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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 maggio 1986

G.U.R.I. 17 maggio 1986, n. 113

Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi.

TESTO COORDINATO (al D.M. Economia e Finanze 13 gennaio 2022)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 aprile 1986, n. 97, concernente disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota ridotta del due per cento per le cessioni e importazioni di veicoli adattati agli invalidi;

Visto l'art. 1, comma terzo, della citata legge n. 97, il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni previste dalla predetta legge;

Considerato che occorre provvedere;

Decreta:

Art. 1

(integrato dall'art. 1 del D.M. Economia e Finanze 13 gennaio 2022)

I soggetti titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, per l'acquisto o importazione, da parte di soggetti d'imposta, di veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati all'uso in relazione alle proprie deficienze motorie accertate devono produrre:

a) fotocopia della patente di guida;

b) certificato rilasciato da una delle commissioni mediche provinciali di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, attestante le ridotte o impedite capacità motorie, ovvero copia del predetto certificato rilasciato in occasione del conseguimento o della conferma di validità della patente di guida;

c) atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell'aliquota agevolata e, nel caso di cancellazione, nel predetto periodo, dal pubblico registro automobilistico a norma dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, certificato rilasciato dal detto ente.

In sostituzione della documentazione di cui al primo comma, lettere a) e b), i soggetti ivi indicati possono produrre copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all'art. 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28, fermo restando l'obbligo di presentazione dell'atto notorio di cui al primo comma, lettera c).

La documentazione prevista nel precedente comma deve essere prodotta al cedente anteriormente all'effettuazione della cessione ovvero all'ufficio doganale all'atto della presentazione della dichiarazione di importazione.

Art. 2

Gli atti di trasferimento dei veicoli indicati nel precedente articolo debbono contenere la dichiarazione che la cessione è stata effettuata ai sensi e per gli effetti della legge 9 aprile 1986, n. 97, ed i veicoli acquistati o importati debbono essere immatricolati ed iscritti nel pubblico registro automobilistico nei confronti dell'acquitente avente diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata.

Per le cessioni di cui al precedente comma è obbligatoria l'emissione della fattura che deve contenere anche l'annotazione che si tratta di operazione soggetta ad aliquota agevolata, con l'indicazione della relativa norma. Analoga annotazione deve essere apposta sulla bolletta doganale di importazione.

Art. 3

Entro trenta giorni dalla data della cessione o importazione del veicolo il cedente o l'ufficio doganale debbono comunicare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nei confronti del cessionario:

1) la data della cessione o dell'importazione del veicolo;

2) il nome e il cognome, il luogo di residenza e l'indirizzo del cessionario;

3) la targa del veicolo ceduto.

Art. 4

Per le cessioni e le importazioni di veicoli effettuati nel periodo dal 27 aprile 1986 alla data di pubblicazione del presente decreto resta confermata l'applicazione dell'aliquota agevolata, a condizione che gli adempimenti di cui all'art. 1 vengano osservati entro tre mesi dalla data di effettuazione dell'operazione. Entro lo stesso termine deve essere fatta la comunicazione di cui all'art. 3. Alla osservanza degli adempimenti di cui all'art. 1 è subordinata la variazione prevista dall'art. 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1986

Il Ministro: VISENTINI