
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
REGOLAMENTO (CEE) N. 823/87 DEL CONSIGLIO, 16 marzo 1987
G.U.C.E. 27 marzo 1987, n. L 84
Disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 1° aprile 1987
Applicabile dal: 1° aprile 1987
Nota: Il presente regolamento cessa di avere effetto a decorrere dall'1° agosto 2000, data di inizio di applicazione del Reg. (CE) n. 1493/99.
Da tenere presente che con successivi atti sono state introdotte, in deroga allo stesso Reg. (CE) n. 1493/99, misure transitorie riguardanti l'applicabilità dell'art. 15, par. 2 e 7, in vigore dapprima fino al 30 novembre 2000 (ex art. 1 Reg. (CE) n. 1608/2000) e poi fino al 31 marzo 2001 (ex art. 1 Reg. (CE) n. 2631/2000).
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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Parlamento europeo (1),
Considerando che le disposizioni relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate, qui di seguito denominati v.q.p.r.d., sono state più volte modificate successivamente alla loro codificazione con il regolamento (CEE) n. 338/79 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 539/87 (3); che tali disposizioni, a motivo del loro numero e del fatto di essere pubblicati in diverse Gazzette ufficiali, sono di difficile consultazione e mancano della chiarezza indispensabile ad ogni normativa; che è quindi opportuno procedere ad una nuova codificazione;
Considerando che il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (4), comporta un regime che, sempreché la sua portata non sia limitata ad altri prodotti, si applica anche ai v.q.p.r.d.; che tale regime comporta in particolare alcune norme comuni di produzione;
Considerando che, per mantenere un livello qualitativo minimo dei v.q.p.r.d., evitare un'estensione incontrollabile della produzione di questi vini e ravvicinare le disposizioni degli Stati membri in modo da creare condizioni di giusta concorrenza nella Comunità, è opportuno fissare un quadro di norme comunitarie in materia di produzione e di controllo di questi vini in cui dovrebbero inserirsi le disposizioni specifiche adottate dagli Stati membri; che occorre inoltre stabilire norme analoghe per i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate, qui di seguito denominati v.s.q.p.r.d., contemplati nel regolamento (CEE) n. 358/79 (2) ;
Considerando che lo sviluppo di una politica di qualità nel settore agricolo e in particolare nel settore vinicolo non può che contribuire al miglioramento delle condizioni del mercato e, di conseguenza, all'incremento degli sbocchi; che l'adozione di discipline comuni complementari rispetto al regolamento (CEE) n. 822/87 e concernenti la produzione e il controllo dei v.q.p.r.d. si inserisce nell'ambito della politica summenzionata ed è atta a contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui sopra;
Considerando che, tenuto conto delle condizioni tradizionali di produzione, occorre elencare e definire esattamente la natura e la portata degli elementi che possono consentire di caratterizzare ciascuno dei v.q.p.r.d.; che occorre tuttavia compiere uno sforzo comune di armonizzazione per quanto riguarda le esigenze di qualità;
Considerando che per garantire che i v.q.p.r.d. conservino effettivamente le loro caratteristiche qualitative particolari occorre delimitare la regione di produzione secondo criteri naturali; che è opportuno effettuare una delimitazione precisa in modo da poter controllare più efficacemente la quantità di vino disponibile sul mercato;
Considerando che la scelta della varietà di vite è un elemento determinante per la formazione delle caratteristiche qualitative particolari di ciascuno dei v.q.p.r.d.; che per sviluppare tali caratteristiche è necessario che gli Stati membri stabiliscano le varietà di viti che devono essere coltivate, mediante la compilazione di elenchi di varietà per ciascuno di questi vini; che, tenuto conto degli usi esistenti nella viticoltura, occorre limitare questi elenchi alle varietà della specie "Vitis vinifera" delle categorie raccomandate o autorizzate; che è tuttavia opportuno prevedere una procedura comunitaria per rivedere le norme di compilazione di tale elenco in modo da tener conto dei progressi scientifici senza sminuire il livello qualitativo dei vini in tal modo ottenuti;
Considerando che, nell'intento di evitare che l'eliminazione di una varietà di viti dalle categorie delle varietà di viti raccomandate o autorizzate comporti per i produttori che coltivano tale varietà una perdita di reddito, senza alcun periodo di transizione, sarebbe opportuno consentire che le uve provenienti da tale varietà possano essere utilizzate per l'elaborazione di un v.q.p.r.d. per un periodo determinato, purché siano già state legalmente utilizzate a tal fine prima del cambiamento di categoria della varietà in questione;
Considerando che è opportuno che gli Stati membri possano prescrivere talune pratiche per la viticoltura allo scopo di influire favorevolmente sulla qualità dei v.q.p.r.d. e di impedire rese eccessivamente elevate; che in tale contesto, è necessario prevedere che l'irrigazione possa essere effettuata soltanto previa autorizzazione dello Stato membro; che tale autorizzazione può essere concessa soltanto in caso di condizioni ecologiche eccezionali;
Considerando che una politica volta a sviluppare le caratteristiche qualitative particolari di ciascun v.q.p.r.d. implica misure atte a garantire l'autenticità delle uve dopo il raccolto e nel corso della vinificazione; che nello stesso contesto, l'indicazione di un nome geografico per designare un vino di qualità dovrebbe concernere, da un lato, la zona di produzione delle uve da cui è ottenuto il vino in questione e, dall'altro, un insieme di pratiche colturali ed enologiche eventualmente utilizzate; che sarebbe quindi opportuno stabilire che la vinificazione dei v.q.p.r.d. e l'elaborazione dei v.s.q.p.r.d. possano effettuarsi, salvo eccezione, soltanto nella regione determinata di cui il vino reca il nome;
Considerando che i titoli alcolometrici volumici naturali delle uve al momento del raccolto sono un elemento di valutazione del loro grado di maturità; che appare necessario fissare per i v.q.p.r.d. i titoli alcolometrici volumici minimi naturali per zona viticola ad un livello tale da garantire, anche nelle annate sfavorevoli, che le uve utilizzate per la loro elaborazione abbiano raggiunto un grado di maturità soddisfacente;
Considerando che, per quanto riguarda lo sviluppo delle caratteristiche qualitative particolari di ciascun v.q.p.r.d., occorre lasciare una certa libertà agli Stati membri di definire per ciascuno di questi vini i metodi di vinificazione e di elaborazione nell'ambito delle pratiche enologiche autorizzate nella Comunità; che tuttavia, tenuto conto della necessità di salvaguardare un certo livello qualitativo e di evitare distorsioni di concorrenza tra le varie regioni determinate, occorre precisare a livello comunitario alcune condizioni che gli Stati membri devono rispettare in sede di definizione delle norme concernenti le operazioni di arricchimento, acidificazione, disacidificazione e dolcificazione;
Considerando che, in talune annate, può essere necessario consentire l'arricchimento dei prodotti atti a dare un v.q.p.r.d. o un v.s.q.p.r.d.; che occorre conseguentemente dissociare l'eventuale autorizzazione di un aumento eccezionale del titolo alcolometrico volumico dei vini da tavola, di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 822/87 da quella che potrebbe essere prevista per i v.q.p.r.d. e i v.s.q.p.r.d. nella zona di produzione interessata;
Considerando che, per conservare per quanto possibile il carattere tipico dell'origine di ciascun v.q.p.r.d. e per agevolare il compito dei servizi di controllo, occorre che la dolcificazione possa essere effettuata soltanto, salvo eccezioni da determinarsi, all'interno della regione determinata in causa e unicamente con l'aiuto di un prodotto proveniente dalla stessa regione, secondo norme definite dagli Stati membri nell'ambito di determinati limiti;
Considerando che, nell'intento di mantenere il livello qualitativo dei vini in questione e di evitare rese eccessive che rischiano di perturbare il mercato, sarebbe opportuno che gli Stati membri stabilissero una resa massima all'ettaro per ciascuno dei v.q.p.r.d.; che, per tener conto dell'influsso delle condizioni naturali variabili da un anno all'altro sul grado di maturità delle uve, è giusto autorizzare adeguamenti di tali rese; che, allo scopo di garantire il rispetto della resa massima all'ettaro, è necessario prevedere, salvo eccezioni, il divieto di utilizzare la denominazione rivendicata per i prodotti ottenuti al di sopra della resa suddetta;
Considerando che per incoraggiare i produttori a sorvegliare costantemente il livello qualitativo dei v.q.p.r.d., soprattutto per quanto riguarda l'evoluzione delle loro caratteristiche particolari, occorre prevedere che tali vini vengano sottoposti ad un esame analitico e ad un esame organolettico; che, ai fini di un'applicazione uniforme delle disposizioni relative ai v.q.p.r.d.; è opportuno prevedere la possibilità di stabilire metodi di analisi particolari;
Considerando che, allo scopo di proteggere i produttori contro la concorrenza sleale e i consumatori contro le confusioni e le frodi, è necessario riservare ai vini conformi alle prescrizioni comunitarie la menzione "vino di qualità prodotto in una regione determinata" o "vino spumante di qualità prodotto in una regione determinata", senza peraltro escludere l'utilizzazione di menzioni specifiche tradizionali, che possono essere impiegate conformemente alle disposizioni degli Stati membri produttori; che è necessario elencare queste menzioni specifiche tradizionali affinché possano essere conosciute in tutti gli Stati membri;
Considerando che, tenuto conto del fatto che le norme di produzione cui è sottoposto ciascun v.q.p.r.d. possono influire favorevolmente sul valore commerciale di questi vini rispetto ad altri vini ottenuti senza ottemperare a tali norme, occorre riservare l'utilizzazione del nome della regione determinata alla designazione del v.q.p.r.d. di cui trattasi;
Considerando che la commercializzazione delle bevande non facenti parte del settore vitivinicolo nonché di talune materie prime di base, necessarie per ottenere queste bevande, designate con indicazioni normalmente utilizzate per designare vini rischiano d'indurre in errore il consumatore sulla natura e sull'origine del prodotto così designato e di pregiudicare gli interessi dei produttori di vino;
Considerando che, per provvedere ad una corretta informazione dei consumatori e per tutelare adeguatamente gli interessi legittimi dei produttori viticoli, occorre vietare esplicitamente l'utilizzazione di tali indicazioni, anche in modo indiretto, per la designazione di una merce della voce 22.07 della tariffa doganale comune o di una merce commercializzata con chiare istruzioni per l'elaborazione da parte di privati e per il loro consumo di una bevanda che imiti il vino, e tollerare l'utilizzazione diretta o indiretta di tali indicazioni in altre bevande soltanto a condizione che sia escluso qualsiasi rischio di confusione sulla natura, l'origine o la provenienza e la composizione di tale bevanda;
Considerando che i vini atti a diventare v.q.p.r.d. ed i v.q.p.r.d. devono essere dichiarati separatamente all'atto della dichiarazione di raccolta e di giacenza, in quanto non rientrano nel campo d'applicazione degli interventi destinati a stabilizzare il mercato;
Considerando che, per conservare il carattere qualitativo particolare dei v.q.p.r.d., gli Stati membri devono essere autorizzati ad applicare norme complementari o più rigorose in materia di produzione e di immissione in circolazione dei v.q.p.r.d.; tenuto conto delle pratiche leali e costanti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 26 febbraio 1987, n. C 46.
G.U. 5 marzo 1979, n. L 54.
G.U. 25 febbraio 1986, n. L 55.
G.U. 27 marzo 1987, n. L 84.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
Il presente regolamento stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.
Per v.q.p.r.d. si intendono i vini conformi alle disposizioni del presente regolamento e a quelle adottate in applicazione del medesimo e definite dalle regolamentazioni nazionali.
L'elenco dei v.q.p.r.d. compilato dagli Stati membri in conformità delle di sposizioni del presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
Per v.s.q.p.r.d. si intendono i v.q.p.r.d. rispondenti alla definizione di cui al punto 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87, alle disposizioni dei titoli I e III del regolamento (CEE) n. 358/79 ed alle disposizioni del presente regolamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Tenuto conto delle condizioni tradizionali di produzione e sempreché queste non pregiudichino la politica di qualità e la realizzazione del mercato unico, le disposizioni di cui all'articolo 1, primo comma, sono basate sugli elementi seguenti:
a) delimitazione della zona di produzione;
b) tipo di vitigno;
c) pratiche colturali;
d) metodi di vinificazione;
e) titolo alcolometrico volumico minimo naturale;
f) rendimento per ettaro;
g) analisi e valutazione delle caratteristiche organolettiche.
2. Gli Stati membri possono fissare, oltre agli elementi di cui al paragrafo 1 e tenuto conto degli usi leali e costanti, tutte le condizioni di produzione e le caratteristiche complementari alle quali devono rispondere i v.q.p.r.d.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Per regione determinata si intende un'area o un complesso di aree viticole che producono vini che possiedono caratteristiche qualitative particolari e il cui nome serve a designare i vini definiti all'articolo 1.
2. Ciascuna regione determinata forma oggetto di una delimitazione precisa, per quanto possibile in base alla parcella o all'appezzamento vitato. Tale delimitazione che è effettuata da ciascuno degli Stati membri interessati tiene conto degli elementi che contribuiscono alla qualità dei vini prodotti in detta regione e in particolare della natura del terreno e del sottosuolo, del clima e della situazione delle parcelle e degli appezzamenti vitati.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Ogni Stato membro compila un elenco delle varietà di vite atte alla produzione di ciascuno dei v.q.p.r.d. prodotti sul suo territorio, varietà che possono essere solo della specie "Vitis vinifera" e che devono appartenere alle categorie raccomandate o autorizzate di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 822/87.
I v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico possono essere ottenuti solo dalle varietà di viti che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 358/79, a condizione che tali viti siano riconosciute adatte alla produzione di v.q.p.r.d. nella regione determinata di cui detti vini portano il nome.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 possono essere rivedute ulteriormente dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
3. Le varietà di viti non comprese nell'elenco di cui al paragrafo 1 sono eliminate dalle parcelle o dagli appezzamenti vitati destinati alla produzione dei v.q.p.r.d.
Tuttavia, in deroga al primo comma, la presenza di varietà di vite non comprese nell'elenco può essere ammessa dagli Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dal momento in cui ha effetto la delimitazione di una regione determinata effettuata dopo il 31 dicembre 1979, quando tale varietà di vite sia della specie "Vitis vinifera" e non costituisca più del 20% delle viti coltivate sulla parcella o sull'appezzamento vitato considerato.
4. Al più tardi al termine del periodo di cui al paragrafo 3, ogni parcella o appezzamento vitato destinato alla produzione dei v.q.p.r.d. deve contenere soltanto varietà di vite comprese nell'elenco di cui al paragrafo 1. La mancata osservanza di quest'ultima disposizione determina, per tutti i vini ottenuti da uve raccolte in tale parcella o appezzamento vitato, la perdita del diritto alla designazione v.q.p.r.d.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
Le pratiche colturali necessarie per garantire la qualità ottimale dei v.q.p.r.d. formano oggetto di appropriate disposizioni adottate da ciascuno degli Stati membri interessati.
In una zona viticola l'irrigazione può essere effettuata soltanto qualora lo Stato membro interessato l'abbia autorizzata. Lo Stato membro può accordare tale autorizzazione soltanto se le condizioni ecologiche la giustificano.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1.a) I v.q.p.r.d. sono ottenuti soltanto da uve provenienti da varietà di vite comprese nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, raccolte nella regione determinata.
Il primo comma non osta a che un v.q.p.r.d. sia ottenuto alle condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 3, o prodotto secondo pratiche tradizionali.
b) Ogni persona fisica o giuridica o associazione di persone, che disponga di uve o di mosti conformi alle condizioni richieste per ottenere i v.q.p.r.d. e di uve e mosti diversi, effettua una vinificazione distinta, in mancanza della quale il vino ottenuto non può essere un v.q.p.r.d.
2. La trasformazione delle uve di cui al paragrafo 1, lettera a), in mosti e del mosto in vino è effettuata all'interno della regione determinata in cui le uve stesse sono raccolte.
L'elaborazione di un v.s.q.p.r.d. può aver luogo soltanto all'interno della regione determinata di cui al primo comma.
Le operazioni di cui al primo e al secondo comma possono tuttavia aver luogo al di fuori della regione determinata:
a) se la legislazione dello Stato membro nel cui territorio le uve sono state raccolte lo autorizza e
b) se è garantito un controllo della produzione.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.
Esse prevedono in particolare:
- le disposizioni secondo cui gli Stati membri possono autorizzare deroghe alla norma in applicazione della quale la trasformazione di uve in mosti e del mosto in vino ha luogo all'interno della regione determinata,
- l'elenco dei v.q.p.r.d. che formano oggetto delle pratiche tradizionali di cui al paragrafo 1.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Ogni Stato membro fissa un titolo alcolometrico volumico minimo naturale per ciascuno dei v.q.p.r.d. ottenuti nel suo territorio. Per la fissazione di tale titolo alcolometrico volumico naturale si tiene conto in particolare dei titoli alcolometrici volumici constatati durante i dieci anni precedenti detta fissazione, prendendo in considerazione soltanto i raccolti di qualità soddisfacente ottenuti nei territori più rappresentativi della regione determinata.
2. Salvo deroghe da adottare secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, i titoli alcolometrici di cui al paragrafo 1 non possono essere inferiori a:
- 6,5% vol nella zona A, ad eccezione delle regioni determinate "Mosel-Saar-Ruwer", "Ahr", "Mittelrhein" e "Moselle luxembourgeoise", per le quali tale titolo acolometrico è fissato a 6% vol,
- 7,5% vol nella zona B,
- 8,5% vol nella zona C I a),
- 9% vol nella zona C I b),
- 9,5% vol nella zona C II,
- 10% vol nelle zone C III.
Le zone di cui al comma precedente sono quelle definite nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 822/87.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. I particolari metodi di vinificazione e di elaborazione con i quali sono ottenuti i v.q.p.r.d. e i v.s.q.p.r.d. sono definiti, per ciascuno di questi vini, da ciascuno degli Stati membri produttori interessati.
2. Qualora le condizioni climatiche lo richiedano in una delle zone viticole di cui all'articolo 7, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un v.q.p.r.d.
Tale aumento non può superare i limiti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 822/87.
Negli anni in cui le condizioni climatiche sono eccezionalmente sfavorevoli, l'aumento del titolo alcolometrico volumico di cui al primo comma può essere portato, secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, ai limiti previsti dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento citato. Tale autorizzazione non pregiudica la possibilità di un'eventuale analoga autorizzazione, prevista da questa disposizione, per i vini da tavola.
L'aumento di cui al presente paragrafo può essere effettuato soltanto secondo i metodi e le condizioni di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 822/87, ad esclusione del paragrafo 6.
3. Per l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei v.s.q.p.r.d. si applica l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 358/79.
4. Il titolo alcolometrico volumico totale di un v.q.p.r.d. non può essere inferiore a 9% vol. Tuttavia, per alcuni v.q.p.r.d. bianchi che non sono stati sottoposti ad alcun arricchimento, il titolo alcolometrico volumico minimo è di 8,5% vol.
Il titolo alcolometrico volumico effettivo dei v.s.q.p.r.d., compreso l'alcole contenuto nello sciroppo di dosaggio eventualmente aggiunto, non può essere inferiore a 10% vol. Tuttavia, per i v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico, il titolo alcolometrico volumico effettivo minimo è di 6% vol.
5. Il titolo alcolometrico volumico totale delle partite destinate all'elaborazione dei v.s.q.p.r.d. non può essere inferiore a 9,5% vol nelle zone viticole C III e a 9% vol nelle altre zone viticole.
Tuttavia le partite destinate all'elaborazione di taluni v.s.q.p.r.d. la cui designazione fa riferimento ad un vitigno possono avere titolo alcolometrico volumico totale inferiore a quello indicato al primo comma per la zona viticola considerata.
6. Sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87:
- l'elenco dei v.q.p.r.d. di cui al paragrafo 4, primo comma, seconda frase,
- l'elenco dei v.s.q.p.r.d. di cui al paragrafo 5, secondo comma, e il titolo alcolometrico volumico totale minimo delle rispettive partite.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Le condizioni ed i limiti in cui si può procedere all'acidificazione e alla disacidificazione dell'uva fresca, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, nonché la procedura secondo cui possono essere concesse autorizzazioni e deroghe, sono quelli previsti all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 822/87.
L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 358/79 si applica all'acidificazione e alla disacidificazione delle partite destinate all'elaborazione dei v.s.q.p.r.d.
2. La dolcificazione di un v.q.p.r.d. può essere autorizzata da uno Stato membro soltanto se è effettuata:
- rispettando le condizioni e i limiti di cui all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 822/87,
- all'interno della regione determinata da cui proviene il v.q.p.r.d. di cui trattasi oppure in una regione attigua, salvo eccezioni da determinare.
- con un mosto d'uva oppure con un mosto d'uva concentrato, originario della stessa regione determinata da cui proviene il vino in causa, purché tale mosto d'uva concentrato sia stato oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 822/87.
Le regioni attigue e le eccezioni di cui al comma precedente sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
Ciascuna operazione di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione di cui all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 1, è autorizzata soltanto se effettuata alle condizioni previste dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 822/87.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, essa può essere effettuata soltanto nella regione determinata in cui l'uva fresca utilizzata è stata raccolta.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Per ciascuno dei v.q.p.r.d. lo Stato membro interessato fissa una resa per ettaro espressa in quantità d'uva, di mosto o di vino.
Per tale determinazione si tiene conto in particolare delle rese ottenute nei dieci anni precedenti, prendendo in considerazione solo i raccolti di qualità soddisfacente ottenuti nei territori più rappresentativi della regione determinata.
La resa per ettaro può essere fissata a un livello differente per lo stesso v.q.p.r.d., a seconda:
- della sottoregione, del comune o della parte di comune,
- della o delle varietà di viti,
da cui provengono le uve utilizzate.
Tale resa può formare oggetto di modifiche da parte dello Stato membro interessato. 2. Il superamento della resa di cui al paragrafo 1 determina il divieto di usare, per la totalità del raccolto, la denominazione rivendicata, salvo deroghe previste a titolo generale o particolare degli Stati membri alle condizioni da questi ultimi stabilite, eventualmente secondo le zone di produzione; tali condizioni riguardano in particolare la destinazione dei vini o dei prodotti di cui trattasi.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Per lo sciroppo zuccherino destinato all'elaborazione di un v.s.q.p.r.d. possono essere utilizzati oltre ai lieviti e al saccarosio soltanto:
- i mosti di uve,
- i mosti di uve parzialmente fermentati,
- i vini,
- i v.q.p.r.d.,
atti a dare un v.s.q.p.r.d. identico a quello al quale detto sciroppo è aggiunto.
2. In deroga al punto 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87, i v.s.q.p.r.d. conservati alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi presentano una sovrappressione minima di 3,5 bar.
Tuttavia, per i v.s.q.p.r.d. contenuti in recipienti di capacità inferiore a 25 cl e per i v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico, la sovrappressione minima è di 3 bar.
3. La durata del processo di elaborazione dei v.s.q.p.r.d. prodotti in Italia e la cui elaborazione è iniziata nel periodo compreso fra il 1° settembre 1983 e il 31 dicembre 1984 può essere inferiore a nove mesi ma non inferiore a sei mesi purché il v.s.q.p.r.d. in causa sia stato definito da una regolamentazione nazionale adottata anteriormente al 1° settembre 1981.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. I produttori sono tenuti a sottoporre i vini che possono beneficiare della denominazione "v.q.p.r.d." ad un esame analitico e ad un esame organolettico:
a) l'esame analitico riguarda come minimo i valori degli elementi caratteristici del v.q.p.r.d. in causa, che figurano tra quelli enumerati nell'allegato I. I valori limite di tali elementi sono fissati per ciascuno dei v.q.p.r.d. dallo Stato membro produttore;
b) l'esame organolettico riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore.
2. Gli esami di cui al paragrafo 1 possono essere effettuati mediante sondaggi dall'organismo competente designato da ciascuno Stato membro, finché le disposizioni adeguate per la loro applicazione sistematica e generale non saranno adottate dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
3. Ove l'applicazione del presente regolamento richieda l'impiego di metodi di analisi diversi da quelli di cui all'articolo 74 del regolamento (CEE) n. 822/87, tali metodi sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 83 dello stesso regolamento.
4. Le modalità di applicazione del paragrafo 1, in particolare la destinazione dei vini che non soddisfano alle condizioni richieste dagli esami in causa, nonché le condizioni di tale destinazione, sono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. I v.s.q.p.r.d. possono essere messi in circolazione soltanto se il tappo reca il nome della regione determinata cui detti vini hanno diritto e le bottiglie sono munite di etichetta fin dalla partenza dal luogo di elaborazione.
Per l'etichettatura possono tuttavia essere ammesse deroghe, purché sia assicurato un controllo adeguato.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. La menzione comunitaria "v.q.p.r.d." o una menzione specifica tradizionalmente usata negli Stati membri per designare taluni vini può essere utilizzata solamente per i vini conformi alle prescrizioni del presente regolamento e a quelle adottate per la sua applicazione.
2. Fatte salve le menzioni complementari ammesse dalle legislazioni nazionali, le menzioni specifiche tradizionali di cui al paragrafo 1 sono - a condizione che le disposizioni nazionali concernenti i vini in parola siano rispettate - le seguenti:
a) per la Repubblica federale di Germania:
le indicazioni del nome della regione di provenienza dei vini accompagnate dalla denominazione "Qualitaetswein", o dalla denominazione "Qualitaetswein mit Praedikat", unite ad una delle seguenti menzioni: "Kabinett", "Spaetlese", "Auslese", "Beerenauslese", "Trockenbeerenauslese" o "Eiswein";
b) per la Francia:
"appellation d'origine controlée", "appellation controlée", "champagne" e "appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure";
c) per l'Italia:
"denominazione di origine controllata" e "denominazione di origine controllata e garantita";
d) per il Lussemburgo:
"marque nationale du vin luxembourgeois";
f) per la Spagna:
"Denominación de origen" e "Denominación de origen calificada";
g) per il Portogallo, dall'inizio della seconda tappa:
"Denominacao de origem", "Denominacao de origem controlada" e "Indicacao de proveniéncia regulamentada".
3. La menzione comunitaria "v.s.q.p.r.d." o una menzione specifica tradizionale equivalente può essere utilizzata soltanto per i v.s.q.p.r.d.
Un v.s.q.p.r.d. la cui formazione di spuma ha avuto luogo al di fuori di una regione determinata può portare il nome di tale regione soltanto:
- se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, e
- se tale indicazione è ammessa dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio le uve sono state raccolte.
4. Il nome di una regione determinata può essere utilizzato per designare un vino soltanto se si tratta di v.q.p.r.d.
Tuttavia il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può autorizzare, per un periodo transitorio che scade il 31 agosto 1991 e a condizioni da determinare, l'utilizzazione del nome di talune regioni determinate per designare vini da tavola per i quali tali nomi sono tradizionalmente utilizzati.
5. Possono essere utilizzati, per la designazione e la presentazione di una bevanda diversa da un vino o da un mosto di uve:
- il nome di una regione determinata di cui all'articolo 3 che figura nell'elenco compilato a norma dell'articolo 1, terzo comma, per quanto riguarda i v.q.p.r.d. della Comunità nella sua composizione al 1 gennaio 1981.
- il nome di una varietà di vite di cui all'articolo 4,
- una menzione specifica tradizionale di cui al paragrafo 2,
ovvero
- ove siano attribuiti da uno Stato membro per la designazione di un vino ai sensi delle disposizioni comunitarie adottate in applicazione dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 822/87:
- il nome di un'unità geografica minore della regione determinata, o
- una menzione tradizionale complementare,
soltanto a condizione che sia escluso qualsiasi rischio di confusione sulla natura, l'origine o la provenienza e la composizione di tale bevanda.
L'utilizzazione di un nome o di una menzione di cui al primo comma, o di uno dei termini "Hock", "Claret", "Liebfrauenmilch" e "Liebfraumilch", anche se accompagnati da un termine quale "genere", "tipo", "modo", "imitazione" o altra espressione analoga, è vietata per la designazione e la presentazione:
- di una merce della voce 22.07 della tariffa doganale comune, salvo se la merce in causa proviene effettivamente dal luogo così designato,
- di una merce commercializzata con chiare istruzioni per l'elaborazione da parte di privati e per il loro consumo di una bevanda che imiti il vino; tuttavia può essere utilizzato il nome di una varietà di vite se la merce in causa proviene effettivamente da tale varietà, salvo qualora tale nome dia luogo a confusioni con il nome di una regione determinata o di una unità geografica utilizzato per la designazione di un v.q.p.r.d.
6. In relazione con il paragrafo 5, possono essere adottate disposizioni transitorie per quanto riguarda:
- la messa in circolazione dei prodotti la cui designazione e presentazione non corrispondono alle disposizioni di cui al paragrafo 5;
- l'utilizzazione di scorte di etichette e di altri accessori per l'etichettatura stampati anteriormente al 1° marzo 1980.
7. Un v.q.p.r.d. viene commercializzato con la denominazione della regione determinata che gli è stata riconosciuta dallo Stato membro produttore.
Un vino conforme alle prescrizioni del presente regolamento e a quelle adottate in applicazione dello stesso non può essere commercializzato senza la menzione v.q.p.r.d. o senza una menzione specifica tradizionale di cui ai paragrafi 1 e 2. Tuttavia un v.s.q.p.r.d. non può essere immesso in commercio senza la menzione v.s.q.p.r.d. o senza una menzione specifica tradizionale equivalente di cui al paragrafo 3.
La menzione "v.q.p.r.d." o, secondo il caso, "v.s.q.p.r.d." e il nome della regione determinata devono figurare nel documento di accompagnamento di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 822/87.
8. Il declassamento di un v.q.p.r.d. può avvenire nella fase della produzione alle condizioni previste dalle regolamentazioni nazionali; esso può avvenire nella fase di commercializzazione soltanto quando un'alterazione rilevata nel corso dell'invecchiamento, del magazzinaggio o del trasporto abbia attenuato o modificato le caratteristiche del v.q.p.r.d. di cui trattasi.
9. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la destinazione dei v.q.p.r.d. declassati, nonché le condizioni di tale destinazione, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Ciascuno Stato membro assicura il controllo e la protezione di v.q.p.r.d. commercializzati conformemente al presente regolamento.
2. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. I quantitativi di uve, di mosti e di vini atti a dare v.q.p.r.d. nonché i v.q.p.r.d. formano oggetto di una dichiarazione distinta al momento delle dichiarazioni relative al raccolto ed alle giacenze di cui alle disposizioni adottate per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 822/87.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
Oltre alle disposizioni previste dal presente regolamento, gli Stati membri produttori possono definire, tenendo conto degli usi leali e costanti, caratteristiche e condizioni di produzione e di circolazione complementari o più rigorose per i v.q.p.r.d. del loro territorio.
Essi possono in particolare limitare il tenore massimo di zucchero residuo di un v.q.p.r.d. in particolare per quanto concerne la relazione tra il titolo alcolometrico volumico effettivo e lo zucchero residuo.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento.
Le modalità della comunicazione e della diffusione dei dati sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Il regolamento (CEE) n. 338/79 è abrogato.
2. I richiami al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 sono da intendersi riferiti al presente regolamento.
Per i visto e i richiami agli articoli del regolamento abrogato vale la tabella di concordanza che figura nell'allegato II.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
L. TINDEMANS
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
ALLEGATO I
Elenco degli elementi che possono essere accolti in applicazione dell'articolo 13 e che consentono di caratterizzare i vini di qualità prodotti in regioni determinate
A. Stabiliti in base ad un esame organolettico:
1. Colore
2. Limpidezza e deposito
3. Odore e sapore
B. Stabiliti In base a una prona di conservazione del vino:
4. Prova dell'aria
5. Prova del freddo
C. Stabiliti in base ad un esame microbiologico:
6. Prova della stufa
7. Aspetto del vino e del deposito
D. Stabiliti in base ad un'analisi fisiochimica:
8. Densità
9. Titolo alcolometrico
10. Estratto secco totale (ottenuto per densimetria)
11. Zuccheri riduttori
12. Saccarosio
13. Ceneri
14. Alcalinità delle ceneri
15. Acidità totale
16. Acidità volatile
17. Acidità fissa
18. pH
19. Anidride solforosa libera
20. Anidride solforosa totale
E. Stabiliti in base ad un'analisi complementare:
21. Acido carbonico (vini frizzanti e spumanti, sovrappressione in bar a 20 °C)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
ALLEGATO II
TABELLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CEE) n. 338/79 Presente regolamento Articolo I Articolo 1 Articolo 2 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 5 Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 2, primo comma Articolo 6, paragrafo 2, primo comma Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma Articolo 6, paragrafo 2, primo comma Articolo 6, paragrafo 2, terzo comma Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma Articolo 7 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 11 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 5 Articolo 12, paragrafo 3 Articolo 12, paragrafo 8 Articolo 12, paragrafo 4 Articolo 14 Articolo 13 Articolo 15 Articolo 14 Articolo 16, paragrafo 1 Articolo 15, paragrafo 1 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 15, paragrafo 2 Articolo 16, paragrafo 3 Articolo 15, paragrafo 3 Articolo 16, paragrafo 4 Articolo 15, paragrafo 4 Articolo 16, paragrafo 4 bis Articolo 15, paragrafo 5 Articolo 16, paragrafo 4 ter Articolo 15, paragrafo 6 Articolo 16, paragrafo 5 Articolo 15, paragrafo 7 Articolo 16, paragrafo 6 Articolo 15, paragrafo 8 Articolo 16, paragrafo 7 Articolo 15, paragrafo 9 Articolo 17 Articolo 16 Articolo 18 Articolo 17 Articolo l9 Articolo 18 Articolo 20 Articolo 19 Articolo 22 Articolo 20 Articolo 23 Articolo 21