Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1987, n. 38

G.U.R.S. 4 novembre 1987, n. 49

Interpretazione autentica dell'articolo 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, va inteso nel senso che le disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nell'articolo 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e nell'articolo 22, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1980, n. 25, si applicano esclusivamente nei confronti degli alloggi per i quali i titolari dei contratti di locazione non abbiano presentato istanza di cessione ai sensi della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 ottobre 1987.

NICOLOSI