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REGOLAMENTO (CEE) N. 2964/88 DEL CONSIGLIO, 26 settembre 1988

G.U.C.E. 29 settembre 1988, n. L 269

Modifica al regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 2 ottobre 1988

Applicabile dal: 2 ottobre 1988

Nota

In quanto recante modifica del Reg. (CEE) n. 822/87, il presente regolamento è da intendersi privo di effetto a decorrere dal 1° agosto 2000.

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo (1),

Considerando che il Consiglio europeo dell'11 e 12 febbraio 1988 ha deciso, come orientamento, l'eliminazione degli oneri potenziali connessi con le scorte di prodotti agricoli;

Considerando che, in ordine agli alcoli provenienti dalla distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3992/87 della Commissione (3), in futuro le scorte pubbliche saranno deprezzate della differenza fra il prezzo di acquisto e il loro prevedibile valore di smercio, a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2050/88 (5);

Considerando che, in ordine agli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) finanzia esclusivamente i costi derivanti dal loro smercio nei settori diversi dal mercato dell'alcole e delle bevande alcoliche prodotti nella Comunità; che è necessario prevedere una norma specifica affinché tali alcoli subiscano un deprezzamento analogo a quello applicato agli alcoli ottenuti dalla distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87; che occorre inserire tale norma nel regolamento (CEE) n. 822/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Parere reso il 16 settembre 1988.

(2)

G.U. 27 marzo 1987, n. L 84.

(3)

G.U. 31 dicembre 1987, n. L 377.

(4)

G.U. 5 agosto 1978, n. L 216.

(5)

G.U. 15 luglio 1988, n. L 185.

Art. 1

All'articolo 37, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87, dopo il primo comma sono inseriti i commi seguenti:

"A decorrere dal 1° ottobre 1988, gli acquisti effettuati dagli organismi di intervento beneficiano di un acconto sulle spese di smercio dei prodotti della distillazione. L'importo dell'acconto è stabilito dalla Commissione prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario, tenendo conto della differenza tra il prezzo di acquisto e il prevedibile prezzo di vendita.

In deroga al secondo comma, agli organismi di intervento viene versato un acconto globale per i prodotti da essi detenuti al termine dell'esercizio 1988 e presi in consegna dopo il 1° settembre 1982."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS