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LEGGE 29 ottobre 1987, n. 441

G.U.R.I. 31 ottobre 1987, n. 255

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire 1.350 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e per il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986, nonchè per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono a totale carico dello Stato.

2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltra alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti che, sulla base delle indicazioni tecniche già fornite dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, risultano da finanziare con priorità. La Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275 miliardi".

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 1-bis. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 presentano alle regioni i progetti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986 con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonchè dei costi previsti, accompagnati dalla relativa richiesta di mutuo indirizzata alla Cassa depositi e prestiti e da uno studio di impatto ambientale.

2. Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte e delle loro compatibilità ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonchè l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti.

3. Entro ulteriori trenta giorni, la regione predispone e trasmette al Ministro dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità.

4. Il Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni, provvede alla ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni, fino ad un importo complessivo massimo di 650 miliardi di lire, assicurando priorità ai progetti che realizzano recupero di energia, di calore e di materie seconde, e trasmette alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo relative ai progetti ammessi al finanziamento.

Art. 1-ter. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le finalità del presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'articolo 3, comma 1.

2. Le regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono al Ministro dell'ambiente i piani di cui al comma 1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili, che è effettuata con decreto del medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni.

3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, individuati dai piani regionali, predispongono i progetti e li inoltrano, corredati dalle relative richieste di mutuo, alla regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'approvazione secondo le procedure di cui all'articolo 3-bis.

4. Entro i successivi centocinquanta giorni le regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità.

Art. 1-quater. - 1. I lavori di adeguamento degli impianti o di realizzazione di nuovi impianti di smaltimento devono iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio. L'affidamento dei lavori può avvenire sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

2. La provincia territorialmente competente esercita funzioni di controllo sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla rispondenza dei medesimi al progetto approvato, riferendo semestralmente alla regione.

Art. 1-quinquies. - 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, quanto a lire 100 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Giacimenti ambientali" e, quanto a lire 50 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale"".

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"L'art. 2. - 1. I progetti per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti di trattamento e di stoccaggio definitivo dei rifiuti urbani, speciali nonchè tossici e nocivi esistenti alla data del 31 dicembre 1986, di cui non siano titolari i soggetti indicati dal comma 1 dell'articolo 1, devono essere presentati alle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonchè dei costi previsti e con una relazione sulla compatibilità ambientale degli impianti.

2. Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte e delle loro compatibilità ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonchè l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti".

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - 1. Le regioni adempiono ai compiti che loro derivano dalle competenze di cui all'articolo 6, lettera a), b) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, entro il 1° marzo 1988 e trasmettono gli atti adottati al Ministro dell'ambiente. Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 6, lettera a), del predetto decreto n. 915 del 1982, le regioni determinano le modalità di realizzazione del piano e favoriscono la raccolta differenziata e le soluzioni di smaltimento che consentano il riutilizzo, il riciclaggio e l'incenerimento con recupero di energia. Le regioni debbono, in particolare, determinare le modalità di selezione, preliminare all'incenerimento, al compostaggio e al riciclaggio, dei rifiuti solidi urbani, con specifico riferimento alle materie plastiche cloro-derivate. I comuni istituiscono obbligatoriamente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, come definito dalla delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. L'individuazione delle zone ai sensi dell'articolo 6, lettera b), del medesimo decreto, costituisce variante agli strumenti urbanistici.

2. Il Ministro dell'ambiente esamina, ai fini dell'articolo 4, lettere a), b), c) ed h), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, i piani inviati dalle regioni e trasmette nei successivi sessanta giorni eventuali osservazioni per opportune modifiche ed integrazioni dei piani medesimi.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva il Ministro dell'ambiente".

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

"Art. 3-bis. - 1. Fatti salvi i progetti già approvati o per i quali l'istruttoria sia stata positivamente conclusa, la regione provvede all'istruttoria dei progetti dei nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani, speciali nonchè tossici e nocivi, mediante apposite conferenze cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti nonchè i rappresentanti degli enti locali interessati. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali. Sulla base delle risultanze della conferenza, la giunta regionale approva il progetto entro centoventi giorni dalla data di presentazione agli uffici regionali competenti.

2. L'approvazione, ai sensi del comma 1, sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

3. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al nono comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 312 del 1985".