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LEGGE REGIONALE 9 agosto 1988, n. 22

G.U.R.S. 13 agosto 1988, n. 35

Provvedimenti di anticipazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore di lavoratori di aziende in crisi.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Indennità giornaliera a lavoratori sospesi

1. In attesa del perfezionamento del provvedimento di intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria (C.I.G.S.) richiesta dai lavoratori interessati, l'assessore regionale per lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere una indennità giornaliera, a titolo di anticipazione e per un periodo di centottanta giorni, pari al settanta per cento dell'indennità a carico della C.I.G.S. spettante ai lavoratori sospesi dipendenti dalle seguenti aziende:

a) Sicetil di Palermo, per n. 66 dipendenti, a decorrere dal 9 febbraio 1987;

b) Aid di Catania, per n. 20 dipendenti, a decorrere dal 30 marzo 1987;

c) Wagi di Patti, per n. 274 dipendenti, a decorrere dall'11 marzo 1987;

d) Moi Moschella di Villafranca Tirrena, per n. 100 dipendenti, a decorrere dal 18 giugno 1986;

e) Sicil Pack di Spatafora, per n. 47 dipendenti, a decorrere dal 5 giugno 1986;

f) Filatura di Campofelice, per n. 30 dipendenti, a decorrere dal 17 novembre 1986;

g) Bono Sud di Termini Imerese, per n. 30 dipendenti, a decorrere dal 16 febbraio 1987;

h) Indotto petrolchimico della provincia di Siracusa, di Gela, Ragusa e Milazzo, per n. 650 dipendenti sospesi in parte dal 10 settembre 1977 ed in parte dal 10 novembre 1977, a decorrere rispettivamente dal 1° ottobre 1986 e dal 1° dicembre 1986;

i) Comatt di Catania, per n. 40 dipendenti, a decorrere dal 19 aprile 1987;

l) Trafilerie metallurgiche di Catania, per n. 35 dipendenti, a decorrere dal 1° giugno 1987;

m) Sgs Thomson Microelectronics di Catania, per n. 250 dipendenti, a decorrere dal 1° dicembre 1987;

n) Salerno poligrafica di Palermo, per n. 50 dipendenti, a decorrere dal 23 gennaio 1988;

o) imprese costruttrici delle dighe e delle opere di canalizzazione finanziate con la legge regionale 16 agosto 1974, n. 35 e successive integrazioni e modifiche, per n. 352 dipendenti, a decorrere dal 9 novembre 1986;

p) Rdb Later Siciliana, stabilimenti di Sciacca, di Collesano e sede di Palermo, per n. 131 dipendenti, a decorrere dal 7 luglio 1987;

q) Tosto e Verga s.r.l. e Tosto e Verga s.n.c. di Castronovo di Sicilia, rispettivamente, per n. 12 e per n. 9 dipendenti, a decorrere dal 23 gennaio 1988;

r) ditta Fratelli Costanzo e Bontempo, cantieri di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo, per n. 191 dipendenti, a decorrere dal 26 marzo 1987;

s) raggruppamento di imprese Irces - Vita - Secol cantiere di Torrenova, per n. 20 dipendenti, a decorrere dal 4 maggio 1987;

t) società Speda di Roccalumera, per n. 86 dipendenti, a decorrere dal 24 marzo 1987;

u) autocarrozzeria industriale S. Andrea di Adele Aliquò, per n. 17 dipendenti, a decorrere dal 28 giugno 1985;

v) Pino Fratelli Francesco e Carmelo di Barcellona Pozzo di Gotto, per n. 22 dipendenti, a decorrere dal 28 giugno 1985;

z) De Magistris successore V. Bellotti di Palermo, per n. 13 dipendenti, a decorrere dal 1° luglio 1987;

aa) ditta Siciltermica di Giammoro, per n. 80 dipendenti, a decorrere dal 7 marzo 1987;

bb) ditta Co.Gel. (ex MEC) di Ragusa, per n. 60 dipendenti, per i lavori di costruzione della traversa di Mazzarronello, a decorrere dal 1° luglio 1987;

cc) ditta Cormai di Menfi, per n. 22 dipendenti, a decorrere dal 27 febbraio 1987.

Art. 2

Modalità di liquidazione

1. Per la liquidazione dell'indennità di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni e le modalità previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61.

2. Qualora le aziende o l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) abbiano già provveduto ad erogare in tutto o in parte le somme spettanti ai lavoratori per il trattamento di C.I.G.S. per i periodi previsti dall'art. 1 della presente legge e dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 31, l'indennità giornaliera potrà essere erogata anche per periodi successivi nei limiti ed alle condizioni previste dalla presente legge, per un massimo di 180 giorni.

Art. 3

Proroga indennità ai lavoratori impresa CIMA di Ragusa

1. L'indennità di cui alla lettera f, primo comma, dell'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 17, modificata dall'art. 40 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, è ulteriormente prorogata di centottanta giorni.

2. Alla spesa di lire 150 milioni si farà fronte, per lire 120 milioni, con le somme residue, di cui alla lettera f, primo comma, dell'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 17; per l'integrazione dell'importo di cui in precedenza è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 30 milioni.

Art. 4

Autorizzazione di spesa

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1988, rispettivamente, le seguente spese:


lettera a,  lire    350 milioni;
   "    b,    "     120 milioni;
   "    c,    "   1.400 milioni;
   "    d,    "     500 milioni;
   "    e,    "     250 milioni;
   "    f,    "     200 milioni;
   "    g,    "     200 milioni;
   "    h,    "   3.500 milioni;
   "    i,    "     220 milioni;
   "    l,    "     200 milioni;
   "    m,    "   1.100 milioni;
   "    n,    "     250 milioni;
   "    o,    "   1.700 milioni;
   "    p,    "     600 milioni;
   "    q,    "     100 milioni;
   "    r,    "     916 milioni;
   "    s,    "      96 milioni;
   "    t,    "     415 milioni;
   "    u,    "      80 milioni;
   "    v,    "     100 milioni;
   "    z,    "      65 milioni;
   "    aa,   "     400 milioni;
   "    bb,   "     300 milioni;
   "    cc,   "     120 milioni;
Art. 5

Norma finanziaria

1. Alla spesa complessiva di lire 13.212 milioni, autorizzata per le finalità della presente legge per l'esercizio finanziario 1988, si provvede, quanto a lire 7.850 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 21257 e, quanto a lire 5.362 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 21160 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. L'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.00 - Consolidamento ed ampliamento della base produttiva.

2. La predetta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito con decreto del presidente della regione 18 aprile 1951, n. 25.

3. In dipendenza del precedente comma 1, lo stanziamento del capitolo 33701 del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 1988 è incrementato di lire 13.212 milioni, mentre quelli dei cap. 21257 e 21160 sono rispettivamente ridotti di lire 7.850 milioni e di lire 5.362 milioni.

Art. 6

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiuque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 agosto 1988.

NICOLOSI