
N.d.R. L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che con l'entrata in vigore della L.R. 25/93 la presente legge si intende abrogata.
LEGGE REGIONALE 8 novembre 1988, n. 29
G.U.R.S. 12 novembre 1988, n. 49
Interventi a sostegno delle cooperative a maggiore prevalenza giovanile.
N.d.R. L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che con l'entrata in vigore della L.R. 25/93 la presente legge si intende abrogata.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che con l'entrata in vigore della L.R. 25/93 la presente legge si intende abrogata.
1. E' istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) un fondo di rotazione di lire 80.000 milioni a gestione separata destinato alle finalità di cui agli articoli 10 e 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e all'art. 20 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125.
2. Tutte le soppravvenienze attive inerenti alla gestione del fondo ne costituiscono incremento.
N.d.R. L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che con l'entrata in vigore della L.R. 25/93 la presente legge si intende abrogata.
1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 80.000 milioni cui si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
2. La spesa predetta trova altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1988-90, quanto a lire 41.905 milioni, nel progetto strategico 03.00 "Consolidamento ed ampliamento della base produttiva" e, quanto a lire 38.095 milioni, nel codice 07.09 - Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.
N.d.R. L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che con l'entrata in vigore della L.R. 25/93 la presente legge si intende abrogata.