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LEGGE REGIONALE 8 novembre 1988, n. 30

G.U.R.S. 12 novembre 1988, n. 49

Provvedimenti urgenti a sostegno delle cooperative agricole in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) è autorizzato a corrispondere agli istituti ed aziende di credito il concorso interessi per la differenza con il tasso di riferimento, per le operazioni di smobilizzo a cinque anni delle esposizioni debitorie, dei soggetti di cui all'art. 10 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, indicate alla lettera c) del surrichiamato art. 10 a decorrere dalla data di perfezionamento delle dette operazioni di smobilizzo.

2. Le operazioni di cui al comma primo poste in essere dagli istituti ed aziende di credito saranno assistite soltanto dalle garanzie di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24.

3. Le cooperative o consorzi di cooperative, per beneficiare delle provvidenze di cui sopra, devono presentare un piano di risanamento economico-finanziario.

Art. 2

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 novembre 1988.

NICOLOSI