
LEGGE 28 febbraio 1986, n. 44
G.U.R.I. 1° marzo 1986, n. 50
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "29 anni", sono inserite le seguenti: "le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi,";
al comma 1, alla lettera c), è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per il terzo anno il contributo è concedibile semprechè dal progetto medesimo, detto contributo risulti necessario per consentire l'equilibrio economico delle iniziative";
al comma 1, alla lettera d), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "avvalendosi dei soggetti pubblici e privati indicati, al successivo comma 6";
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Tra le spese di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono comprese le spese di progettazione, di studio di fattibilità e di analisi di mercato.
1-ter. Le cooperative di cui al precedente comma 1 devono essere iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed i loro statuti devono prevedere espressamente ed inderogabilmente le clausole, di cui al successivo articolo 26 dello stesso decreto, che devono essere osservate in fatto. E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi anche in misura superiore a quella fissata dall'articolo 23 dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
1-quater. Nelle società di cui al precedente comma 1 è nullo ogni atto di trasferimento tra vivi di azioni o quote societarie da parte di soci di età compresa tra i 18 ed i 29 anni a soggetti che non abbiano tale requisito, ove stipulato entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le agevolazioni finanziarie sono concesse ed erogate secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali criteri e modalità tengono conto:
a) dell'opportunità di privilegiare, in termini di maggiori contributi in conto capitale, i progetti che, oltre ad avere le caratteristiche di cui al seguente comma, prevedano, tra l'altro, lo sfruttamento di beni e di infrastrutture già esistenti e la valorizzazione delle risorse locali e siano corredati da studi di fattibilità che comprovino le prospettive di mercato e l'economicità di gestione;
b) della residenza nel Mezzogiorno alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, o a data anteriore, della maggioranza dei giovani partecipanti alle cooperative od alle società;
c) della necessità di privilegiare le cooperative nella determinazione del contributo per le spese di gestione;
d) della necessità di evitare il cumulo delle agevolazioni finanziarie del presente decreto con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie;
e) dell'obbligo a carico del soggetto agevolato di non distogliere dall'uso previsto, per un congruo periodo di tempo, i beni strumentali agevolati;
f) della necessità di prevedere procedure tali da assicurare la massima celerità nell'erogazione dei contributi;
g) dell'opportunità di privilegiare le iniziative ubicate nelle zone a più alto livello di disoccupazione e, a parità di condizioni economiche e produttive, le iniziative promosse da cooperative e società a prevalente composizione femminile";
al comma 3, dopo la parola: "agricole" sono inserite le seguenti: ", alla produzione di beni sostitutivi di importazioni,";
al comma 4, dopo la parola: "prioritari" sono inserite le seguenti: "con particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione";
al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonchè da tre rappresentanti delle associazioni del movimento cooperativo maggiormente rappresentative a livello nazionale";
al comma 6, dopo le parole: "il presidente del comitato" sono inserite le seguenti: ", previa deliberazione del comitato stesso,";
il comma 7 è sostituito dai seguenti:
"7. Il comitato, di intesa con le singole regioni meridionali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, articola a livello territoriale le attività di coordinamento e di sostegno delle iniziative, anche utilizzando personale e strutture degli organismi dell'intervento straordinario, al fine della ricezione delle domande di ammissione alle agevolazioni e della loro trasmissione al comitato medesimo, previo accertamento della regolarità e completezza delle domande stesse e della relativa documentazione.
7-bis. Le regioni meridionali possono costituire comitati regionali di promozione e di sviluppo dell'imprenditorialità giovanile composti da rappresentanti della cooperazione, degli imprenditori e dei lavoratori e ne assicurano il funzionamento attraverso apposite segreterie tecniche anche decentrate territorialmente";
al comma 9, le parole: "può esprimere" sono sostituite dalla seguente: "esprime";
dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:
"10-bis. Ferme restando le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646, tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per la realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni si intendono rilasciate ove entro novanta giorni dalla regolare richiesta l'autorità che doveva provvedervi non le abbia esplicitamente rifiutate.
10-ter. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 18 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1986, relativo al rilascio delle autorizzazioni speciali per il trasporto in conto terzi, anche ai fini dei benefici previsti dal presente decreto, è prorogato al 31 marzo 1987";
il comma 12 è sostituito dal seguente:
"12. Periodicamente, e almeno due volte l'anno, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno effettua appositi confronti di verifica o di valutazione dello stato di attuazione del presente decreto con le organizzazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale e ne riferisce alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e l'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno";
dopo il comma 14, è inserito il seguente:
"14-bis. Con l'entrata in vigore del provvedimento legislativo concernente "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" l'autorizzazione di spesa recata dal presente decreto è incrementata di lire 600 miliardi per il 1986, lire 700 miliardi per il 1987 e lire 780 miliardi per il 1988. Alla relativa copertura si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati con il predetto provvedimento legislativo concernente: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno"".
All'articolo 2:
il comma 2 è soppresso.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 febbraio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI