
LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1987, n. 38
G.U.R.S. 4 novembre 1987, n. 49
Interpretazione autentica dell'articolo 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. L'articolo 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, va inteso nel senso che le disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nell'articolo 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e nell'articolo 22, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1980, n. 25, si applicano esclusivamente nei confronti degli alloggi per i quali i titolari dei contratti di locazione non abbiano presentato istanza di cessione ai sensi della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni.