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LEGGE 14 febbraio 1987, n. 40

G.U.R.I. 24 febbraio 1987, n. 45

Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative.

TESTO COORDINATO (alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e con annotazioni alla data 29 gennaio 2024)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(modificato dall'art. 20-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51)

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede agli enti privati, che svolgono attività rientranti nell'ambito delle competenze statali come definite dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dalle vigenti normative in materia, contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale.

2. Possono usufruire degli interventi di cui al comma 1 gli enti privati che [siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo;] (parole soppresse) (1) applichino per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria, rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività; non perseguano scopi di lucro; abbiano carattere nazionale; operino in più di una regione; siano dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

3. Gli enti di cui ai commi precedenti aventi personalità giuridica provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare ai propri statuti le necessarie modifiche, prevedendo, qualora mancante tra i propri organi, la costituzione di un collegio di sindaci del quale fanno parte due funzionari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

(1)

Parole soppresse dall'art. 20-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Art. 2

(modificato dall'art. 20-bis, comma 1, lett. c) e d), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51)

1. L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è effettuata, nell'ambito delle disponibilità di cui al successivo articolo 4, sulla base di richieste presentate dagli enti entro il 15 febbraio di ogni anno. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette richieste devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri e modalità per la determinazione dell'entità dei contributi. (1)

(1)

In attuazione del comma annotato, si rimanda al D.M. Lavoro e Politiche Sociali 29 gennaio 2024.

Art. 3

1. Gli enti di cui all'articolo 1 sono tenuti a presentare appositi rendiconti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.

2. Il controllo in ordine all'utilizzo dei contributi erogati è effettuato sulla base dei rendiconti di cui al precedente comma nonchè delle risultanze di visite ispettive che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può disporre presso le sedi centrali dei predetti enti.

Art. 4

(abrogato dall'art. 9, comma 12, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236)

[1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, determinate in lire 16 miliardi per l'anno 1986 - di cui 6 miliardi per i residui oneri finanziari derivanti dalla soppressa gestione del Fondo per l'addestramento professionale lavoratori - e in lire 9,5 miliardi annui a decorrere dall'anno 1987, fanno carico al Fondo per la mobilità della manodopera, di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

2. Per provvedere all'onere indicato nel comma precedente, il Fondo per la mobilità della manodopera viene integrato delle somme occorrenti mediante versamenti da effettuare a carico delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.]

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Art. 4

(introdotto dall'art. 1, comma 222, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse finanziarie del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi da 1 a 10, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, iscritta sul medesimo Fondo.