Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECRETO PRESIDENZIALE 25 novembre 1987

G.U.R.S. 12 dicembre 1987, n. 55

Individuazione dei soggetti obbligati ad osservare le disposizioni contenute nell'articolo 60 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'articolo 60 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, che fa obbligo all'Amministrazione regionale, agli enti locali ed alle aziende da essi dipendenti, alle unità sanitarie locali, agli enti pubblici regionali ed alle società da essi controllate, di riservare alle imprese artigiane operanti nel territorio della Regione, nonchè ai consorzi di cui alle lettere a, b e c dell'art. 51 della stessa legge, il 50 per cento delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per ciascun esercizio finanziario, fatta eccezione per quelle che non possono essere effettuate dalle stesse imprese o consorzi;

Considerato che, a termini della predetta norma, devono essere individuati i soggetti obbligati ad osservare le disposizioni contenute nella norma di cui trattasi;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'emanazione di un primo elenco con il quale si individuano i soggetti tenuti all'osservanza della riserva in questione;

Su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

Decreta:

Art. 1

Sono tenuti all'osservanza della riserva di cui all'art. 60 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, le Amministrazioni e gli enti di cui all'elenco sotto indicato:

- Presidenza della Regione Siciliana ed Assessorati regionali - Amministrazioni centrali ed uffici periferici;

- province della Regione ivi comprese le aziende autonome per l'incremento turistico;

- comuni ed aziende municipalizzate;

- comunità montane;

- camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

- unità sanitarie locali;

- istituti autonomi case popolari;

- Istituto regionale per il credito alla cooperazione;

- Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia;

- Ente siciliano per la promozione industriale e società da esso controllate;

- Ente minerario siciliano e società da esso controllate;

- Ente di sviluppo agricolo;

- Ente parco Etna;

- Ente acquedotti siciliani;

- Azienda asfalti siciliani e società da essa controllate;

- Azienda siciliana trasporti;

- Aziende termali di Acireale e Sciacca;

- Aziende di cura, soggiorno e turismo di Acireale, Agrigento, Caltagirone, Cefalù, Enna, Erice, Gela, Giardini Naxos, Isole Eolie, Messina, Palermo e Monreale, Piazza Armerina, Sciacca, Siracusa, Taormina;

- Azienda foreste demaniali;

- Cassa regionale di credito alle imprese artigiane CRIAS;

- Istituto regionale della vite e del vino;

- Istituto sperimentale zootecnico;

- Istituto incremento ippico;

- consorzi di bonifica;

- consorzi di bonifica montani;

- consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia;

- Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna della Regione Siciliana;

- Stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia;

- Federazione siciliana della caccia.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 60 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono obbligati ad applicare la riserva di commesse e forniture anche le imprese private, quale che sia la loro ragione sociale ed il settore nel quale le stesse operano sia che acquisiscano contributi da parte della Regione o conseguano finanziamenti comunque garantiti dalla stessa.

La inosservanza di detto obbligo comporta la revoca dei benefici ai quali le suddette imprese siano state ammesse.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 25 novembre 1987.

NICOLOSI