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LEGGE 11 ottobre 1986, n. 697

G.U.R.I. 27 ottobre 1986, n. 250

Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori. (1)

(1)

Per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla presente legge, si rimanda ai Regolamenti adottati con DD.MM. Istruzione, Università e Ricerca 10 gennaio 2002, n. 38 e 3 maggio 2018, n. 59.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. I diplomi rilasciati da Scuole superiori per interpreti e traduttori, gestite da enti o privati, possono dispiegare i propri effetti giuridici solo nel caso in cui la denominazione di detti diplomi e l'ordinamento didattico di tali Scuole siano corrispondenti a quelli esistenti in ambito universitario ed il relativo ordinamento didattico sia stato approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, le Scuole devono altresì dimostrare le disponibilità di qualificato personale docente e non docente, nonchè di idonee strutture ed attrezzature, necessari all'efficace svolgimento dei corsi. I docenti delle materie di interpretazione simultanea e consecutiva devono essere altresì interpreti con comprovata esperienza professionale.

3. Le Scuole superiori per interpreti e traduttori, già abilitate per legge a rilasciare diplomi validi ai fini dell'esercizio della professione, devono provvedere agli adempimenti prescritti nei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1, abilita le Scuole che ne facciano richiesta al rilascio dei diplomi aventi valore legale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 ottobre 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI