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LEGGE REGIONALE 22 aprile 1987, n. 10

G.U.R.S. 24 aprile 1987, n. 17

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54, sono abrogate le parole "o in corso di costruzione da ultimare entro e non oltre il 30 giugno 1986".

2. Al secondo comma dello stesso articolo sono aggiunte le parole "non si applica l'articolo 6, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440".

Art. 2

1. All'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

"Il Presidente della Regione è autorizzato altresì ad acquistare alloggi realizzati in applicazione dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche. In tal caso gli oneri stabiliti nella convenzione stipulata fra il costruttore ed il comune, ai sensi dello stesso articolo 35, non si riferiscono alla Regione acquirente".

Art. 3

1. All'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"Ai fini dell'applicazione del canone sociale, si prescinde dall'accertamento dei requisiti e limiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione degli alloggi economici e popolari".

Art. 4

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 aprile 1987.

NICOLOSI