
LEGGE REGIONALE 13 maggio 1987, n. 17
G.U.R.S. 16 maggio 1987, n. 20
Modifica alla legge regionale 22 aprile 1986, n. 20.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art.
1
1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20, non si applicano fino al 20 settembre 1987.
2. Il rinnovo dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali, comprese quelle il cui territorio coincide con quello del comune o parte di esso, secondo le disposizioni della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20, deve avere luogo entro il termine intercorrente fra il 20 settembre e il 20 ottobre 1987.