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LEGGE REGIONALE 13 maggio 1987, n. 17

G.U.R.S. 16 maggio 1987, n. 20

Modifica alla legge regionale 22 aprile 1986, n. 20.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20, non si applicano fino al 20 settembre 1987.

2. Il rinnovo dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali, comprese quelle il cui territorio coincide con quello del comune o parte di esso, secondo le disposizioni della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20, deve avere luogo entro il termine intercorrente fra il 20 settembre e il 20 ottobre 1987.

Art. 2

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 maggio 1987.

NICOLOSI