
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 12 della Dir. 2008/105/CE a decorrere dal 22 dicembre 2012.
DIRETTIVA (CEE) 86/280/CEE DEL CONSIGLIO, 12 giugno 1986
G.U.C.E. 4 luglio 1986, n. L 181
Valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE.
TESTO COORDINATO (alla Dir. 2008/105/CE)
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 12 della Dir. 2008/105/CE a decorrere dal 22 dicembre 2012.
Note sul recepimento
Adottata il: 12 giugno 1986
Entrata in vigore il: 16 giugno 1986
Termine per il recepimento: 1° gennaio 1988
Provvedimenti nazionali di recepimento
- D.P.R. 24 maggio 1988, n. 217
______________________________________________________________________
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 12 della Dir. 2008/105/CE a decorrere dal 22 dicembre 2012.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,
vista la direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (1), in particolare l'articolo 6,
vista la proposta della Commissione (2),
visto il parere del Parlamento europeo (3),
visto il parere del Comitato economico e sociale (4),
considerando che, per proteggere l'ambiente idrico della Comunità dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, l'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE stabilisce un regime di autorizzazioni preventive che fissa norme di emissione per gli scarichi delle sostanze dell'elenco I del suo allegato e che l'articolo 6 di detta direttiva prevede la fissazione di valori limite delle norme di emissione, ma anche la fissazione di obiettivi di qualità per l'ambiente idrico ricettore interessato dagli scarichi;
considerando che gli Stati membri sono tenuti ad applicare i valori limite, salvi i casi in cui possono far ricorso agli obiettivi di qualità;
considerando che le sostanze pericolose oggetto della presente direttiva sono state scelte principalmente in base ai criteri previsti nella direttiva 76/464/CEE;
considerando che l'inquinamento delle acque ad opera degli scarichi di tali sostanze è provocato da un gran numero di industrie e che è quindi necessario fissare valori limite specifici in funzione del tipo d'industria nonché obiettivi di qualità per l'ambiente idrico in cui vengono immessi gli scarichi di tali sostanze;
considerando che scopo dei valori limite e degli obiettivi di qualità deve essere l'eliminazione dell'inquinamento delle varie parti dell'ambiente idrico che possono essere influenzate dagli scarichi di tali sostanze;
considerando che detti valori limite e obiettivi di qualità devono essere stabiliti espressamente per tale scopo e non nell'intento di fissare norme riguardanti la tutela dei consumatori o la commercializzazione di prodotti provenienti dall'ambiente idrico;
considerando che, affinché gli Stati membri possano provare che gli obiettivi di qualità sono rispettati, occorre prevedere delle relazioni alla Commissione per ciascun obiettivo di qualità scelto e applicato;
considerando che è necessario che gli Stati membri controllino che le misure adottate in applicazione della presente direttiva non possano avere l'effetto di aumentare l'inquinamento del suolo o dell'atmosfera;
considerando inoltre che, per un'efficace applicazione della presente direttiva, occorre prevedere la sorveglianza, da parte degli Stati membri, dell'ambiente idrico interessato dagli scarichi delle sostanze in questione; che i poteri per instaurare tale sorveglianza non sono previsti dalla direttiva 76/464/CEE; che i poteri d'azione specifici a tal fine non sono previsti dal trattato e che è pertanto opportuno far ricorso all'articolo 235 del medesimo;
considerando che per talune fonti significative d'inquinamento dovuto a tali sostanze, diverse dalle fonti degli scarichi soggette al regime dei valori limite comunitari o di norme di emissione nazionali, appare necessario stabilire programmi specifici per eliminare l'inquinamento; che i poteri d'azione specifici a tale effetto non sono previsti dalla direttiva 76/464/CEE; che i poteri d'azione specifici a tal fine non sono previsti dal trattato e che è pertanto opportuno far ricorso all'articolo 235 del medesimo;
considerando che le acque sotterranee possono essere escluse dal campo di applicazione della presente direttiva in quanto formano oggetto della direttiva 80/68/CEE (5);
considerando che, ai fini di un'applicazione efficace della presente direttiva, è necessario che la Commissione trasmetta al Consiglio, ogni cinque anni, una valutazione comparativa dell'applicazione della direttiva stessa da parte degli Stati membri;
considerando che la presente direttiva dovrà essere adattata e completata, su proposta della Commissione, secondo l'evoluzione delle conoscenze scientifiche relative principalmente alla tossicità, alla persistenza e all'accumulazione delle sostanze in questione negli organismi viventi e nei sedimenti, o in caso di perfezionamento dei migliori mezzi tecnici disponibili; che occorre al riguardo prevedere di integrare la direttiva con disposizioni riguardanti altre sostanze pericolose e modificare il contenuto degli allegati,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
GU n. L 129, del 18.5.1976.
GU n. C 70 del 18.3.1985.
GU n. C 120 del 20.5.1986.
GU n. C 188 del 29.7.1985.
GU n. L 20 del 26.1.1980.
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 12 della Dir. 2008/105/CE a decorrere dal 22 dicembre 2012.
1. La presente direttiva:
- fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 76/464/CEE, i valori limite delle norme di emissione delle sostanze di cui all'articolo 2, lettera a), della presente direttiva per gli scarichi degli stabilimenti industriali definiti all'articolo 2, lettera e), della presente direttiva;
- fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 76/464/CEE, gli obiettivi di qualità dell'ambiente idrico per quanto riguarda le sostanze di cui all'articolo 2, lettera a), della presente direttiva;
- fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 76/464/CEE, i termini entro i quali debbono essere osservate le condizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri per gli scarichi esistenti;
- fissa, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 76/464/CEE, i metodi di misura di riferimento per la determinazione della concentrazione delle sostanze di cui all'articolo 2, lettera a), della presente direttiva negli scarichi e nell'ambiente idrico;
- stabilisce, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, una procedura di controllo;
- prescrive agli Stati membri di collaborare nei casi in cui gli scarichi interessino le acque di più Stati membri;
- prescrive agli Stati membri di stabilire programmi per evitare o eliminare l'inquinamento proveniente dalle fonti di cui all'articolo 5;
- prevede nell'allegato I una serie di disposizioni generali applicabili all'insieme delle sostanze di cui all'articolo 2, lettera a), particolarmente per quanto riguarda i valori limite delle norme di emissione (rubrica A), gli obiettivi di qualità (rubrica B) e i metodi di misura di riferimento (rubrica C);
- prevede nell'allegato II una serie di disposizioni specifiche applicabili sostanza per sostanza, che precisano e completano le rubriche stesse.
2. La presente direttiva si applica alle acque di cui all'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE, ad eccezione delle acque sotterranee.
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 12 della Dir. 2008/105/CE a decorrere dal 22 dicembre 2012.
Ai fini della presente direttiva si intendono per:
a)" sostanze ":
le sostanze pericolose, scelte tra le famiglie e i gruppi di sostanze dell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE, che figurano nell'allegato II della presente direttiva;
b)" valori limite ":
i valori fissati per le varie sostanze di cui alla lettera a) che figurano nella rubrica A dell'allegato II;
c)" obiettivi di qualità ":
le esigenze fissate per le varie sostanze di cui alla lettera a) che figurano nella rubrica B dell'allegato II;
d)" trattamento delle sostanze ":
qualsiasi procedimento industriale che comporta la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla lettera a), ovvero qualsiasi altro procedimento industriale che comporti la presenza di tali sostanze;
e)" stabilimento industriale ":
qualsiasi stabilimento nel quale viene effettuato il trattamento delle sostanze di cui alla lettera a) o di qualsiasi altra sostanza contenente le sostanze di cui alla lettera a);
f)" stabilimento esistente ":
qualsiasi stabilimento industriale in servizio ad una data posteriore di dodici mesi alla data di notifica della presente direttiva o, se del caso, ad una data posteriore di dodici mesi alla data di notifica della direttiva che la modifichi e faccia riferimento a tale stabilimento;
g)" stabilimento nuovo ":
- qualsiasi stabilimento industriale entrato in servizio ad una data posteriore di dodici mesi alla data di notifica della presente direttiva o, se del caso, ad una data posteriore di dodici mesi alla data di notifica della direttiva che la modifichi e faccia riferimento a tale stabilimento;
- qualsiasi stabilimento esistente, la cui capacità di trattamento delle sostanze sia stata sensibilmente aumentata ad una data posteriore di dodici mesi alla data di notifica della presente direttiva o, se del caso, ad una data posteriore di dodici mesi alla data di notifica della direttiva che la modifichi e faccia riferimento a tale stabilimento.
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 12 della Dir. 2008/105/CE a decorrere dal 22 dicembre 2012.
1. I valori limite, i termini fissati per l'osservanza dei valori limite e la procedura di sorveglianza e di controllo da applicare agli scarichi figurano nella rubrica A degli allegati.
2. I valori limite si applicano normalmente al punto in cui le acque di scarico contenenti le sostanze di cui all'articolo 2, lettera a), escono dallo stabilimento industriale.
Nei casi in cui per talune sostanze si ritenga necessario prevedere altri punti d'applicazione dei valori limite, questi punti saranno stabiliti nell'allegato II.
Se le acque di scarico contenenti tali sostanze sono trattate fuori dello stabilimento industriale in un impianto di trattamento destinato alla loro eliminazione, lo Stato membro può consentire che i valori limite siano applicati al punto in cui le acque di scarico escono dall'impianto di tratta- mento.
3. Le autorizzazioni previste all'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE debbono contenere disposizioni non meno rigorose di quelle contenute nella rubrica A degli allegati, salvo nei casi in cui uno Stato membro ottemperi all'articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva, in base alla rubrica B degli allegati.
Le autorizzazioni sono riesaminate almeno ogni quattro anni.
4. Fermi restando gli obblighi che loro derivano dai paragrafi 1, 2 e 3, nonché dalla direttiva 76/464/CEE, gli Stati membri possono concedere autorizzazioni per gli stabilimenti nuovi solo qualora questi ultimi applichino le norme corrispondenti ai migliori mezzi tecnici disponibili, ove ciò sia necessario per eliminare l'inquinamento conformente all'articolo 2 di detta direttiva o per prevenire le distorsioni di concorrenza.
Nei casi in cui, per motivi tecnici, le misure previste non corrispondano ai migliori mezzi tecnici disponibili, lo Stato membro, indipendentemente dal metodo che esso adotta, fornisce alla Commissione, prima di qualsiasi autorizzazione, le giustificazioni di tali motivi.
La Commissione trasmette immediatamente dette giustificazioni agli Stati membri e invia loro quanto prima una relazione con il suo parere sulla deroga di cui al secondo comma. Se necessario, essa presenta contemporaneamente adeguate proposte al Consiglio.
5. Il metodo di analisi di riferimento da utilizzare per determinare la presenza delle sostanze di cui all'articolo 2, lettera a), figura alla rubrica C dell'allegato II. Possono essere usati altri metodi, purché i limiti di rilevamento, la precisione e l'esattezza di questi metodi siano non meno validi di quelli definiti nell'allegato II, rubrica C.
6. Gli Stati membri si assicurano che le misure adottate in applicazione della presente direttiva non comportino in altri ambienti, e particolarmente nel suolo e nell'aria, un aumento dell'inquinamento dovuto alle sostanze in questione.
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 12 della Dir. 2008/105/CE a decorrere dal 22 dicembre 2012.
Gli Stati membri interessati garantiscono la sorveglianza dell'ambiente idrico interessato dagli scarichi degli stabilimenti industriali e da altre fonti di scarichi significativi.
Nel caso di scarichi che interessano le acque di più Stati membri, gli Stati membri interessati collaborano per armonizzare le procedure di sorveglianza.
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 12 della Dir. 2008/105/CE a decorrere dal 22 dicembre 2012.
1. Per le sostanze oggetto di un riferimento specifico nell'allegato II gli Stati membri stabiliscono programmi specifici allo scopo di evitare o di eliminare l'inquinamento derivante da fonti significative di queste sostanze (comprese le fonti multiple e diffuse) diverse dalle fonti di scarichi soggette al regime dei valori limiti comunitari o delle norme nazionali di emissione.
2. Detti programmi comportano segnatamente le misure e le tecniche più appropriate per assicurare la sostituzione,
la ritenzione e/o il riciclo delle sostanze di cui al para- grafo 1.
3. I programmi specifici devono entrare in vigore non oltre cinque anni dalla data di notifica della direttiva riguardante specificatamente la sostanza in causa.
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 12 della Dir. 2008/105/CE a decorrere dal 22 dicembre 2012.
(modificato dall'art. 2 della Dir. 91/692/CEE)
Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti.
Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE (*). Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.
La prima relazione contempla il periodo dal 1993 al 1995 compreso.
La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.
3. In caso di modifica delle conoscenze scientifiche relative principalmente alla tossicità, alla persistenza ed all'accumulazione delle sostanze di cui all'articolo 2, lettera a), negli organismi viventi e nei sedimenti o in caso di perfezionamento dei migliori mezzi tecnici disponibili, la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate per rafforzare, se necessario, i valori limite e gli obiettivi di qualità o per fissare nuovi valori limite o ulteriori obiettivi di qualità.
________________________
(*) GU n. L 377 del 31.12.1991.
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 12 della Dir. 2008/105/CE a decorrere dal 22 dicembre 2012.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, immediatamente dopo l'adozione delle medesime.
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 12 della Dir. 2008/105/CE a decorrere dal 22 dicembre 2012.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. WINSEMIUS
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 12 della Dir. 2008/105/CE a decorrere dal 22 dicembre 2012.
ALLEGATO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente allegato consta di tre rubriche riguardanti disposizioni generali applicabili alle sostanze:
- rubrica A: valori limite delle norme d'emissione;
- rubrica B: obiettivi di qualità:
- rubrica C: metodi di misura di riferimento.
Le disposizioni generali sono precisate e completate nell'allegato II mediante una serie di disposizioni specifiche applicabili sostanza per sostanza.
RUBRICA A
Valori limite, date fissate per la loro osservanza e procedure di sorveglianza e controllo da applicare agli scarichi
1. Per i vari tipi di stabilimenti industriali interessati, i valori limite e le date fissate per la loro osservanza sono riportati nell'allegato II, rubrica A.
2. Le quantità di sostanze scaricate sono espresse in funzione della quantità di sostanze prodotte, trasformate o utilizzate dallo stabilimento industriale durante lo stesso periodo o, conformemente all'articolo 6, para- grafo 1, della direttiva 76/464/CEE, in funzione di un altro parametro caratteristico dell'attività.
3. Per gli stabilimenti industriali che scaricano sostanze di cui all'articolo 2, lettera a), e che non sono menzionati nell'allegato II, rubrica A, i valori limite saranno fissati, se necessario, dal Consiglio in una fase successiva. Nel frattempo, gli Stati membri fissano in modo autonomo, conformemente alla direttiva 76/464/CEE, norme di emissione per gli scarichi di tali sostanze. Dette norme devono tener conto dei migliori mezzi tecnici disponibili e non devono essere meno rigorose del valore limite stabilito nell'allegato II, rubrica A, che meglio corrisponde ad essi.
Le disposizioni del presente punto si applicano parimenti quando uno stabilimento industriale svolge attività, diverse da quelle per le quali sono stati fissati valori limite nell'allegato II, rubrica A, suscettibili di dar luogo a scarichi delle sostanze di cui all'articolo 2, lettera a).
4. I valori limite che gli stabilimenti industriali interessati non devono di massima superare, espressi come concentrazione, figurano nell'allegato II, rubrica A. In ogni modo, i valori limite espressi come concentrazioni massime, qualora non siano gli unici valori applicabili, non possono essere superiori a quelli in peso divisi per il fabbisogno d'acqua riferito all'elemento caratteristico dell'attività inquinante. Tuttavia, poiché la concentrazione di tali sostanze negli effluenti dipende dal volume d'acqua necessario, che varia secondo i processi e gli stabilimenti, si devono rispettare in ogni caso i valori limite indicati nell'allegato II, rubrica A, ed espressi in peso di sostanze scaricate rispetto ai parametri caratteristici dell'attività.
5. Per verificare se gli scarichi delle sostanze di cui all'articolo 2, lettera a), soddisfano alle norme di emissione dev'essere istituita una procedura di controllo.
Tale procedura deve prevedere il prelievo e l'analisi di campioni, la misurazione del flusso degli scarichi e della quantità di sostanze trattate o, se dei caso, la misurazione del parametri caratteristici dell'attività inquinante di cui all'allegato II, rubrica A.
In particolare, quando sia impossibile determinare la quantità di sostanze trattate, la procedura di controllo può basarsi sulla quantità di sostanze che può essere utilizzata in funzione della capacità di produzione su cui l'autorizzazione è fondata.
6. Il prelievo deve consistere in un campione rappresentativo dello scarico durante un periodo di ventiquattro ore. Il quantitativo di sostanza scaricata nel corso di un mese dev'essere calcolato in base ai quantitativi quotidiani di sostanze scaricate.
Tuttavia, per gli scarichi di talune sostanze, l'allegato II può fissare un limite quantitativo al di sotto del quale gli Stati membri possono applicare una procedura di controllo semplificata.
7. I prelievi e la misurazione del flusso di cui al paragrafo 5 sono effettuati normalmente nel punto in cui si applicano i valori limite in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, della presente direttiva.
Tuttavia, qualora risulti necessario per garantire che le misurazioni corrispondano alle esigenze degli allegati, rubrica C, lo Stato membro può permettere che i prelievi e la misurazione del flusso siano effettuati in un altro punto situato a monte di quello in cui si applicano i valori limite, purché:
- dette misure siano applicate a tutte le acque provenienti dallo stabilimento che possono essere inquinate dalla sostanza di cui trattasi;
- regolari verifiche provino che le misure sono adeguatamente rappresentative delle quantità scaricate nel punto in cui si applicano i valori limite o sono ad esse sempre superiori.
RUBRICA B
Obiettivi di qualità, date fissate per la loro osservanza e procedure di sorveglianza e controllo degli obiettivi di qualità
1. Per gli Stati membri che applicano l'eccezione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, le norme di emissione che gli Stati membri devono stabilire e fare applicare conformemente all'articolo 5 della predetta direttiva sono fissate in modo che sia (no) rispettato (i) lo (o gli) obiettivo (i) di qualità appropriato (i) fra quelli fissati conformemente ai punti 2 e 3 nella zona interessata dagli scarichi delle sostanze di cui all'articolo 2, lettera a). La competente autorità designa la zona interessata in ciascun caso e sceglie tra gli obiettivi di qualità, fissati conformemente ai punti 2 e 3, quello o quelli da essa ritenuto (i) adeguato (i) in considerazione dello scopo cui è destinata la zona interessata, tenendo conto che l'obiettivo della presente direttiva consiste nell'eliminare qualsiasi inquinamento.
2. Al fine di eliminare l'inquinamento quale definito nella direttiva 76/464/CEE e in ottemperanza all'arti- colo 2 della medesima, gli obiettivi di qualità e le date di applicazione sono fissati nell'allegato II, rubrica B.
3. Salvo specifiche disposizioni in contrario, figuranti nell'allegato II, rubrica B, tutte le concentrazioni menzionate quali obiettivi di qualità si riferiscono alla media aritmetica dei risultati ottenuti durante un anno.
4. Se alle acque di una zona si applicano vari obiettivi, la qualità delle acque deve permettere di rispettare ciascun obiettivo.
5. Per ogni autorizzazione concessa in applicazione della presente direttiva, l'autorità competente precisa le prescrizioni, le modalità di sorveglianza e le date per assicurare l'osservanza dell'obiettivo o degli obiettivi di qualità in questione.
6. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, lo Stato membro informa la Commissione, per ogni obiettivo di qualità scelto ed applicato, in merito:
- ai punti di scarico e ai dispositivi di dispersione;
- alla zona cui si applica l'obiettivo di qualità;
- alla localizzazione di punti di prelievo;
- alla frequenza di campionamento;
- ai metodi di campionamento e di misura;
- ai risultati ottenuti.
7. I campioni devono essere prelevati in un punto sufficientemente vicino al punto di scarico per essere rappresentativi della qualità dell'ambiente idrico nell'area interessata dagli scarichi, e la frequenza del campionamento dev'essere sufficiente a evidenziare eventuali modificazioni dell'ambiente idrico, tenuto conto in particolare delle variazioni naturali del regime idrologico.
RUBRICA C
Metodi di misura di riferimento e limiti di rivelazione
1. Nel quadro della presente direttiva si applicano le definizioni figuranti nella direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri [1].
2. I metodi di misura di riferimento per determinare la concentrazione delle sostanze in causa, nonché il limite di rivelazione per ogni ambiente interessato sono fissati nell'allegato II, rubrica C.
3. Il limite di rivelazione, l'esattezza e la precisione del metodo sono fissati per ogni sostanza nell'allegato II, rubrica C.
4. La misurazione della portata degli effluenti dev'essere effettuata con una tolleranza del 20%.
________________________
[1] GU n. L 271 del 29.10.1979.
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 12 della Dir. 2008/105/CE a decorrere dal 22 dicembre 2012.
Il presente allegato è stato modificato dall'art. 1 della Dir. 88/347/CEE, dall'art. 1 della Dir. 90/415/CEE e dall'art. 11 della Dir. 2008/105/CE.