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LEGGE REGIONALE 13 maggio 1987, n. 19

G.U.R.S. 16 maggio 1987, n. 20

Norme per la risoluzione volontaria anticipata del rapporto di lavoro dei centralinisti ciechi dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.) e delle società collegate.

Testo con annotazioni alla data 15 maggio 1991

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. I benefici di risoluzione anticipata volontaria del rapporto di lavoro, limitatamente a quelli previsti dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, sono estesi ai centralinisti telefonici ciechi dell'Ente minerario siciliano e delle società collegate, che abbiano almeno quindici anni di servizio. (1)

(1)

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. 23/91, i benefici di cui all'art. 6 della L.R. 27/84, si estendono ai centralinisti ciechi di cui alla presente legge.

Art. 2

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 maggio 1987.

NICOLOSI