
LEGGE REGIONALE 13 maggio 1987, n. 19
G.U.R.S. 16 maggio 1987, n. 20
Norme per la risoluzione volontaria anticipata del rapporto di lavoro dei centralinisti ciechi dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.) e delle società collegate.
Testo con annotazioni alla data 15 maggio 1991
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. I benefici di risoluzione anticipata volontaria del rapporto di lavoro, limitatamente a quelli previsti dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, sono estesi ai centralinisti telefonici ciechi dell'Ente minerario siciliano e delle società collegate, che abbiano almeno quindici anni di servizio. (1)
Ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. 23/91, i benefici di cui all'art. 6 della L.R. 27/84, si estendono ai centralinisti ciechi di cui alla presente legge.