e alimentare, nonché zootecnico;
d) "utilizzazione":
lo spandimento dei fanghi sul suolo o qualsiasi altra applicazione dei fanghi sul suolo e nel suolo;
e) "servizi relativi ai dati territoriali":
servizi relativi ai dati territoriali quali definiti all'articolo 3, punto 4, della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
f) "set di dati territoriali":
un set di dati territoriali quale definito all'articolo 3, punto 3, della direttiva 2007/2/CE.
Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007).
1. I fanghi di cui all'articolo 2, lettera a), punto i), possono essere utilizzati in agricoltura solo conformemente alla presente direttiva.
2. Fatte salve le direttive 75/442/CEE e 78/319/CEE :
- i fanghi di cui all'articolo 2, lettera a), punto ii), possono essere utilizzati in agricoltura nel rispetto delle condizioni che lo Stato membro interessato può ritenere necessarie per garantire la tutela delle salute dell'uomo e dell'ambiente;
- i fanghi di cui all'articolo 2, lettera a), punto iii), possono essere utilizzati in agricoltura solo se la loro utilizzazione è regolamentata dallo Stato membro interessato.
Gli allegati I A, I B e I C della presente direttiva forniscono i valori per le concentrazioni ammissibili di metalli pesanti nei suoli che ricevono i fanghi, per le concentrazioni di metalli pesanti nei fanghi e per le quantità massime annue di tali metalli pesanti immesse nei terreni a destinazione agricola.
Fatto salvo l'articolo 12,
1) gli Stati membri vietano l'utilizzazione dei fanghi qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi i valori limite da essi fissati in conformità dell'allegato I A e prendono le misure necessarie per accertarsi che tali valori limite non vengano superati a motivo dell'impiego di fanghi;
2) gli Stati membri disciplinano l'utilizzazione dei fanghi in modo tale che l'accumulazione dei metalli pesanti nel suolo non provochi un superamento dei valori limite di cui al punto 1. A tal fine essi applicano l'una o l'altra procedura di cui alle lettere a) e b):
a) gli Stati membri fissano i quantitativi massimi di fanghi espressi in tonnellate di materia secca che possono essere immessi nel suolo per unità di superficie e all'anno, rispettando, per la concentrazione di metalli pesanti nei fanghi, i valori limite da loro fissati in conformità dell'allegato I B; oppure
b) gli Stati membri curano che vengano rispettati i valori limite dei quantitativi di metalli immessi nel suolo per unità di superficie e per unità di tempo, quali figurano nell'allegato I C.
Fatto salvo l'articolo 7,
a) i fanghi devono essere trattati prima di essere utilizzati in agricoltura. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, secondo le condizioni da essi definite, l'utilizzazione di fanghi non trattati in caso di iniezione o di interramento nel suolo;
b) i produttori di fanghi di depurazione forniscono regolarmente agli utilizzatori tutte le informazioni di cui all'allegato II A.
Gli Stati membri vietano l'utilizzazione dei fanghi o la consegna dei fanghi per la loro utilizzazione :
a) sui pascoli o sulle colture foraggere, qualora su detti terreni si proceda al pascolo o alla raccolta del foraggio prima che sia trascorso un certo periodo. Questo periodo, fissato dagli Stati membri, tenendo tra l'altro conto della loro situazione geografica e/o climatica, non può comunque essere inferiore a tre settimane;
b) sui terreni destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, durante il periodo vegetativo, salve le colture di alberi da frutto;
c) sui terreni destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto col terreno e sono normalmente consumati crudi, nei dieci mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso.
L'utilizzazione dei fanghi è effettuata secondo le regole seguenti :
- l'utilizzazione deve tener conto del fabbisogno di sostanze nutritive delle piante, senza compromettere la qualità del suolo e delle acque superficiali o sotterranee;
- in caso di utilizzazione di fanghi su terreni il cui pH è inferiore a 6, gli Stati membri tengono conto dell'aumentata mobilità dei metalli pesanti e del loro maggiore assorbimento da parte delle piante e diminuiscono, se del caso, i valori limite fissati in conformità dell'allegato I A.
I fanghi e i terreni su cui vengono utilizzati sono analizzati secondo lo schema di cui agli allegati II A e II B.
I metodi di riferimento di campionatura e di analisi sono indicati nell'allegato II C.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1010)
1. Gli Stati membri provvedono a che siano tenuti registri aggiornati, e che in tali registri figurino:
a) i quantitativi di fango prodotto e quelli forniti per usi agricoli;
b) la composizione e le caratteristiche dei fanghi, rispetto ai parametri di cui all'allegato II A;
c) il tipo di trattamento impiegato, conformemente all'articolo 2, lettera b);
d) i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei fanghi e i luoghi di utilizzazione dei fanghi;
e) qualsiasi altra informazione riguardo al recepimento e all'attuazione della presente direttiva fornita dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 17.
Per presentare le serie di dati territoriali inclusi nelle informazioni che figurano nei registri si usano i servizi relativi ai dati territoriali.
2. I registri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messi a disposizione del pubblico e resi facilmente accessibili per ogni anno civile, entro otto mesi dalla fine dell'anno civile pertinente, secondo il formato consolidato di cui all'allegato della decisione 94/741/CE della Commissione (1), o secondo un altro formato fornito in conformità dell'articolo 17 della presente direttiva.
Gli Stati membri presentano alla Commissione, con mezzi elettronici, le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo.
3. Le informazioni sui metodi di trattamento e i risultati delle analisi sono comunicati alle autorità competenti.
Decisione 94/741/CE della Commissione, del 24 ottobre 1994, relativa ai questionari per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione di talune direttive concernenti i rifiuti (applicazione della direttiva 91/692/CEE del Consiglio) (GU L 296 del 17.11.1994).
Gli Stati membri possono esentare dall'articolo 6, lettera b), e dall'articolo 10, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e paragrafo 2, i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue aventi una capacità di trattamento inferiore a 300 kg D80
5 al giorno - corrispondente a 5 000 equivalenti persone - e destinati essenzialmente al trattamento delle acque reflue domestiche.
Gli Stati membri, qualora le condizioni lo richiedano, possono adottare misure più severe di quelle previste nella presente direttiva.
Qualsiasi decisione al riguardo sarà immediatamente comunicata alla Commissione, conformemente agli accordi esistenti.
(sostituito dall'allegato del Reg. (CE) n. 219/2009 e dall'art. 2 della Dec. (UE) 2018/853)
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis per modificare gli allegati allo scopo di adeguarli al progresso scientifico e tecnico.
Il primo paragrafo non si applica ai parametri e ai valori di cui agli allegati I A, I B e I C, tutti gli elementi che possono influire sulla valutazione di tali valori, nonché i parametri di cui agli allegati II A e II B.
(modificato dall'allegato III al Reg. (CE) n. 807/2003 e soppresso dall'art. 2 della Dec. (UE) 2018/853)
[1. E' istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, qui di seguito chiamato il "comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.]
[2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.] (paragrafo soppresso) (1)
Paragrafo soppresso dall'allegato III al Reg. (CE) n. 807/2003.
(modificato dall'allegato I al trattato di adesione 1994, nel testo adattato dalla Dec. 95/1/CE, sostituito dall'allegato III al Reg. (CE) n. 807/2003, dall'allegato del Reg. (CE) n. 219/2009 e dall'art. 2 della Dec. (UE) 2018/853)
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008).
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011).
(introdotto dall'art. 2 della Dec. (UE) 2018/853)
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 4 luglio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (1).
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
GU L 123 del 12.5.2016.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di tre anni a decorrere dalla sua notifica.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
(sostituito dall'art. 4 della Dir. 91/692/CEE, modificato dall'art. 2 della Dec. (UE) 2018/853 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1010)
Alla Commissione è conferito il potere di definire, mediante atti di esecuzione, il formato in base al quale gli Stati membri devono fornire le informazioni sull'attuazione della presente direttiva a norma dell'articolo 10. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
I servizi della Commissione pubblicano un quadro generale a livello di Unione, che include le mappe, sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati membri in conformità dell'articolo 10 e del presente articolo.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. WINSEMIUS
ALLEGATO II A
ANALISI DEI FANGHI
1. I fanghi devono essere analizzati, di norma, almeno ogni sei mesi. Qualora intervengano dei cambiamenti nella qualità delle acque trattate, la frequenza delle analisi deve essere aumentata. Se nel corso di un anno i risultati delle analisi non presentano variazioni significative, i fanghi devono essere analizzati almeno ogni dodici mesi.
2. Nel caso di fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui all'articolo 11, ove i fanghi non siano stati analizzati nel corso dei dodici mesi che precedono l'applicazione, in ogni Stato membro, della presente direttiva, sarà necessario effettuare un'analisi entro un termine di dodici mesi dopo l'applicazione della direttiva o, eventualmente, entro un termine di sei mesi dopo la decisione di autorizzare l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi provenienti da detti impianti. Gli Stati membri stabiliscono la frequenza delle analisi successive in base ai risultati della prima analisi, agli eventuali cambiamenti intervenuti nella natura delle acque reflue trattate e ad ogni altro elemento pertinente.
3. Fatto salvo il punto 4, le analisi devono vertere sui seguenti parametri:
- sostanza secca, sostanza organica;
- pH;
- azoto e fosforo;
- cadmio, rame, nichel, piombo, zinco, mercurio, cromo.
4. Per il rame, lo zinco e il cromo, allorché sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per la competente autorità dello Stato membro, che tali metalli non sono presenti o sono presenti solo in quantità trascurabile nelle acque reflue trattate dall'impianto di depurazione, gli Stati membri decidono circa la frequenza delle analisi da effettuare.
ALLEGATO II B
ANALISI DEI SUOLI
1. Prima di qualsiasi utilizzazione dei fanghi, salvo quelli provenienti dagli impianti di depurazione di cui all'articolo 11, gli Stati membri devono accertarsi che la concentrazione di metalli pesanti nei terreni non superi i valori limite fissati conformemente all'allegato I A. A tal fine, gli Stati membri decidono quali siano le analisi da effettuare tenendo conto dei dati scientifici disponibili sulle caratteristiche dei terreni e sulla loro omogeneità.
2. Gli Stati membri stabiliscono la frequenza delle successive analisi, tenendo conto delle concentrazioni di metalli nei terreni prima dell'impiego di fanghi, del quantitativo e della composizione dei fanghi utilizzati, nonché di qualsiasi altro elemento pertinente.
3. Le analisi devono vertere sui seguenti parametri :
- pH
- cadmio, rame, nichel, piombo, zinco, mercurio, cromo.
ALLEGATO II C
METODI DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI
1. Campionamento del suolo
I campioni rappresentativi dei suoli sottoposti ad analisi devono di norma essere costituiti riunendo 25 carote prelevate su una superficie inferiore o uguale a 5 ettari coltivata in modo omogeneo.
I prelievi si effettuano ad una profondità di 25 cm, salvo se lo spessore dello strato arabile è inferiore a tale valore, senza che in questo caso la profondità di campionatura risulti inferiore a 10 cm.
2. Campionamento dei fanghi
I campioni dei fanghi sono prelevati dopo trattamento ma prima della consegna all'azienda e devono essere rappresentativi della produzione dei fanghi.
3. Metodo di analisi
Per i metalli pesanti, l'analisi è effettuata dopo una forte digestione acida. Il metodo di riferimento per l'analisi è quello della spettrometria ad assorbimento atomico. Per ciascun metallo il limite di rilevamento non deve essere superiore al 10 % del relativo valore limite.