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N.d.R. In quanto recante modifica della Dir. 82/501/CEE, la presente direttiva è da intendersi di fatto ABROGATA con effetto a decorrere dal 3 febbraio 1999, data dalla quale la direttiva qui modificata è stata abrogata dall'art. 23 della Dir. 96/82/CE.

DIRETTIVA (CEE) 87/216 DEL CONSIGLIO, 19 marzo 1987

G.U.C.E. 28 marzo 1987, n. L 85

Modifica alla direttiva 82/501/CEE sui rischi rilevanti connessi con determinate attività industriali.

N.d.R. In quanto recante modifica della Dir. 82/501/CEE, la presente direttiva è da intendersi di fatto ABROGATA con effetto a decorrere dal 3 febbraio 1999, data dalla quale la direttiva qui modificata è stata abrogata dall'art. 23 della Dir. 96/82/CE.

Note sul recepimento

Adottata il: 19 marzo 1987

Entrata in vigore il: 24 marzo 1987

Termine per il recepimento: 19 settembre 1988

Recepita il: - - -

Provvedimenti nazionali di recepimento

- D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175

- D.M. 9 luglio 1988

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N.d.R. In quanto recante modifica della Dir. 82/501/CEE, la presente direttiva è da intendersi di fatto ABROGATA con effetto a decorrere dal 3 febbraio 1999, data dalla quale la direttiva qui modificata è stata abrogata dall'art. 23 della Dir. 96/82/CE.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che a norma dell'articolo 19 della direttiva 82/501/CEE (4) il Consiglio ha il compito di procedere, su proposta della Commissione, alla revisione degli allegati I, II e III della medesima direttiva;

Considerando che per la tutela dell'uomo e dell'ambiente nonché per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro è opportuno rafforzare le disposizioni della direttiva 82/501/CEE per quanto riguarda talune attività industriali che utilizzano o possono utilizzare sostanze particolarmente pericolose;

Considerando che per alcune sostanze particolarmente tossiche è necessario ridurre le quantità limite che figurano negli allegati II e III, affinché tutte le attività industriali che utilizzano o possono utilizzare tali sostanze in quantità uguali o superiori a tali livelli limite, siano soggette alle disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 82/501/CEE, al fine di ridurre i rischi di incidenti rilevanti e di consentire l'adozione di misure necessarie a limitarne le conseguenze;

Considerando che è necessario disciplinare le attività industriali che comportano o possono comportare l'impiego di triossido di zolfo e di ossigeno liquido e lo stoccaggio separato di triossido di zolfo dal momento che tali sostanze possono avere conseguenze gravi per l'uomo e per l'ambiente in caso di incidente rilevante;

Considerando che le attività industriali connesse con il biossido di zolfo possono comportare un rischio maggiore rispetto all'immagazzinamento isolato di biossido di zolfo;

Considerando che è necessario definire meglio talune sostanze o gruppi di sostanze e modificare le corrispondenti quantità limite al fine di tener conto del diverso grado di rischio che presentano le varie forme e i vari tipi di sostanze o gruppi di sostanze;

Considerando che è opportuno che le attività industriali connesse con il nitrato di ammonio, il clorato di sodio e l'ossigeno liquido e l'immagazzinamento di tali sostanze rientrino nel campo d'applicazione degli allegati II e III della direttiva 82/501/CEE, qualora siano superati i valori limite indicati in tali allegati;

Considerando che è opportuno apportare taluni adeguamenti all'allegato I della direttiva 82/501/CEE;

Considerando che è necessario precisare che l'elenco di procedimenti di cui all'allegato I, punto 1, della direttiva 82/501/CEE non è esauriente, ma fornisce semplicemente esempi di alcune importanti operazioni e che anche tutte le altre operazioni che potrebbero essere effettuate per la produzione, la trasformazione e il trattamento di prodotti chimici organici e inorganici, sono da considerarsi incluse in questo allegato;

Considerando che è stato consultato il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, istituito con decisione 74/325/CEE (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

G.U. 26 novembre 1985, n. C 305.

(2)

G.U. 23 marzo 1987, n. C 76.

(3)

G.U. 28 aprile 1986, n. C 101.

(4)

G.U. 5 agosto 1982, n. L 230.

(5)

G.U. 9 luglio 1974, n. L 185.

N.d.R. In quanto recante modifica della Dir. 82/501/CEE, la presente direttiva è da intendersi di fatto ABROGATA con effetto a decorrere dal 3 febbraio 1999, data dalla quale la direttiva qui modificata è stata abrogata dall'art. 23 della Dir. 96/82/CE.

Art. 1

Gli allegati I, II e III della direttiva 82/501/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

N.d.R. In quanto recante modifica della Dir. 82/501/CEE, la presente direttiva è da intendersi di fatto ABROGATA con effetto a decorrere dal 3 febbraio 1999, data dalla quale la direttiva qui modificata è stata abrogata dall'art. 23 della Dir. 96/82/CE.

Art. 2

1. Per le attività industriali esistenti che, in seguito all'adozione della presente modifica, saranno soggette per la prima volta alle disposizioni della direttiva 82/501/CEE, la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 82/501/CEE deve essere sottoposta all'autorità competente al più tardi ventiquattro mesi dopo la notifica della presente direttiva.

2. Anche in questi casi la dichiarazione supplementare di cui all'articolo 9, paragrafo 4 della direttiva 82/501/CEE deve essere sottoposta all'autorità competente al più tardi 5 anni dopo la notifica della presente direttiva.

N.d.R. In quanto recante modifica della Dir. 82/501/CEE, la presente direttiva è da intendersi di fatto ABROGATA con effetto a decorrere dal 3 febbraio 1999, data dalla quale la direttiva qui modificata è stata abrogata dall'art. 23 della Dir. 96/82/CE.

Art. 3

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi diciotto mesi dopo la sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

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Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SMET

N.d.R. In quanto recante modifica della Dir. 82/501/CEE, la presente direttiva è da intendersi di fatto ABROGATA con effetto a decorrere dal 3 febbraio 1999, data dalla quale la direttiva qui modificata è stata abrogata dall'art. 23 della Dir. 96/82/CE.

ALLEGATO

1. Allegato I

Impianti industriali ai sensi dell'articolo 1

a) Al punto 1, primo comma, l'espressione "Impianti per la produzione o la trasformazione di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati in particolare i seguenti procedimenti:" è sostituita dalla seguente espressione:

"Impianti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati, tra l'altro, i seguenti procedimenti:".

b) Al punto 1, secondo comma, le parole "Impianti per il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche, in cui vengono utilizzati a tal fine in particolare i seguenti procedimenti:" sono cancellate e il resto di questo capoverso diventa parte del primo capoverso.

c) Punto 4 "Impianti per la produzione o la trasformazione di gas energetici, per esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto e gas naturale di sintesi" è sostituito dalle seguenti parole:

"Impianti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di gas energetici, per esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto e gas naturale di sintesi".

2. Allegato II

Deposito presso impianti diversi da quelli di cui all'allegato I ("deposito separato")

a) Le note in calce 1 e 2 sono cancellate.

b) Le quantità della sostanza cloro sono sostituite dalle seguenti quantità:

                   Quantità (t) ³
 Per l'applicazione          Per l'applicazione
degli articoli 3 e 4           dell'articolo 5
        10                           75

c) La designazione e le quantità della sostanza nitrato di ammonio sono sostituite dalle seguenti:

                                                 Quantità (t) ³
                                Per l'applicazione     Per l'applicazione
                               degli articoli 3 e 4      dell'articolo 5
7 a) Nitrato di ammonio (1)             350                  2 500
7 b) Nitrato di ammonio sotto
     forma di fertilizzante (2)       1 250                 10 000

d) Viene aggiunta la seguente sostanza:

                                                 Quantità (t) ³
                                Per l'applicazione     Per l'applicazione
                               degli articoli 3 e 4      dell'articolo 5
10. Triossido di zolfo                   15                    100

3. Allegato III

Elenco di sostanze per l'applicazione dell'articolo 5

a) La nota in calce 1 è cancellata.

b) La quantità della sostanza n. 15 "Cloruro di carbonile (Fosgene)" è sostituita dalla seguente quantità: 750 kg

c) La quantità della sostanza n. 16 "Cloro" è sostituita dalla seguente quantità: 25 t

d) La quantità della sostanza n. 36 "Isocianato di metile" è sostituita dalla seguente quantità: 150 kg

e) La designazione e la quantità di cui alla voce n. 118 "Cobalto (polveri e composti)" sono sostituite dalle seguenti:

                Nome                              Quantità ³
118. Metallo ossidi, carbonati, sulfuri di           1 t
     cobalto sotto forma di polveri

f) La designazione e la quantità della sostanza n. 119 "Nichel (polveri e composti)" sono sostituite dalle seguenti:

                Nome                              Quantità ³
119. Metallo, ossidi, carbonati, sulfuri             1 t
     di nichel sotto forma di polveri

g) La designazione e la quantità della sostanza n. 146 "Nitrato di ammonio" sono sostituite dalle seguenti:

                Nome                              Quantità ³
146. a) Nitrato d'ammonio (1)                       2 500 t
146. b) Nitrato di ammonio sotto forma di           5 000 t
        fertilizzanti (2)

h) La quantità della sostanza n. 148 "Biossido di zolfo" è sostituita dalla seguente quantità: 250 t

i) Viene aggiunta la seguente sostanza:

     Nome                            Quantità        CAS n.         CEE n.
179. Ossigeno liquido                 2 000 t      7782-44-7     008-001-00-8

j) Viene aggiunta la seguente sostanza:

     Nome                            Quantità        CAS n.         CEE n.
180. Triossido di zolfo                 75 t       7446-11-9

(1) Include sia il nitrato di ammonio e i miscugli di nitrato di ammonio, in cui il contenuto d'azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso, sia le soluzioni acquose di nitrato di ammonio in cui la concentrazione di nitrato di ammonio è superiore al 90% in peso.

(2) Si applica ai fertilizzanti semplici di nitrato di ammonio che sono conformi alla direttiva 80/876/CEE e ai fertilizzanti composti in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso (un fertilizzante composto contiene nitrato di ammonio insieme a fosfati e/o potassa).