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LEGGE REGIONALE 8 novembre 1988, n. 32

G.U.R.S. 12 novembre 1988, n. 49

Intervento per il fermo temporaneo del naviglio.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. La spesa prevista dall'art. 14, comma ottavo, della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è incrementata per l'esercizio in corso di lire 14.000 milioni.

2. Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del Cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso codice pluriennale 07.09 - Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

Art. 2

1. Il comma secondo dell'art. 15 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è sostituito dal seguente:

"2. Sono fatte salve le istanze relative ai premi di arresto temporaneo per i natanti gestiti da imprese, persone fisiche o giuridiche, aventi i requisiti di cui all'art. 14, nonché all'indennità per gli equipaggi, già presentate per il 1985 e per il 1986".

Art. 3

1. Al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, sostituire le parole "allo stesso anno" con le parole "all'anno 1986".

Art. 4

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 novembre 1988.

NICOLOSI