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LEGGE REGIONALE 16 novembre 1988, n. 41

G.U.R.S. 19 novembre 1988, n. 50

Provvedimenti per l'Ente siciliano per la promozione industriale.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 27, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"5. L'utilizzazione del fondo di cui al comma primo è subordinata alla stipula di un protocollo di intesa tra la Fincantieri C.N.I. S.p.a., l'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) ed il Governo regionale sul programma di investimenti nel cantiere navale di Palermo nel triennio 1989-91 e conseguenti garanzie occupazionali per il consolidamento del ruolo del cantiere navale di Palermo nell'ambito delle previsioni del piano nazionale di ristrutturazione della cantieristica".

Art. 2

1. L'E.S.P.I., limitatamente a società già costituite nelle quali esso detenga la maggioranza azionaria, può anticipare dal proprio fondo di dotazione le occorenze finanziarie necessarie alla realizzazione di programmi di investimento ammessi alle agevolazioni previste dalle leggi nazionali per il Mezzogiorno.

2. Le anticipazioni sono concesse alle stesse condizioni previste dalla legislazione nazionale.

Art. 3

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 novembre 1988.

NICOLOSI