
DIRETTIVA 86/113/CEE DEL CONSIGLIO, 25 marzo 1986
G.U.C.E. 10 aprile 1986, n. L 95
Norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Parlamento europeo (1),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
Considerando che l'organizzazione comune dei mercati si estende alle uova; che la normativa riguardante le condizioni di produzione delle uova, e segnatamente le condizioni di allevamento delle galline, riveste particolare importanza ai fini del corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati; che, infatti, l'esistenza di disparità fra le regolamentazioni nazionali può provocare distorsioni della concorrenza, dannose per il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati;
Considerando che l'allevamento delle galline ovaiole in batteria costituisce il sistema di produzione di uova maggiormente utilizzato nella Comunità e contribuisce in vastissima misura all'elevata produttività del settore in causa; che tuttavia, visto che in alcuni casi tale sistema di allevamento può provocare sofferenze inutili ed eccessive agli animali, gli stati membri hanno deciso di regolamentarne taluni aspetti, fra cui le dimensioni delle gabbie, in maniera differente;
Considerando che occorre pertanto stabilire parametri prioritari e definire requisiti comuni minimi in materia, al fine di ovviare alle difficoltà esistenti e di consentire in tal modo un funzionamento più soddisfacente dell'organizzazione comune di mercato, in particolare per quanto riguarda le finalità enunciate all'articolo 39 del trattato, tenendo conto al tempo stesso della necessità di proteggere gli animali;
Considerando che, per garantire l'efficacia delle disposizioni della presente direttiva, è opportuno prevedere misure di controllo comunitarie;
Considerando che, per predisporre le basi per ulteriori misure comunitarie, occorre proseguire gli studi sulla protezione delle galline, non solo per quanto concerne l'allevamento in batteria, ma anche gli altri possibili metodi di allevamento;
Considerando che in taluni stati membri l'adeguamento delle strutture esistenti alle norme fissate dalla presente direttiva comporta una riduzione della produzione; che è pertanto opportuno agevolare tale adeguamento nelle condizioni stabilite dalla presente direttiva senza creare scompensi strutturali e di mercato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
La presente direttiva stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria.
Ai sensi della presente direttiva s'intende per:
1) galline ovaiole, le galline adulte della specie Gallus gallus allevate ai fini della produzione di uova;
2) gabbia di batteria, uno spazio chiuso destinato ad ospitare le galline ovaiole in un sistema a batteria;
3) sistema a batteria, un insieme di gabbie disposte in fila su un unico piano o incastellate.
1. Gli stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1° gennaio 1988,
- tutte le gabbie di recente costruzione per l'utilizzazione all'interno della Comunità e
- tutte le gabbie messe in funzione per la prima volta
soddisfino almeno ai seguenti requisiti:
a) le galline ovaiole devono disporre di almeno 450 cm² di superficie della gabbia, utilizzabile senza restrizioni, in particolare escludendo dal calcolo eventuali bordi deflettori antispreco che potrebbero restringere l'area disponibile, e misurata su un piano orizzontale;
b) deve essere prevista una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una lunghezza minima di 10 cm moltiplicata per il numero di animali nella gabbia;
c) ogni gabbia in batteria deve disporre di un abbeveratoio continuo della stessa lunghezza della mangiatoia di cui alla lettera b), a meno che non siano impiegati abbeveratoi a tettarella o a coppetta. Nel caso degli abbeveratoi a tettarella o a coppetta, almeno due di queste devono essere raggiungibili da ciascuna gabbia;
d) l'altezza minima della gabbia in batteria non deve essere inferiore a 40 cm per il 65% della superficie e a 35 cm in ogni punto;
e) il pavimento delle gabbie deve essere costruito in modo da sostenere adeguatamente ciascuna delle dita anteriori di ciascuna zampa. La pendenza del pavimento non deve superare il 14% ovvero 8 gradi. In caso di pavimenti diversi da quelli provvisti di rete metallica rettangolare, gli stati membri possono permettere pendenze maggiori.
2. Gli stati membri provvedono inoltre affinché, a decorrere dal 1° gennaio 1995, tutte le gabbie in batteria soddisfino ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e).
Gli stati membri provvedono affinché le condizioni di allevamento delle galline ovaiole in batteria siano conformi alle prescrizioni generali previste nell'allegato.
Le disposizioni dell'allegato possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 8 onde tener conto dei progressi scientifici.
Gli stati membri garantiscono che l'autorità competente proceda ad ispezioni onde verificare l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, ivi comprese quelle dell'allegato.
1. Peraltro, allo scopo di assicurare l'osservanza della presente direttiva e la sua applicazione uniforme da parte degli stati membri, la Commissione procede regolarmente ed in modo adeguato, ad una verifica sul posto della sua applicazione, in collaborazione con i servizi nazionali competenti.
2. A tale effetto gli esperti della Commissione eseguono operazioni di ispezione congiuntamente con i servizi nazionali nell'ambito di programmi di ispezione, adottati in cooperazione con le autorità competenti dello stato membro interessato.
Ove si rilevi che la presente direttiva non è osservata, la Commissione ne informa le autorità nazionali competenti.
La Commissione redige relazioni periodiche generali sull'esito delle ispezioni compiute. Dette relazioni sono comunicate agli stati membri.
3. La Comunità prende a carico in misura adeguata le spese causate dalla partecipazione della Commissione alle ispezioni previste nel paragrafo 1.
4. Le disposizioni generali di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 8. Secondo la medesima procedura può essere elaborato un codice contenente le norme da seguire in occasione delle ispezioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, in appresso denominato "comitato", è chiamato a pronunciarsi senza indugio dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta di uno stato membro.
2. In seno al comitato, ai voti degli stati membri viene attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure entro due giorni, pronunciandosi alla maggioranza qualificata prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.
4. La Commissione adotta misure e le mette immediatamente in applicazione se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta immediatamente al Consiglio una proposta sulle misure da adottare.
Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.
Se, entro tre mesi dalla data in cui la proposta gli è stata sottoposta, il Consiglio non ha adottato alcuna misura, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.
La Commissione presenta anteriormente al 1° gennaio 1983 una relazione sugli sviluppi scientifici in materia di benessere delle galline nei vari sistemi di allevamento nonché sulle disposizioni di cui all'allegato, eventualmente accompagnata da adeguate proposte di adattamento.
Dalla data di presa d'effetto della presente direttiva fino alla scadenza del periodo transitorio, possono considerarsi compatibili con il mercato comune, a titolo degli articoli 92, 93 e 94 del trattato, gli aiuti nazionali per l'ampliamento funzionale dei fabbricati di ricezione delle batterie, necessari ad assicurare l'allevamento dello stesso numero di capi, tenendo conto anche dell'ammortamento di questi edifici.
Gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° luglio 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. BRAKS
ALLEGATO
1. La forma e il tipo dei materiali impiegati per la costruzione delle gabbie, nonché il modello e le caratteristiche delle gabbie stesse devono essere tali da evitare lesioni agli animali nella misura consentita dall'attuale tecnologia.
2. La forma e le dimensioni dell'apertura delle gabbie devono permettere di estrarne una gallina adulta senza causarle sofferenze inutili o ferite.
3. Le gabbie devono essere sistemate in modo da impedire ai volatili di fuggire.
4. Tutti i volatili devono disporre ogni giorno di un'alimentazione adeguata, nutriente e igienica, e costantemente di un'adeguata quantità di acqua fresca, tranne in casi di trattamento terapeutico o profilattico.
5. L'isolazione e l'aerazione appropriata dell'edificio devono assicurare che la velocità dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione dei gas siano mantenute entro limiti non nocivi per i volatili.
6. In caso di illuminazione artificiale, i volatili devono avere ogni giorno un periodo di riposo di opportuna durata, durante il quale l'intensità luminosa deve essere ridotta in modo da consentire l'adeguato riposo dei volatili.
7. Occorre provvedere a che alla cura delle galline sia adibito un sufficiente numero di persone aventi un'adeguata conoscenza ed esperienza delle galline ovaiole e del sistema di produzione impiegato.
8. Il branco o il gruppo di volatili devono essere attentamente controllati almeno una volta al giorno e a tale scopo sarà installata una fonte luminosa sufficientemente potente per distinguere chiaramente ogni volatile e, se necessario, esaminarlo accuratamente.
9. Sono ammissibili batterie a più di tre piani soltanto se opportune attrezzature o misure garantiscono la possibilità di ispezionare senza difficoltà tutti i piani.
10. Per i volatili il cui stato di salute e il cui comportamento siano diversi dal normale, si deve procedere a stabilire la causa dell'inconveniente e ad apportarvi rimedio con opportune misure, come il trattamento veterinario, l'isolamento, l'eliminazione o l'esame dei fattori ambientali. Se la causa viene fatta risalire ad un fattore ambientale nell'unità di produzione cui non è essenziale porre immediatamente rimedio, tale fattore va eliminato fra il momento in cui la gabbia viene vuotata e quello in cui essa viene popolata con un nuovo gruppo di volatili.
11. Ogni attrezzatura automatica o meccanica dalla quale dipendano salute e benessere dei volatili, deve essere ispezionata almeno una volta al giorno, se sono individuati inconvenienti. Questi devono essere eliminati immediatamente o, se ciò non sia possibile, devono essere prese altre misure appropriate a salvaguardare la sanità e il benessere dei volatili fino al momento in cui sia possibile la riparazione. Deve essere assicurato un modo alternativo per alimentare i volatili e assicurare ad essi un ambiente soddisfacente in caso di guasti.
Un opportuno sistema di allarme deve informare immediatamente l'allevatore di ogni guasto dei dispositivi automatizzati di ventilazione essenziali.
12. Le parti della gabbia con le quali i volatili possono venire a contatto devono essere pulite e disinfettate accuratamente tra il momento in cui l'installazione viene vuotata e quello in cui essa viene ripopolata. Al momento in cui l'installazione è occupata dal pollame, le superfici e tutte le attrezzature devono essere mantenute in uno stato soddisfacente di pulizia.