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DECRETO PRESIDENZIALE 11 giugno 1986, n. 32

G.U.R.S. 31 ottobre 1986, n. 53

Regolamento di esecuzione dell'art. 16 della l.r. 3 maggio 1979, n. 73 e successive integrazioni in materia di prestiti ai dipendenti in servizio ed in quiescenza dell'Amministrazione regionale, mediante cessione del quinto dello stipendio della pensione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto l'art. 16 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73;

Vista la legge regionale 13 settembre 1956, n. 47;

Vista la legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 3 giugno 1986, n. 176;

Decreta:

Art. 1

Alla contrazione dei prestiti da estinguersi mediante cessione di quote dello stipendio o della pensione, fino al quinto del rispettivo ammontare netto comprensivo della indennità di contingenza, previsti dall'articolo 16 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dall'art. 82 della legge regionale 1985, n. 41, sono ammessi i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale che siano di sana costituzione fisica ed abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio valido ai fini di quiescenza, ridotti a due per i combattenti, reduci o assimilati e per gli invalidi di guerra nonchè i dipendenti in quiescenza dell'Amministrazione regionale che siano titolari di pensione diretta.

I dipendenti in servizio possono cedere quote di stipendio sino a dieci anni, anche per periodi eccedenti quelli necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo, garantendo la restituzioni delle quote, prima non cedibili in base all'art. 3 della legge regionale 13 settembre 1956, n. 47, mediante polizza assicurativa o polizza fidejussoria di istituto assicurativo o bancario, stipulata in favore dell'Amministrazione regionale.

I titolari di pensione diretta possono cedere quote di pensione sino al quinto del relativo ammontare per periodi di dieci anni se non hanno superato il sessantacinquesimo anno di età o, sino ad un massimo di cinque anni se di età maggiore, garantendo l'integrale restituzione del prestito mediante polizza assicurativa o fidejussoria di istituto assicurativo o bancario, stipulata in favore dell'Amministrazione regionale.

Non possono contrarre i prestiti sopraindicati i dipendenti ancora soggetti agli obblighi di leva.

Art. 2

Il dipendente che intenda contrarre il prestito di cui all'art. 16 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 deve farne apposita richiesta alla Presidenza della Regione - Direzione del personale e dei servizi generali.

La domanda deve contenere:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita, stato civile e domicilio del richiedente;

2) qualifica, ruolo e ramo di amministrazione al quale lo stesso è assegnato;

3) il numero delle quote mensili di stipendio ed indennità di contingenza che si intendono cedere, l'importo costante di ciascuna quota e l'ammontare complessivo delle quote da cedere, che costituisce l'importo lordo del prestito;

4) la dichiarazione, da rendere anche se negativa, dei prestiti contratti in precedenza ed ancora in corso di ammortamento, e che non sono in corso nè sono previsti provvedimenti che possano determinare la cessione o la diminuzione definitiva o temporanea dello stipendio;

5) l'indicazione delle esigenze che determinano la richiesta;

6) la dichiarazione che il richiedente non è soggetto agli obblighi di leva;

7) la dichiarazione di piena conoscenza delle disposizioni di legge e del presente regolamento che disciplinano i prestiti e di accettazione incondizionata delle relative condizioni.

I dipendenti che chiedano una cessione per un numero di quote mensili eccedente quello dei mesi occorrenti per il raggiungimento del 65° anno di età o il limite di servizio per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo, devono allegare alla istanza la dichiarazione di un istituto assicurativo o bancario di concessione della garanzia prescritta dall'art. 82 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

La domanda deve essere presentata all'Amministrazione presso cui il dipendente è assegnato.

Art. 3

Il dipendente dell'Amministrazione regionale collocato a riposo con diritto a pensione diretta che intenda contrarre il prestito di cui all'art. 16 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, come integrato dall'art. 82 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, deve farne apposita richiesta alla Presidenza della Regione - Direzione del personale e dei servizi generali.

La domanda deve contenere:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita, stato civile e domicilio del richiedente;

2) la dichiarazione di essere titolare di pensione diretta a carico della Regione Siciliana;

3) il numero delle quote mensili della pensione e dell'indennità di contingenza che si intendono cedere, l'importo costante di ciascuna quota e l'ammontare complessivo delle quote da cedere, che costituisce l'importo lordo del prestito;

4) la dichiarazione, da rendere anche se negativa, dei prestiti contratti in precedenza ed ancora in corso di ammortamento, e che non sono in corso nè sono previsti provvedimenti che possano determinare la cessazione o la diminuzione definitiva o temporanea della pensione;

5) l'indicazione delle esigenze che determinano la richiesta;

6) la dichiarazione di piena conoscenza delle disposizioni di legge e del presente regolamento che disciplinano i prestiti e di accettazione incondizionata della relative condizioni.

Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazioni di un istituto assicurativo o bancario di concessione della garanzia prescritta dall'articolo 82 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

La domanda deve essere presentata alla Direzione regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione Siciliana per ulteriori incombenze ed il successivo inoltro alla Direzione regionale del personale e servizi generali uffici sovvenzioni.

Art. 4

Sulla domanda di cui all'articolo 2, il dirigente dell'ufficio competente per gli affari del personale del ramo di Amministrazione presso cui il dipendente è assegnato attesta, sotto la propria responsabilità:

1) l'esattezza delle indicazioni relative al cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) la data di prima nomina e il periodo di servizio valido, alla data della domanda, per il trattamento di quiescenza, con le opportune indicazioni atte a specificare i periodi di servizio utili a pensione eventualmente anteriori alla data di nomina;

3) che il dipendente è in servizio attivo ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente regolamento e non è soggetto agli obblighi di leva;

4) che non sono in corso provvedimenti che possano determinare la cessazione o la diminuzione definitiva o temporanea dello stipendio ed indennità di contingenza.

Art. 5

Sulla domanda di cui all'articolo 3, il dirigente dell'ufficio pensioni della Direzione regionale servizi quiescenza, previdenza ed assistenza del personale attesta, sotto la propria responsabilità:

1) l'esattezza delle indicazioni relative al cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) che il richiedente è titolare di pensione diretta e che è in possesso dei requisiti prescritti per la contrazione del prestito quinquennale o decennale;

3) la decorrenza del collocamento in pensione ed il periodo di servizio computato ai fini pensionistici con esclusione dei servizi militari, degli aumenti di servizio e dei periodi di studi universitari riscattati;

4) che non sono in corso provvedimenti che possano determinare la cessazione o la diminuzione anche temporanea della pensione e, in caso di presumibile riduzione, la relativa entità.

Art. 6

La Direzione del personale e dei servizi generali, ricevuta la domanda, accerta la regolarità dei documenti eventualmente prodotti e l'esistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti per la cessione di quote di stipendio o pensione ed indennità di contingenza.

In particolare:

1) accerta la sana costituzione fisica del dipendente in attività di servizio. A tal fine invita lo stesso fornendolo di apposito modello a stampa a sottoporsi a visita medica presso l'ispettorato sanitario dell'Assessorato regionale della sanità o presso un medico provinciale o un ufficiale sanitario comunale della Regione.

Il sanitario, accertata l'identità personale del richiedente, lo sottopone a visita, redigendo apposito certificato che deve essere spedito in busta chiusa alla Direzione del personale e dei servizi generali della Presidenza della Regione.

Nei riguardi del dipendente in pensione si prescinde da tale accertamento in quanto, ove richiesto dalle rispettive disposizioni, sarà effettuato a cura dell'istituto assicurativo o bancario che presta la garanzia sul prestito;

2) accerta l'ammontare dello stipendio o pensione più l'indennità di contingenza cedibile, escludendo dal trattamento mensile le ritenute di quiescenza, di previdenza ed assistenza o per altri titoli previsti dalla legge, nonchè le ritenute erariali, fermo restando il disposto dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 42, e determina l'ammontare della quota cedibile.

Quando sullo stipendio o pensione esistono sequestri o pignoramenti, la cessione può concernere solo la differenza tra i due quinti della retribuzione o pensione al netto da ritenute e la quota colpita da sequestro o pignoramento;

3) determina l'ammontare lordo del prestito, il numero e l'importo delle quote dello stipendio o pensione da ritenere mensilmente per l'estinzione del prestito, il saggio annuo di interesse del prestito da determinare nella misura stabilita dallo Stato per i prestiti ai propri dipendenti, l'ammontare complessivo degli interessi dovuti per l'intera durata del prestito da liquidarsi mensilmente a scalare e da trattenere anticipatamente sull'importo del prestito concesso.

Art. 7

I prestiti sono concessi, nei limiti delle disponibilità del fondo istituito con l'art. 16 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, in relazione alle risultanze di apposite graduatorie da redigere ogni semestre, distintamente per la categoria dei dipendenti in attività di servizio e per quelli in pensione, in cui sono inserite le domande pervenute.

Le domande rimaste incapienti per insufficienza degli stanziamenti dei distinti capitoli di bilancio destinati ad alimentare i due fondi, sono soddisfatte, in via prioritaria, con gli stanziamenti di bilancio dell'esercizio successivo.

Le graduatorie sono redatte con l'applicazione dei criteri determinati ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, e sono approvate con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi nel Bollettino del personale della Presidenza della Regione.

Ai richiedenti pensionati sarà data comunicazione scritta del posto occupato in graduatoria sia esso utile o non utile per l'erogazione del prestito.

Art. 8

Alla somministrazione del prestito si provvede, sulla base di apertura di credito a favore del dirigente dell'ufficio sovvenzioni della Presidenza della Regione o di un funzionario dell'ufficio a ciò delegato, mediante erogazione diretta nei confronti del mutuatario o di chi ne abbia la rappresentanza legale. Il funzionario delegato, all'atto della somministrazione, opera altresì la ritenuta corrispondente agli interessi, calcolati allo stesso saggio di concessione del prestito, per il periodo intercorrente tra la data di intervenuta somministrazione e quella di inizio della restituzione, nonchè del premio di assicurazione o fidejussorio in favore dell'istituto assicurativo o bancario garante, ove non già corrisposto direttamente dal mutuatario.

Art. 9

La ritenuta della quota di stipendio o pensione ceduta ha inizio dal 1° del mese successivo a quello in cui è avvenuta la somministrazione del prestito.

A tal fine la Direzione del personale e dei servizi generali dà tempestiva comunicazione all'ufficio cui è assegnato il dipendente mutuatario o alla Direzione regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale nel caso di pensionato mutuatario, della intervenuta somministrazione con invito a provvedere alle conseguenti ritenute.

Art. 10

Quando lo stipendio o pensione gravati di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta per la restituzione del prestito continua ad essere effettuata nella misura stabilita.

Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio o pensione ridotto. In tal caso la differenza, con i relativi interessi, è recuperata mediante corrispondente prolungamento della ritenuta mensile, salva la facoltà di cui al successivo art. 17.

Art. 11

Trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio di una cessione stipulata per un decennio il cedente può estinguerla mediante il versamento dell'intero debito residuo detratti gli interessi per il periodo e per la somma non scaduti trattenuti anticipatamente.

Art. 12

E' vietato contrarre una nuova cessione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio di una cessione stipulata per un decennio. Tuttavia, la cessione decennale può essere contratta anche prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di una cessione quinquennale, fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente cessione.

Quando la precedente cessione non sia estinta, può essere stipulata una nuova cessione dopo la scadenza dei termini previsti dal comma precedente, a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato all'estinzione della cessione in corso.

Qualora si sia verificata l'estinzione anticipata di una precedente cessione, una nuova cessione può essere contratta solo trascorso almeno un anno dalla estinzione della precedente.

Art. 13

In caso di nuova cessione con un istituto di credito ai sensi della legge regionale 13 settembre 1956, n. 47, all'Amministrazione regionale spetta la restituzione della somma capitale non ancora rimborsata e gli interessi, al saggio pattuito, maturati fino a tutto il mese nel quale viene effettuata la restituzione.

La prestazione della garanzia da parte dell'Amministrazione regionale ed il versamento delle quote ammortamento ai sensi della legge regionale 13 settembre 1956, n. 47, sono subordinati alla condizione che l'istituto di credito rimborsi all'Amministrazione regionale il relativo credito nei confronti del dipendente mutuatario ai fini dell'estinzione della cessione, contemporaneamente al pagamento a quest'ultima del ricavato del nuovo mutuo.

Art. 14

La morte o l'invalidità assoluta e permanente, contratta in servizio e per causa di servizio dell'impiegato o salariato, estingue il debito per il prestito contratto ai sensi del presente regolamento, limitatamente alle quote cedibili in base all'art. 3 della legge regionale 13 settembre 1956, n. 47. Per le rate eccedenti tale limite, l'obbligazione dell'estinzione si trasferisce all'istituto assicurativo o bancario garante.

Nel caso di cessazione dall'impiego per invalidità assoluta e permanente contratta in servizio e per causa di servizio, le quote eccedenti quelle previste dall'art. 3 della legge regionale 13 settembre 1956, n. 47, sono recuperate mediante trattenute sul trattamento di quiescenza spettante al medesimo a carico dell'Amministrazione regionale per effetto del rapporto d'impiego.

Nei casi di cessazione dal servizio per altra causa prima che sia estinto il prestito, l'effetto della cessione si estende sulla pensione o sull'assegno vitalizio o altro assegno continuativo equivalente spettante al dipendente a carico dell'Amministrazione regionale per effetto del rapporto di impiego o di lavoro.

La quota da trattenere non può superare il quinto dell'ammontare della pensione o dell'assegno equivalente.

Nei casi di cessazione dal servizio in cui il dipendente, anziché alla pensione od altro assegno equivalente, abbia diritto ad una somma una volta tanto e/o indennità di buonuscita, il relativo ammontare è trattenuto sino alla concorrenza del residuo debito per cessione, detratti gli interessi per il periodo e per le somme ancora a scadere trattenuti anticipatamente.

Art. 15

Nel caso di decesso del pensionato mutuatario l'obbligo del pagamento del residuo debito per il prestito contratto ai sensi del presente regolamento, si trasferisce all'istituto assicurativo o bancario che ha prestato la garanzia.

Art. 16

Nel caso di decesso di dipendente o pensionato che abbia contratto prestito a termini dell'art. 82 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, l'Amministrazione che operava le trattenute delle quote mensili di ammortamento del prestito, provvederà a dare tempestiva comunicazione dell'evento all'istituto assicurativo o bancario che ha prestato la garanzia della restituzione del prestito ed alla Presidenza della Regione - Direzione del personale e dei servizi generali - gruppo sovvenzioni.

L'istituto garante, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, provvederà nel termine massimo di quindici giorni a versare alla Regione Siciliana il residuo debito del mutuatario, ridotto degli interessi a scalare al saggio originario del contratto di mutuo, fino alla scadenza del contratto stesso.

In alternativa l'istituto garante ha facoltà di adempiere l'obbligazione della garanzia corrispondendo mensilmente all'Amministrazione regionale la quota di stipendio o pensione ceduta per la quale sia venuta a mancare la possibilità di recupero per l'intervenuto decesso del mutuatario. Per le quote scadute, l'istituto arante sarà tenuto a corrispondere il tasso di interesse legale.

Art. 17

Ove al recupero del residuo debito, acceso a norma del presente regolamento, non possa provvedersi termini degli articoli precedenti, ivi compreso l'art. 10, l'Amministrazione regionale provvede procedendo sui beni e sui diritti del debitore, avvalendosi delle procedure coattive disposte per la riscossione delle entrate in spettanza della Regione.

Art. 18

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento per l'esecuzione della legge regionale 13 settembre 1956, n. 47, concernenti il fondo sovvenzioni e prestiti per i dipendenti regionali, approvato con decreto presidenziale 8 aprile 1958, n. 2.

Art. 19

L'Amministrazione regionale non può fornire notizie concernenti gli atti di cessioni di stipendi o pensioni ai sensi del presente regolamento ad enti o a persone diverse dal cedente.

Art. 20

Il precedente regolamento, approvato con D.P.R. 1 luglio 1980, n. 105, è abrogato. Resta in vigore il D.P.R. n. 2744 del 28 ottobre 1980 con cui sono stati determinati i criteri per la redazione della graduatoria per il personale in attività di servizio. Per la redazione delle graduatorie del personale in quiescenza i criteri sono contenuti nello schema allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 11 giugno 1986.

NICOLOSI

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 18 agosto 1986.

Reg. n. 5, Presidenza regionale, fg. n. 13.

Allegato


                CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
                      PER LA CONCESSIONE DEI PRESTITI
                   CONTRO CESSIONE DI QUOTE DI PENSIONE
Attribuzioni punteggi:
Situazioni oggettive
                                                             punteggio
1) anzianità di pensionamento, per ogni anno o
   frazione superiore a sei mesi                                  1
2) anzianità di servizio utile computata ai fini
   della pensione, per ogni anno                                  1
3) età del titolare, per ogni anno oltre il 50                    1
4) per coniuge a carico per il quale si fruisce
   della detrazione IRPEF                                        10
5) per ciascun figlio a carico per il quale si
   fruisce della detrazione IRPEF                                 8
6) per ogni altra persona a carico per la quale
   si fruisce della detrazione IRPEF                              6
Motivazioni
1) comprovate necessità derivanti da danni per
   calamita naturali                                              3
2) per acquisto di prima unità abitativa, comprovato
   da atto di compravendita e sempre che il richiedente
   od il coniuge non abbiano goduto di mutuo edilizio
   regionale o di altre agevolazioni in materia di edilizia
   sovvenzionata                                                  1
3) per costruzione di casa in cooperativa nel comune di
   residenza o località viciniore, da adibire a prima
   unità abitativa, comprovata da dichiarazione
   del presidente della cooperativa attestante la
   condizione di socio assegnatario e con le copie
   autentiche delle ricevute di pagamento, ovvero
   con l'estratto dei verbali sociali dai quali risulti
   l'importo da versare                                           6
4) per lavori di manutenzione o di ristrutturazione
   dell'abitazione del richiedente, comprovati da relazione
   e preventivo di spesa redatti da tecnico iscritto
   all'albo professionale                                         2
5) per malattie gravi e particolarmente onerose comprovate
   da certificazioni mediche specialistiche e da ufficiali
   sanitari comunali                                              6
6) per matrimonio del titolare o dei figli, di data non
   anteriore a sei mesi dall'istanza                              1
7) per comprovate altre esigenze a carattere straordinario        2
Punteggi negativi
Nel caso che il titolare fruisce di emolumenti imponibili risultanti dal Mod. 101 
e 201 dell'anno precedente a quello della domanda di importo superiore a 
L. 8.000.000, la parte eccedente di predetto importo comporta la riduzione del 
punteggio complessivo di punti 0,50 per ogni cinquecentomila lire o frazione 
superiore a lire duecentocinquantamila.
Palermo, 11 giugno 1986.
Visto: NICOLOSI