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LEGGE REGIONALE 13 maggio 1987, n. 20

G.U.R.S. 16 maggio 1987, n. 20

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 135.

Testo con annotazioni alla data 1 febbraio 1989

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 1 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 135, è così sostituito:

"Nei comuni della Regione Siciliana dichiarati sismici ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nelle more dell'adeguamento degli organici degli uffici del genio civile, e comunque sino alla data del 31 dicembre 1988 (1), non è richiesta l'autorizzazione preventiva per l'inizio dei lavori di cui all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64".

(1)

Termine prorogato ed al 31 dicembre 1989 dall'art. 26 della L.R. 3/89.

Art. 2

1. La certificazione prevista dall'articolo 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per tutti i progetti depositati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 135, viene rilasciata ai sensi dell'articolo 8 della stessa legge dall'ufficio del genio civile esclusivamente sulla scorta delle certificazioni del direttore dei lavori e del collaudatore statico in corso d'opera, responsabili dell'osservanza delle norme sismiche secondo le vigenti disposizioni.

Art. 3

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obblito a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 maggio 1987.

NICOLOSI