
ASSESSORATO DEL LAVORO,
DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL'EMIGRAZIONE
DECRETO 14 marzo 1986
G.U.R.S. 19 aprile 1986, n. 17
Modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la tenuta dell'albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale.
N.d.R. Il presente è stato SOSTITUITO dal D.A. 16/10/97.
L'ASSESSORE
PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE,
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E L'EMIGRAZIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24;
Visto l'art. 14 della citata legge regionale n. 24 del 1976, che istituisce presso l'Assessorato regionale del lavoro e previdenza sociale l'albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale e che prevede che le modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la tenuta dell'albo sono determinate dalla Commissione regionale per la formazione professionale, istituita ai sensi dell'art. 15 della stessa legge g regionale n. 24 del 1976;
Considerato che la Commissione regionale per la formazione professionale, nella seduta del 31 gennaio 1986, ha determinato le modalità per la iscrizione, cancellazione e tenuta dell'albo regionale degli operatori della formazione professionale nel modo che segue:
1) l'albo regionale degli operatori della formazione professionale si articola in due settori:
a) personale in servizio a tempo indeterminato distinto nelle categorie: A1 - personale docente - A2 personale non docente;
b) docenti e amministrativi che aspirano ad essere inseriti nelle strutture formative di cui all'art. 4, lettere b e c, della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, anche come supplenti o con contratto a tempo determinato secondo quanto stabilito dalle leggi che regolano la materia, distinti nelle categorie: B1 - personale docente - B2 personale non docente.
Nell'ambito di ciascuna categoria verranno distinti i seguenti gruppi:
per il personale docente:
- gruppo 1° - personale docente di materie umanistiche e di cultura generale;
- gruppo 2° - personale docente di materie scientifiche e tecnologiche;
- gruppo 3° - personale docente di materie operative-pratiche.
per il personale non docente
- gruppo 1° - operatore tecnico amministrativo;
- gruppo 2° - collaboratore amministrativo;
- gruppo 3° - responsabile dei servizi di segreteria;
- gruppo 4° - direttori.
2) Gli aspiranti all'insegnamento nella struttura formativa o gli aspiranti all'inserimento nei ruoli amministrativi degli enti di formazione professionale debbono presentare le domande di iscrizione all'albo regionale entro il 31 maggio di ogni anno.
Le domande di iscrizione all'albo dovranno essere redatte in carta legale e contenere la contestuale dichiarazione di essere immuni da condanne penali e di godere dei diritti politici e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
- 1) certificato di nascita;
- 2) titolo di studio o copia autenticata;
- 3) certificato di godimento dei diritti politici;
- 4) certificato del casellario giudiziale;
- 5) certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica;
- 6) certificato dei carichi pendenti presso la Pretura;
- 7) eventuali attestazioni di servizio.
3) Per la iscrizione all'albo nel settore B1 gli aspiranti docenti dovranno essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di 2° grado, mentre gli aspiranti istruttori pratici dovranno dimostrare di essere in possesso di una esperienza professionale di almeno 5 anni, documentabile con attestati di servizio rilasciati dall'ufficio di Collocamento o certificato di iscrizione alla camera di commercio.
I predetti titoli dovranno avere attinenze alle discipline di insegnamento.
4) Per la iscrizione all'albo nel settore B2 gli aspiranti dovranno possedere i seguenti titoli:
- 1) diploma della scuola dell'obbligo per la qualifica del gruppo 1°;
- 2) diploma di scuola secondaria di 2° grado per la qualifica del gruppo 2°;
- 3) diploma di scuola secondaria di 2° grado ad indirizzo amministrativo per la qualifica del gruppo 3°.
5) Nell'albo verranno riportate per ciascun operatore le seguenti indicazioni:
a) numero di matricola;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza;
e) titolo di studio;
f) eventuali specializzazioni o classificazioni professionali;
g) corsi di aggiornamento frequentati;
h) ente di appartenenza;
i) data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
l) precedenti esperienze professionali e lavorative.
I dati di cui ai punti h ed i non sono richiesti per gli aspiranti operatori della formazione professionale.
6) L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, accertato il possesso dei requisiti prescritti, iscrive gli aspiranti nell'albo regionale e provvede alla pubblicazione dello stesso nei modi previsti dalle norme vigenti.
7) In fase di 1ª attuazione delle presenti disposizioni l'albo è costituito:
- 1) dal personale assunto dagli enti di formazione professionale con contratto a tempo indeterminato entro la data del 31 marzo 1986;
- 2) dal personale con contratto a tempo determinato in servizio presso gli enti di formazione professionale alla data del 31 marzo 1986.
L'elenco di detto personale sarà formulato distinto per provincia.
8) I soggetti di cui alle lettere b e c dell'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, che svolgono attività di formazione professionale finanziata dall'Assessorato regionale del lavoro, sono obbligati a completare all'interno del proprio ente, nel rispetto dei titoli culturali, della qualifica professionale richiesta e dell'anzianità di servizio, l'orario di lavoro a tutto il personale iscritto nel settore "A" dell'albo, impegnato a tempo parziale, fino al raggiungimento del tempo pieno, prima di procedere a nuove assunzioni di personale iscritto nel settore "B" dell'albo.
9) Gli enti di cui all'art. 4, lettere b e c, della più volte citata legge regionale n. 24 del 1976 dovranno trasmettere all'Assessorato regionale del lavoro, entro il 30 aprile 1986, l'elenco degli operatori della formazione professionale in servizio presso gli enti medesimi, corredato dalle domande di iscrizione all'albo regionale dei dipendenti completo di tutti i dati previsti dai modelli allegati.
10) Al fine di procedere all'aggiornamento annuale dell'albo, gli enti gestori entro il 31 ottobre di ogni anno comunicheranno all'Assessorato regionale del lavoro le variazioni intervenute nel proprio organico nel corso dell'anno formativo precedente.
11) La cancellazione dell'albo avverrà a domanda degli interessati o d'ufficio per:
a) raggiunti limiti di età;
b) il venir meno dei requisiti previsti dall'art. 14, terzo comma, della citata legge regionale n. 24 del 1976.
12) Avverso la mancata o errata iscrizione all'albo può essere presentata apposita istanza all'Assessorato regionale del lavoro, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'albo regionale.
13) Sono fatte salve le domande di iscrizione all'albo già pervenute e che comunque vanno eventualmente integrate con la documentazione occorrente a cura degli interessati;
Considerato che nella prima attuazione della procedura prevista per l'iscrizione all'albo regionale della formazione professionale, si ritiene opportuno stabilire che le domande di iscrizione all'albo regionale della formazione professionale vanno presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;
Decreta:
Sono approvate le modalità di iscrizione e cancellazione e tenuta dell'albo regionale degli operatori della formazione professionale contenute nelle determinazioni adottate dalla Commissione regionale per la formazione professionale così come descritte in premessa.
Nella prima attuazione della procedura prevista per l'iscrizione all'albo regionale della formazione professionale le domande dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.